Proposta di legge n. 103/10^

RELAZIONE

 

Il progetto di legge regionale ha come oggetto l'uso dell'energia da fonti rinnovabili in Calabria. Dal rapporto su Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno redatto dalla Fondazione Cercare Ancora nel 2012, si evince che in Calabria, poco abitata e dotata di notevoli risorse rinnovabili, la produzione di energia rinnovabile può arrivare a rappresentare più del doppio della media nazionale. Si vuole affermare con forza che la Calabria, sensibile nei confronti della sostenibilità ambientale, può e deve distinguersi maggiormente nella produzione di energia elettrica. É un intervento profondo volto alla promozione e al sostegno di una maggiore diffusione di impianti per l'energia rinnovabile. Questa legge, provvederà così alla crescita economica regionale tramite un circolo virtuoso che, partendo dal sostegno e dagli incentivi della Regione, creerà ricchezza e lavoro.

Si tratta inoltre di una importante norma di riordino e semplificazione della disciplina autorizzativa, alla luce della direttiva europea 2009/28/CE recepita in Italia con il Dlgs 28/2011. La costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti e delle opere connesse sono soggetti ad Autorizzazione Unica regionale (AU), fatti salvi gli interventi soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ed al regime della comunicazione.

L'AU sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato, e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. Il termine di inizio dei lavori è fissato in 6 mesi dal rilascio dell'AU, mentre il termine per il completamento dell'impianto è di 30 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti.

L'art. 6 definisce gli impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata o comunicazione. In particolare, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera è estesa agli impianti a fonti rinnovabili fino a 50 kW ed agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di VIA, nonché i vincoli paesaggistici, storici, artistici e ambientali e di tutela delle risorse idriche. Inoltre, gli impianti di potenza nominale sino a 1 MW e le relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi sono comunque sottoposti al procedimento di Autorizzazione Unica.

Infine, è previsto l'intervento della Regione per la promozione della realizzazione e dell'installazione sul suolo pubblico e privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.

Si indicano di seguito sinteticamente alcune delle norme più significative presenti nella legge:

• entro 6 mesi, sono previsti un adeguamento e un aggiornamento del Piano energetico ambientale e regionale (PEAR) nel rispetto delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;

• si introducono modifiche al procedimento di Autorizzazione unica degli impianti, con introduzione di nuovi oneri istruttori (art. 5);

 • la Procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica - fin da subito - anche a impianti con soglie di potenza superiori a quelle indicate nella tabella A allegata al Dlgs 387/2003. La comunicazione al Comune per le attività di edilizia libera viene estesa a tutti gli impianti a fonti rinnovabili con potenza fino a 50 kW e agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici;

• la PAS e la comunicazione al Comune vengono estese, a determinate condizioni, agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 8);

• entro 6 mesi, con un regolamento saranno individuate regole e decorrenze per l'obbligo di integrazione delle rinnovabili nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti (art. 9);

• entro il 31 dicembre 2015 la Regione dovrà approvare un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2014/2015.

 

Relazione tecnico – finanziaria

 

La presente legge reca disposizioni che disegnano in modo dettagliato il riordino del settore energetico e la regolazione dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nella Regione. Si tratta di norme di carattere prevalentemente ordinamentale, che tuttavia non produco un impatto finanziario aggiuntivo a carico del bilancio regionale, dato che gli interventi indicati nella presente legge troveranno adeguata copertura con le risorse comunitarie del Por Calabria FESR e FSE 2014/2020. Infatti, si è verificata la coerenza tra le disposizioni normative in oggetto con le procedure ed i criteri di selezione degli interventi finanziabili con fondi strutturali europei.

La norma finanziaria di cui all'art.17 indica, quale fonte di copertura, il riferimento dell'Asse prioritario e della linea di intervento (POR FESR), nonché dell'Asse prioritario e dell'obiettivo operativo (POR FSE), che si prevedono di impegnare per l'attuazione della legge.

Il seguente quadro economico — finanziario riepiloga in sintesi le disposizioni normative dalle quali si generano nuovi o maggiori oneri finanziari, i criteri adottati per la loro quantificazione e l'individuazione delle relative fonti di finanziamento.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Giovanni Nucera

recante: "Regolazione dell'uso delle fonti rinnovabili per la produzione di energia"

 

Tab. 1- Oneri finanziari esercizio 2015

 

 

Articolo

 

Descrizione spese

Tipologia

C/I

Carattere Temporale

A/P

Importo

10

Spese relative alla promozione della mobilità sostenibile

C/I

P

500.000 €

11 comma 1

Interventi per la ricerca e lo sviluppo da fonti rinnovabili

C

P

500.000 €

11 commi 2, 3

Contributi regionali agli investimenti per la realizzazione di impianti e installazione di fonti rinnovabili e risparmio energetico a favore degli enti pubblici

I

P

2.000.000 €

12 comma 3

Spese per la formazione per gli installatori di impianti energetici

C

P

20.000 €

 

Occorre precisare che le attività statistiche e di monitoraggio di cui all'art. 5 comma 4 sono svolte dalla Regione con il supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE), con cui può stipulare apposite convenzioni. La Regione può mettere a disposizione personale, apparecchiature, locali, ecc. già in dotazione e, pertanto, non dovrà sostenere alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente negli appositi capitoli di spesa allocati alle U.P.B.  U.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" e U.001.002.004.001 "Spese generali di funzionamento" del bilancio regionale per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015 — 2017.

Analogamente, l'archivio delle imprese di cui all'art.16, istituito in forma telematica, presso il dipartimento regionale competente, non implica alcun onere aggiuntivo per la finanza regionale, in quanto le attività connesse alla tenuta dell'archivio — per il cui svolgimento si è comunque stimata una spesa non superiore ai 3000 € sulla sorta di 'dati relativi ad impegni di spesa assunti da Comuni e/o Regioni italiane che hanno istituito un archivio similare — sono svolte dalla Regione con risorse umane e strumenti già a disposizione allocate nei capitoli di spesa del bilancio regionale all'interno dell'unità previsionale di base afferente alle spese generali di funzionamento della Giunta Regionale.

Infine, l'istituzione della Consulta regionale di cui all'art. 13 non comporta alcuna spesa per il bilancio in quanto tale organismo è istituito presso il dipartimento regionale competente per materia e non sono previsti indennità/gettoni di presenza e rimborsi sperse per i componenti che partecipano alle riunioni.

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si segnala quanto segue:

Articolo 10 — Spese per la promozione della mobilità sostenibile: la quantificazione di tali oneri è stata condotta sulla base di una media dell'entità di contributi erogati da alcune Regioni italiane (Puglia, Emilia Romagna) a favore di enti pubblici mediante appositi bandi regionali. Fissando l'entità massima del contributo concedibile in 10.000 € e ipotizzando una platea di 50 potenziali beneficiari, è possibile quantificare un fabbisogno finanziario pari a 500.000 C.

Articolo 11 — Interventi per la promozione dello sviluppo delle FER: in ordine alle attività di ricerca e sviluppo (comma 1), è stato effettuato un benchmarrk degli importi indicati in bandi emanati dalle Regioni Umbria, Toscana, relativi ad agevolazioni erogate a favore di imprese operanti nel settore energetico. Sapendo che il contributo medio concedibile a ciascuna impresa ammonta a circa 100.000 € considerata la possibilità di predisporre cinque progetti di ricerca e sviluppo per il comparto delle energie rinnovabili (uno in ciascuna provincia calabrese), si è stimata una spesa complessiva pari a 500.000 C.

Con riferimento agli interventi per l'installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, la quantificazione degli oneri è stata effettuata considerando gli ultimi bandi emanati dal Ministero dello Sviluppo economico che prevedono la concessione di contributi a fondo perduto in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili. Considerato che il contributo concedibile in relazione a ciascun intervento oggetto della singola istanza deve essere almeno pari a euro 40.000 e prevedendo una platea di 50 beneficiari nel territorio calabrese, si può ragionevolmente stimare una spesa complessiva paria a 2 milioni di euro.

ARTICOLO 12 comma 3 - Spese per la formazione: relativamente alle attività formative, la Regione Piemonte e la Regione Lazio hanno previsto, nelle relative leggi regionali, l'organizzazione di corsi di formazione per gli installatori di impianti nel settore energetico. Il quadro economico per l'organizzazione dei corsi è il seguente:

-          Il compenso complessivo per una docenza giornaliera ammonta ad euro 250 + Iva (22%), a cui si aggiungono, per docenti fuori sede, eventuali rimborsi per la trasferta, pari a euro 50;

-          le spese amministrative per ciascun corso possono essere mediamente stimate in euro 200;

-          la Regione organizza 6 corsi di formazione annuali per ciascuna provincia calabrese, che saranno espletati da soggetti appositamente accreditati secondo quanto disposto dalla presente legge;

-          ciascun corso ha la durata di due giorni di cinque ore ciascuno, per complessive 300 ore di formazione.

Pertanto, è possibile quantificare una dotazione finanziaria complessivamente pari ad euro 20.000

 

Tabella 2 – Copertura finanziaria

 

Fonte di copertura

 

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Por Calabria FESR 2014/2020 - Asse prioritario 1, Azione 1.1.4

500.000 €

500.000 €

500.000 €

Por Calabria FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4, azioni 4.1.2 e 4.6.1

2,5 milioni

2,5 milioni

2,5 milioni

Por FSE 2014/2020 – Asse prioritario 12, obiettivo tematico 10

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Totale

3.020.000 €

3.020.000 €

3.020.000 €

 

Art. 1

Principi e finalità

 

Alla luce degli articoli 2, 3, 39, 49, 51 e 54 dello Statuto della Regione Calabria, la presente legge dà attuazione - nei limiti della competenza regionale - alla direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

 

Art. 2

Piano energetico ambientale regionale e Linee guida regionali

 

1. La Regione programma e pianifica in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia nel rispetto dell'ordinamento statale in materia e dei vincoli derivanti da quello dell'UE e dagli obblighi internazionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Calabria approva il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) con deliberazione della Giunta, nel rispetto del piano di azione nazionale per le energie da fonti rinnovabili (di qui in avanti "FER") adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e del paragrafo 17 (Aree non idonee) delle Linee guida approvate dalla Conferenza unificata Stato Regioni in data 8 luglio 2010 ed emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), (di qui in avanti "Linee guida statali"). Nel rispetto del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, entro lo stesso termine i soggetti già autorizzati e quelli che hanno fatto richiesta di autorizzazione a realizzare ed condurre impianti alimentati da fonti rinnovabili che non ritengano più economicamente sostenibili i relativi investimenti, formalizzano apposita rinuncia al progetto. La rinuncia comporta lo svincolo e la restituzione delle eventuali garanzie prestate in forza delle leggi vigenti.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Regione approva il Regolamento attuativo del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Calabria, (di qui in avanti "Linee guida regionali"), coniugando le previsioni di detto regolamento coni contenuti del PEAR.

 

Art. 3

Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione delle FER

 

1. Per rendere perseguibili in tempi congrui gli obiettivi assegnati alla Regione Calabria con il burden sharing, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Regione i titoli abilitativi rilasciati o assentiti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo. 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e della normativa nazionale e/o regionale previgente e, inoltre, definiscono il potenziale contributo locale, distinto per tipologie di fonti, per l'insediamento di nuovi impianti alimentati dalle FER per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal PEAR.

2. In sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR devono considerarsi:

 

a) il bilancio energetico regionale;

b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenze, alla disponibilità di fonti rinnovabili e al risparmio energetico realizzabile;

c) gli obiettivi e le misure necessarie per assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;

d) le politiche per lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;

e) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili in termini anche di potenza installabile ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal burden sharing in attuazione del Piano di azione nazionale;

f) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali.

 

3. Al fine del perseguimento degli obiettivi del PEAR, i Comuni, in sede di pianificazione e progettazione, verificano le possibilità di integrare apparecchiature e sistemi dì produzione e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentate anche da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento) del decreto legislativo 28/2011.

4. La programmazione regionale deve tenere conto delle aree e dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle "Linee guida statali" e, sulla scorta di eventuali proposte formulate dai Comuni, deve comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati e sulle coperture e le facciate degli edifici.

5. Il PEAR è adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle normative dell'UE, statale e regionale, con particolare riguardo alle modalità di consultazione, informazione e partecipazione. Successivamente all'adozione, il PEAR è approvato dal Consiglio regionale.

6. Con le medesime procedure di cui al comma 5, il PEAR può essere approvato per stralci corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate al comma 2 anche in seguito alle eventuali revisioni degli obiettivi del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e del burden sharing.

 

Art. 4

Ruolo e competenze delle pubbliche amministrazioni

 

1. La produzione di energia da FER è attività libera. A essa si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.

2. L'attività degli enti pubblici in materia di FER è limitata, di norma, al solo esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo e vigilanza; essa, comunque, soggiace alla disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e alle linee guida approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Art. 5

Profili localizzativi e procedimentali

 

1. Ai fini dell'applicazione delle Linee guida statali e delle Linee guida regionali, si definiscono "pareri ambientali prescritti" gli atti che presentano cumulativamente i seguenti connotati:

 

a) tutti gli apporti amministrativi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e destinati a confluire nel procedimento di cui all'articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatine) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

b) inerenti alla tutela o alla gestione, di matrici o componenti ambientali - in base alla definizione di cui al comma 4 dell'articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - e di beni paesaggistici - di cui al comma 1 dell'articolo 2 (Patrimonio culturale) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

c) obbligatori in quanto prescritti da leggi, regolamenti o strumenti di pianificazione inerenti a profili di tutela ambientale.

 

2. Per la realizzazione di impianti off shore trovano applicazione le leggi nazionali.

3. Ai fini autorizzativi sono considerate le opere connesse ed è assicurato il rispetto del paragrafo 3 (Opere connesse e infrastrutture di rete) delle Linee guida statali.

4. Per l'espletamento di attività statistiche e di monitoraggio delle autorizzazioni uniche (AU) la Regione si avvale del supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a., senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

5. In osservanza dell'articolo 5 dello Statuto regionale e del paragrafo 6 (Trasparenza amministrativa) delle Linee guida statali, la Regione pubblica sul portale cartografico regionale le autorizzazioni rilasciate, quelle in corso di autorizzazione a diversi titoli e l'autorità competente per il rilascio del titolo. Inoltre, rende pubbliche le planimetrie delle aree e dei siti non idonei e nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - le AU rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

6. La Regione dà attuazione a quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 (Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione) del d.lgs. 387/2003, ai fini dell'aggiornamento delle Linee guida statali con relazione annuale, nel rispetto delle indicazioni del paragrafo 7 (monitoraggio) delle predette Linee guida.

7. Gli impianti, i lavori e le opere, le modifiche e le installazioni inerenti alle FER sono esenti dal contributo di costruzione di cui all'articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza - Legge 28 gennaio 1977, n.10, art. 10) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. È a carico dei proponenti il versamento di oneri istruttori determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.

8. Fatte salve le previsioni regolanti gli interventi soggetti alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) e al regime della comunicazione, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono soggetti ad AU regionale. Ai fini dell'individuazione dell'autorità competente per progetti che interessino più regioni, si osservano i paragrafi 10.5, 10.6 e 10.7 delle Linee guida statali.

9. L'istanza di AU deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13 (Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica) delle Linee guida statali e presentata - anche per le modifiche sostanziali, con le semplificazioni consentite - con le modalità previste dalla Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) e dalle relative istruzioni tecniche.

10. Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell'applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell'applicazione del presente comma. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni in media tensione).

11. Per lo svolgimento del procedimento unico si osservano le indicazioni del paragrafo 14 (Avvio e svolgimento del procedimento unico) delle Linee guida statali e gli articoli 14 (Conferenza di servizi) e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

12. L'AU sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato, e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. Confluiscono nel procedimento unico gli atti di assenso di cui all'elenco indicato nell'allegato 1 (Punto 13.2 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico) delle Linee guida statali. Ove occorra, la conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e comporta variante allo strumento urbanistico, salvo che per gli impianti da realizzare in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici. Per l'ubicazione di impianti in zona agricola è osservato il paragrafo 15.3 delle Linee guida statali.

13. Nell'AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

14. Costituisce elemento positivo per la valutazione dei progetti la sussistenza di uno o più requisiti indicati nel paragrafo 16 (Criteri generali) delle Linee guida statali.

15. L'AU può prevedere misure compensative a favore dei Comuni interessati nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali e di quanto definito in sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR o degli atti di tipo programmatorio emanati per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing; dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste.

16. Per il rilascio delle AU relative a impianti eolici va osservato quanto riportato nell'allegato 4 (Punti 14.9, 16.3 e 16.5 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) delle Linee guida statali.

17. Per le istanze di AU presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge il termine di conclusione del procedimento autorizzativo è quello previsto dalle vigenti norme statali, fatto salvo il previo espletamento della VIA o della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 (Verifica di assoggettabilità) del d.lgs. 152/2006, se previste. Per gli impianti sottoposti a VIA il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a quello previsto dalle vigenti norme statali al netto dei termini previsti dall'articolo 26 (Decisione) del d.lgs. 152/2006.

 18.     Il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal rilascio dell'AU. Entro il medesimo termine devono essere eseguiti tutti gli adempimenti prescritti dalla Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili); la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del d.lgs. 28/2011 - c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del d. lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni.

19. In fase transitoria e di prima applicazione, le disposizioni e modificazioni introdotte al presente articolo si applicano anche alle AU già rilasciate, per le quali non sia intervenuta la decadenza, alla data dell'ultimo giorno del mese successivo l'approvazione della presente legge.

20. Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti.

21. I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

 

Art. 6

Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione

 

1. Sono soggette a PAS, disciplinata dall'articolo 6 del d.lgs. 28/2011, le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 (Interventi soggetti a denuncia di inizio attività - DIA - e interventi di attività di edilizia libera: principi generali) e 12 (Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività di edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto) delle Linee guida nazionali, e all'articolo 21 (Disposizioni sul regime di autorizzazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 come di seguito indicato:

 

a) impianti eolici di taglia non superiore a 200 kW fino a un massimo di quattro aerogeneratori;

b) impianti solari fotovoltaici localizzati in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, di taglia non superiore a 1 MW;

c) impianti solari fotovoltaici di taglia non superiore a 200 kW, fermo restando il necessario rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 10 (Requisiti e specifiche tecniche) e all'allegato 2 (Articolo 10, comma 1 - Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali) del d.lgs.. 28/2011;

d) impianti a biogas e biomasse compresi quelli prodotti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiera corta (esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003), di taglia non superiore a 200 Kw;

e) impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi (diversi dagli oli vegetali puri tracciabili ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio) di taglia non superiore a 1 MWe;

f) impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe.;

g) impianti geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, di taglia non superiore a 200 KW.

 

2. Gli impianti di potenza nominale sino a 1 MWe e le relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi sono comunque sottoposti al procedimento di AU.

3. Sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata.

4. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida statali è estesa ai progetti degli impianti da FER con potenza nominale sino a 50 kW e agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di VIA, nonché i vincoli paesaggistici, storici, artistici e ambientali e di tutela delle risorse idriche.

5. Le dichiarazioni cui non sono seguiti provvedimenti inibitori del Comune e le comunicazioni relative alle attività in edilizia libera sono tempestivamente comunicate in via telematica alla Regione. Al termine dei lavori, il Comune comunica in via telematica alla Regione l'avvenuta realizzazione delle opere e degli impianti oggetto della dichiarazione o della comunicazione.

6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.

7. Al fine di evitare l'elusione delle norme di semplificazione contenute nella presente legge, le Autorità competenti verificano, sulla scorta di elementi di carattere soggettivo e oggettivo, che i progetti in procedura semplificata rispettino quanto previsto nel paragrafo 11.6 delle Linee guida statali.

 

Art.7

Modifiche sostanziali e varianti progettuali

 

1. Le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono soggette ad AU regionale.

2. Al procedimento per il rilascio dell'AU, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non interessati da variazioni, i pareri espressi nell'ambito dell'originario procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, trova applicazione l'articolo 20 del d.lgs. 152/2006.

3. Ai soli fini dell'individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sino all'individuazione, per ciascuna tipologia di impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza unificata - degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l'aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei singoli moduli, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, la potenza complessiva, l'altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l'area occupata dall'impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l'altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi avvengano nell'area di ingombro del singolo aerogeneratore. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs.152/2006 e i pareri ambientali eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

4. Sono considerate non sostanziali le modifiche comportanti variazioni in riduzione.

5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo). Le procedure si applicano altresì per l'autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.

6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico.

 

Art. 8

Autorizzazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

 

1. Sono soggetti alla PAS della dichiarazione ovvero alla comunicazione gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda senza alterazione della sagoma degli edifici, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 28/2011.

2. Gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diverse dal solare termico e dalla risorsa geotermica sono soggetti alla PAS della dichiarazione se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.

 

Art. 9

Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

 

1. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, come definiti dal d.lgs. 28/2011, nell'ambito del progetto si prevede l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione, per le decorrenze e per particolari categorie di immobili da individuare con regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolo edilizio è rilasciato se il progetto prevede l'osservanza dell'integrazione di cui al comma 1.

3. I progetti che assicurano la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento in misura superiore al 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori previsti dall'ordinamento statale beneficiano di un bonus volumetrico del 5 per cento.

4. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, nel rispetto del d.lgs.163/2006, superfici delle coperture e delle facciate degli edifici di loro proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si applicano le linee guida emanate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Art. 10

Spese per la promozione della mobilità sostenibile.

 

1. Per assicurare maggiore efficienza nei trasporti, la Regione promuove, di intesa con gli enti locali, piani di azione per la mobilità sostenibile, che perseguano i seguenti obiettivi:

 

a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica, anche attraverso pianificazioni urbanistiche integrate facilitative delle mobilità pedonali e ciclistiche;

b) l'ottimizzazione della circolazione nei centri urbani mediante l'applicazione di tecnologie informatiche e il maggior utilizzo di mezzi pubblici;

c) la diffusione dell'utilizzo di auto e mezzi meno inquinanti, con minori consumi ed emissioni, compresi i mezzi elettrici e a idrogeno, per usi pubblici e privati, e i relativi impianti di distribuzione;

d) un programma infrastrutturale per il trasporto pubblico e ferroviario, anche delle merci;

e) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, anche per la facilitazione della logistica delle imprese;

f) l'incentivazione dell'uso di biciclette, per la realizzazione di piste ciclabili, posteggi di scambio, sistemi di bike sharing;

g) l'incentivazione sistemi di car sharing.

 

2. La Regione promuove la realizzazione e installazione sul suolo pubblico e privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito. Le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche e i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica rispettano le disposizioni generali stabilite dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

3. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione. Sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione delle opere accessorie agli impianti elettrici, ivi compresi gli impianti di accumulo dell'energia da allacciare alla rete di distribuzione con tensione non superiore a 20 mila V.

 

Art. 11

Interventi per la promozione dello sviluppo delle FER

 

1. La Regione promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia da fonti rinnovabili con mezzi finanziari dei fondi strutturali e della normativa nazionale in materia o di specifici programmi dell'UE.

2. Per la realizzazione di impianti di produzione e delle opere connesse possono essere concessi contributi agli investimenti, anche sotto forma di crediti di imposta e/o di facilitazioni finanziarie, nei limiti e nel rispetto delle normative UE e nazionali. I benefici possono riguardare anche i piccoli interventi dei singoli cittadini e delle famiglie. Gli investimenti che assicurino il contestuale sviluppo delle aree rurali interessate possono ottenere contributi agli investimenti nella misura massima prevista dagli ordinamenti UE e nazionale.

3. La Regione promuove e favorisce gli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore degli enti pubblici. Gli enti pubblici concorrono per il conseguimento di tali obiettivi e per la corrispondenza tra i propri fabbisogni energetici e le produzioni da fonti rinnovabili derivanti dall'utilizzazione di proprie superfici.

4. Gli esercenti attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti operanti nel territorio della Regione, comunicano all'Assessorato allo sviluppo economico, entro i termini di approvazione dei bilanci di esercizio, gli importi delle imposte dell'esercizio di competenza della Regione. Alla comunicazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre i soggetti tenuti provvedono entro nove mesi.

 

Art. 12

Piano straordinario per la promozione delle FER

 

1. La Regione, nell'ambito degli atti di programmazione generale e di quelli inerenti alla specifica materia delle energie da fonti rinnovabili, tenendo conto delle priorità ambientali, approva un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2014/2020. Entro il 30 dicembre 2015 il piano è approvato dal Consiglio regionale.

2. Gli enti pubblici concorrono alla diffusione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili individuando il proprio potenziale contributo derivante dallo sfruttamento delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di loro proprietà. Nel rispetto del d.lgs.163/2006 e, quando possibile, consentendo l'effettivo utilizzo e/o impiego di incentivi e/o aiuti comunque denominati già concessi, gli enti pubblici procedono alla concessione a terzi delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. La Regione attiva entro il 31 dicembre 2016 un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli oneri dell'attività di formazione sono posti a carico dei soggetti partecipanti all'attività formati

 

Art. 13

Consulta regionale per le energie da PER

 

1. È istituita la Consulta regionale per le energie da fonti rinnovabili composta da nove membri nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle indicazioni di ANCI, UPI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni ambientaliste, distretto dell'energia, sistema universitario calabrese e centri di ricerca. La Consulta è presieduta dall'assessore allo sviluppo economico e si avvale delle risorse umane delle strutture regionali competenti. La Consulta si riunisce presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. La Consulta esprime pareri sulle proposte di legge in materia, sulle proposte di adeguamento e aggiornamento del PEAR, sugli atti di programmazione, sui piani di incentivazione e sviluppo comunque denominati.

3. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso per le spese di trasferta.

4. La Giunta regionale presenta annualmente alla Consulta un documento di monitoraggio e valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia predisposto dall'Assessorato competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessorati eventualmente interessati.

 

Art. 14

Vigilanza e sanzioni

 

1. La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER compete ai Comuni, ai sensi dell'articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) del d.p.r. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività edilizia) del d.p.r. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Gli eventuali procedimenti ex articoli 36 (Accertamento di conformità - legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 13) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità - art. 4, comma 13 del decreto legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) del d.p.r. 380/2001 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge e in quella della Regione nei restanti casi.

3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle Autorità competenti alla gestione dei vincoli.

4. I provvedimenti di cui al comma 2, inclusi quelli eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r 380/2001, vengono immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto, per gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del d.lgs. 28/2011, in relazione alle irregolarità commesse successivamente alla data di entrata in vigore di detta disposizione, nonché all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza per le ipotesi di reato.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4 vengono immediatamente trasmessi al GSE.

 

Art. 15

Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità

 

1. Per tutti i titoli autorizzativi inerenti la costruzione e l'esercizio di impianti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure dì prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) alle condizioni ivi previste.

2. È istituito presso il Dipartimento regionale competente un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6. All'atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l'impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. L'Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune:

 

a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del nuovo Ente, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

b) i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

 

Art 16

Serre fotovoltaiche

 

1. Per serra fotovoltaica si intende un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione dei benefici per la produzione di energia, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, conforme alle prescrizioni dettate dalle leggi vigenti.

2. L'installazione di moduli fotovoltaici quali elementi costruttivi della copertura o delle pareti di serre esistenti e in esercizio è soggetta ai regimi semplificati previsti dall'articolo 6.

 

Art. 17

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10 e 11 della presente legge, quantificati in euro 3 milioni per l'esercizio in corso, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, con le risorse allocate nel Por Calabria FESR 2014/2020 rispettivamente per euro 500.000 nell'asse prioritario 1, azione 1.1.4, e per euro 2,5 milioni nell'Asse prioritario 4, azioni 4.1.2 e 4.6.1, per quanto compatibili.

2. Agli oneri di parte corrente di cui all'art.12, quantificati per esercizio corrente in euro 20000, è assicurata congrua copertura mediante le risorse comunitarie allocate nel Por Fse 2014/2020 - Asse prioritario 12, obiettivo tematico 10, per quanto compatibili.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime, quantificati in euro 3.020.000 sia per l'esercizio 2017, si provvede con le risorse comunitarie allocate negli Assi prioritari del Por Fesr e Por FSE 2014/2020 di cui ai commi 1 e 2.