Proposta di legge n. 105/10^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rilanciare il fenomeno del turismo religioso attraverso il coinvolgimento degli enti locali, la Conferenza Episcopale Calabra e l'inserimento del patrimonio regionale in un sistema turistico allargato.

Al fine di promuovere sia a livello regionale che sull'intero territorio nazionale le eccellenze presenti sul territorio della Regione Calabria relativamente al fenomeno del turismo religioso risulta indispensabile l'utilizzo dei nuovi strumenti di diffusione che possono rappresentare un sicuro corridoio di sviluppo turistico.

La realtà del turismo religioso si apre oggi a nuove e feconde prospettive ed a diversi modi di percepire e sviluppare la sfera del sacro da parte di soggetti sociali, politico-istituzionali e laici, oltre che religiosi.

Gli Enti Locali, che sul territorio della Regione Calabria si occupano di rinsaldare i relativi legami culturali, si sono consociati per disporre di un osservatorio prezioso, oltre che per la storia religiosa, per quella sociale e culturale del territorio calabrese.

Sono necessarie adeguate e specifiche risorse per presentare e far conoscere un patrimonio così prezioso, anche a livello interregionale, e curare tutte le attività destinate a dare concretezza all’opera di promozione e valorizzazione.

E’ necessaria, inoltre, una progettualità impegnativa, incentrata su un profilo dei beni culturali particolarmente significativo per la storia e la cultura della nostra Regione.

Occorre, insomma, uno strumento legislativo, in cui siano definite, nelle linee generali, le procedure amministrative che attuino dei meccanismi di riconoscimento, tutela, valorizzazione ed incentivazione dei percorsi turistici più idonei ad attrarre flussi di visitatori.

Occorre, mettere al centro dell'attenzione dei calabresi la realtà dei santuari mariani, non solo per la ricchezza e la qualità di questo patrimonio storico-religioso, ma anche per la loro diffusione in ogni parte del nostro territorio.

Si tratta di luoghi e monumenti la cui presenza è particolarmente radicata nella storia e nella vita delle comunità, ma al tempo stesso di beni culturali per la cui salvaguardia si pongono problemi delicati e complessi, che spesso ne condizionano l'accesso e la stessa conoscenza da parte del pubblico, in un difficile equilibrio tra destinazione ad uso cultuale, fruizione culturale e consumo turistico.

Al contempo è doveroso riconoscere l'impegno degli Enti Locali, che deriva da consolidate operazioni di politica culturale, che hanno come filo conduttore l'obiettivo di difendere e valorizzare i beni storico-religiosi, legati a una tradizione che è parte portante della stessa identità regionale. Nella consapevolezza che solo creando le condizioni adatte a far conoscere, frequentare ed amare il proprio patrimonio culturale ai cittadini calabresi, sia possibile far crescere intorno ad esso quel senso di responsabilità collettiva e di appartenenza senza i quali diventa estremamente difficile mobilitare le ingenti risorse e le collaborazioni indispensabili per provvedere adeguatamente alla sua salvaguardia e  valorizzazione.

La presente proposta di legge, pertanto, rappresenta lo strumento base da cui partire per poter tracciare i principi, le linee generali, le procedure amministrative inerenti la tutela, la valorizzazione, il potenziamento di percorsi idonei ad attrarre nuovi flussi turistici. Le modalità sono atte a garantire una posizione di privilegio alle realtà dei santuari mariani anche attraverso la loro diffusione in ogni parte dei nostro territorio.

Non si tratta solo di monumenti, opere e strutture, bensì di un immenso patrimonio immateriale, legato ad una tradizione che e parte portante della stessa identità della Regione, a volte poco conosciuto che, se ben valorizzato, costituirà uno strategico volano turistico.

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

Gli articoli 3 e 5 rappresentano le norme che contengono profili di onerosità a carico del bilancio regionale, per come di seguito indicato.

L'articolo 3 dispone il sostegno finanziario della Regione a favore degli enti locali, singoli o in forma associata, al fine di realizzare le finalità e le attività menzionate nella presente legge. Ai fini della quantificazione di tali oneri, si è considerato preliminarmente li numero di santuari mariani ubicati nel territorio regionale (circa 80), dal quale si è estrapolato per ciascuna provincia calabrese un campione dì 3 santuari mariani a maggiore vocazione turistica (quindi complessivamente 15 santuari). Fissato, poi, in 10.000 euro il tetto di spesa massimo concedibile quale contributo per ciascun ente locale nel cui territorio insiste un santuario, si è stimata una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 150.000,00. Tali risorse saranno ripartite dalla Regione nel rispetto delle modalità e degli importi indicati nel Piano annuale di cui all'articolo 7, tenendo conto dei progetti cantierabili dagli enti beneficiari, come indicato all'articolo 8.

Gli oneri finanziari di cui all'articolo 5 si riferiscono alla concessione di borse di studio annuali a favore di studenti che intendono approfondire lo studio e la conoscenza degli itinerari mariani nel territorio regionale. Si tratta di spese di natura corrente a 'carattere annuale che possono essere congruamente stimate in euro 30.000,00. Infatti, da un'analisi dei bandi della Regione Calabria per la concessione di borse di studio per studenti si è rilevato che l'importo medio concedibile è fissato in euro 1.500 per studente. Pertanto, considerando l'importo massimo di una borsa di studio che può essere erogato risulta pari a 1.500 euro e ipotizzando una platea di 20 studenti beneficiari, si stima una spesa complessiva pari, come sopra detto, ad euro 30.000,00. Tali somme saranno erogate dalla Regione sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato regionale competente, come indicato all'articolo 5.

Pertanto, il fabbisogno finanziario complessivo derivante dall'attuazione della presente legge ammonta ad euro 180.000,00 e troverà copertura, a partire dall'esercizio 2016, mediante le risorse stanziate al capitolo U2201041501 per euro 150.000 e nel capitolo U5201026101 per euro 30.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presentano la necessaria disponibilità. Tali somme confluiranno in un capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per la valorizzazione dei santuari mariani" all'interno della UPB U.002.002.001.004 del bilancio regionale.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Tabella 1 - Oneri finanziari per ciascun esercizio 2016 - 2017

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna l va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C spesa corrente", I spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

C/I

Carattere

Temporale

A/P

Importo

3

Sostegno finanziario a enti locali

C

P

150.000 €

5

Spese per la concessione di borse di studio

C

P

30.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Articolo 3 (sostegno finanziario) - Ai fini della quantificazione degli oneri, si è considerato preliminarmente il numero di santuari mariani ubicati nel territorio regionale (circa 80), dal quale si è estrapolato un campione di 3 santuari per ciascuna provincia calabrese (quindi complessivamente 15 santuari). Fissato, poi, in 10.000 euro il tetto di spesa massimo concedibile quale contributo per ciascun ente locale nel cui territorio insiste un santuario, si è stimata una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 150.000,00. Tali risorse saranno ripartite dalla Regione nel rispetto delle modalità e degli importi indicati nel Piano annuale di cui all'articolo 7, tenendo conto dei progetti cantierabili dagli enti beneficiari, come indicato all'articolo 8.

Articolo 5 (Borse di studio) - da un'analisi dei bandi della Regione Calabria per la concessione di borse di studio per studenti si è rilevato che l'importo medio concedibile è fissato in euro 1.500 per studente. Pertanto, considerando l'importo massimo di una borsa di studio che può essere erogato risulta pari a 1.500 euro e ipotizzando una platea di 20 studenti beneficiari, si stima una spesa complessiva pari, come sopra detto, ad euro 30.000,00. Tali somme saranno erogate dalla Regione sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato regionale competente, come indicato all'articolo 5.

 

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

-          l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.00 di parte capitale (8.1.01.02);

-          riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-          nuovi o maggiori entrate;

-          imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista;

-          altre forme di copertura

Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolò all'interno della UPB U.002.002.001.004 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, prelevando le necessarie somme dalle UPB e dai capitoli di spesa indicati nella tabella seguente.

 

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

 

Anno 2017

 

Totale

Unità previsionale di base U.002.002,001.004 Promozione turistica

 

U2201041501 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE INERENTE AL RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA

REGIONALE

 

 

-

 

150.000 €

 

150.000 €

 

300.000 €

Unità previsionale dì base U.005.002.001.002

Diffusione della cultura

 

U6201026101

FONDO UNICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19)

 

 

-

 

30.000 €

 

30.000 €

 

60.000 €

Totale

-

180.000,00 €

180.000,00 €

360.000,00 €

 

Per le finalità di cui all'articolo 5, la Regione si riserva, comunque, di finanziare le attività ivi previste mediante le risorse comunitarie disponibili nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, per quanto compatibili con le norme e i regolamenti comunitari vigenti.

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, riconosce l'alto valore dei percorsi turistici di carattere religioso tradizionalmente radicati nel territorio.

2. Nell'ottica di una più completa valorizzazione dei patrimonio storico e artistico, la presente legge si pone l'obiettivo di potenziare gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura rappresentata dai santuari mariani della tradizione religiosa calabrese.

3. E' prevista la programmazione di progetti e proposte a favore del turismo orientato verso i santuari Mariani siti nel territorio della Regione Calabria.

 

Art. 2

Coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione Europea

 

1. La Regione Calabria svolge, attraverso i propri organismi operanti nelle sedi comunitarie, azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi turistici Mariani in territorio calabrese tra gli itinerari culturali europei riconosciuti dalla competente Agenzia del Consiglio d'Europa, ai sensi della risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea n. 52 dell'08.12.2010.

 

Art. 3

Sostegno finanziario

 

1. La Regione Calabria sostiene e supporta le iniziative degli Enti Locali, anche costituiti in forma consociativa, tendenti a realizzare le finalità della presente legge, attraverso attività collegate alle mete di pellegrinaggio di spiccata rilevanza legate alla devozione mariana.

2. La Giunta regionale ripartisce le somme stanziate nei Piani annuali regionali, di cui all'articolo 7, tra i soggetti riconosciuti ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

 

Art. 4

Riconoscimento

 

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta

regionale, vengono individuati i criteri di scelta dei requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti destinatari delle iniziative e degli interventi di cui ai Piano annuale e delle relative risorse.

 

Art. 5

Borse di studio

 

1. Sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Ricerca sono conferite borse di studio annuali a favore di studenti che intendono approfondire lo studio e la conoscenza degli itinerari mariani concernenti il patrimonio storico ed artistico dei santuari e dei luoghi di culto ubicati nel territorio regionale, nonché i processi di integrazione europea nel settore del turismo religioso

 

Art. 6

Destinazione di risorse

 

1. La Regione ripartisce, sulla base dei Piani annuali di cui all'articolo 7, risorse adeguate per fa sempre più diffusa conoscenza delle peculiarità riguardanti i luoghi del culto mariano aventi maggiore capacità di attrazione di flussi turistici, esistenti nel territorio regionale, per l'incremento delle presenze' di visitatori ed il miglioramento dell'offerta di accoglienza ed ospitalità.

2. Gli interventi di natura finanziaria volti a beneficio delle attività dirette ad agevolare e potenziare i flussi turistici verso i Santuari, nonché a rendere più elevati gli standard di qualità dei servizi resi, sono destinati, in via prioritaria, agli organismi di più antica fondazione, che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento.

 

Art. 7

Piani annuali regionali

 

1. La Giunta Regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Calabrese e delle esigenze rappresentate dagli Enti Locali, e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.

2. Prima dell'approvazione, il Piano nel suo complessati presentato alla Conferenza Episcopale Calabrese per l'espressione del parere definitivo.

3. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base dei Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1 ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale.

 

Art. 8

Progetti degli Enti Locali

 

1. I progetti degli Enti Locali possono riguardare, in coerenza con i Piani di cui all'articolo 7:

 

a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ubicati nei luoghi sede dì santuari mariani;

b) l'acquisizione di attrezzature indispensabili per l'accoglienza dei pellegrini;

c) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e ad incrementare la fruibilità dei beni culturali esistenti lungo gli itinerari individuati;

d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale,e le attività di comunicazione connesse;

e) le attività informative attraverso supporti multimediali, funzionali alla diffusione delle conoscenze in tema di percorsi della devozione mariana e beni di rilevanza storico-artistica esistenti lungo tali percorsi.

 

Art. 9

Valutazione dei progetti degli Enti Locali

 

1. L'esame dei progetti presentati dagli Enti Locali, ai sensi degli articoli 7 ed 8, e affidato ad una Commissione di Valutazione, costituita da personale interno appartenente alla Regione Calabria, nominata con delibera di Giunta regionale.

2. 1 lavori della Commissione si articolano nelle due fasi dell’ammissibilità formale e della valutazione di merito.

3. Tra i requisiti obbligatori figura il riconoscimento disposto a norma dei precedente articolo 4.

4. Sulla base dei punteggi attributi, in ragione dei criteri dettati nel Piano Annuale, viene redatta dalla Commissione e trasmessa all'organo competente per l'approvazione, apposita graduatoria, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei progetti.

5. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale.

 

Art. 10

Norma finanziaria

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2015.

2. Per l'esercizio 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 180.000,00 si provvede:

 

- quanto ad euro 150.000,00 con le risorse disponibili alla UPB U.002.002,001.004, capitolo U2201041501 dello stato di previsione della spesa del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;

- quanto ad euro 30.000,00 con le risorse disponibili alla UPB U.005.002.001.002, capitolo U5201026101 dello stato di previsione della spesa del bilancio, che viene ridotto del medesimo importo.

 

3. La disponibilità finanziaria di euro 180.000,00 di cui al comma precedente e utilizzata nell'esercizio 2016 ponendo la competenza della spesa a carico della UPB U.002.002.001.004 dello stato di previsione della spesa dei bilancio medesimo. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 180.000,00 annuali, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome allocate alla UPB U.002.002.001.004, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione si riserva di finanziare te attività ivi previste mediante ulteriori risorse di provenienza comunitaria della nuova programmazione 2014 -2020, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.