Proposta di legge n. 102/10^

RELAZIONE

 

Secondo il "Rapporto immigrazione in Calabria 2014" pubblicato da Italia Lavoro, considerando l'andamento demografico in Calabria negli anni 2002/2012, è più che quadruplicato il numero di residenti stranieri: passano dai 18.374 del 2002 ai 74.069 attuali (dati Istat). Le principali nazionalità presenti in Calabria sono rappresentate da immigrati provenienti dalla Romania, dall'Ucraina, dal Marocco e dall'India (insieme costituiscono il 60% degli stranieri). Dallo stesso rapporto si evince che i due terzi degli stranieri sono residenti nelle province di Cosenza e Reggio Calabria e meno di un terzo risulta disoccupato.

Dai dati riscontrati dall'INAIL si evince che gli occupati di sesso maschile sono in maggioranza rispetto a quelli di sesso femminile, con una percentuale del 56%. Il settore più rappresentato in Calabria è quello del terziario, parimenti al dato nazionale, ma con un valore più basso di dieci punti percentuali (48,4%): in realtà il 70% si riferisce ai lavori di cura alla persona. Il secondo settore è quello agricolo con un dato di molto superiore a quello riferito all'intero paese (25,4% in Calabria di contro al'8,4% in Italia). A131-12-2012 risultano attive in Calabria 11.626 imprese straniere, che corrispondono al 6,5% del totale delle imprese in Calabria. Il 91% delle imprese ha forma individuale. L'analisi dei settori Ateco evidenzia un mercato imprenditoriale straniero vivace ma limitato al commercio ambulante.

Dall'analisi dei dati di flusso nel rapporto assunzioni/licenziamenti si desume inoltre una forte la precarizzazione del lavoro straniero. In base ai dati INAIL l'incidenza del settore agricolo è di 15.679 assicurati netti, ovvero gli stranieri sono pari al 25,4%. La frammentazione e segmentazione del mercato del lavoro locale permette, pur in un contesto di recessione economica, di assorbire la forza lavoro straniera.

L'immigrazione in Regione non comporta un effetto di concorrenza, semmai di complementarietà tra forza lavoro autoctona e quella straniera. La forza lavoro straniera tende a rispondere a specifici fabbisogni di manodopera altrimenti insoddisfatti. Si presenta il rischio di un'eccessiva concentrazione settoriale (nell'agricoltura e nei lavori di cura della persona). In tale contesto è consigliabile evitare la dequalificazione del capitale umano e lo sfruttamento degli immigrati.

In base a questi dati e sollecitati dai recenti drammatici fenomeni migratori si ritiene opportuno questo disegno di legge.

L'Unione Europea ha da tempo imposto il controllo dei movimenti migratori. Anno dopo anno le condizioni dei migranti e dei rifugiati sono peggiorate. Negli ultimi anni stiamo assistendo a quella che si può definire guerra contro migranti ed r rifugiati. Nel Sud del mondo la povertà è cresciuta e molti vogliono lasciare il proprio Paese, mentre l'Europa ha costruito la paura dell'invasione, della precarietà lavorativa causata da chi emigra e che diventa il potenziale nemico. Pertanto è più che mai necessario e urgente in questo momento, per la Calabria, dotarsi di strumenti legislativi che vadano incontro alle necessità e al diritto di centinaia di persone che cercano una condizione di vita migliore.

Questa legge si prefigge di sensibilizzare la popolazione locale sul fenomeno migratorio e promuove l'incontro con soggetti istituzionali e realtà che operano sul territorio e che sono già impegnate in percorsi e attività di inclusione sociale degli immigrati. È prevista l'istituzione di strutture preposte al monitoraggio delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti - in riferimento al vissuto nel Paese d'origine - e alla loro piena integrazione nel tessuto sociale e culturale di accoglienza: l'Osservatorio regionale sull'immigrazione e la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati.

Un aspetto importante della presente legge è quello rivolto alla riqualificazione urbana attraverso interventi finanziati con Fondi europei volti alla valorizzazione del patrimonio abitativo in disuso e abbandonato. Questa misura potrebbe portare molti piccoli comuni, oggi quasi disabitati, ad avere diversi vantaggi economici con la ripopolazione degli stessi.

Questa legge si rivolge a tutte le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, ai richiedenti asilo e ai rifugiati - presenti sul territorio regionale - con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, così come previsto nei Trattati internazionali.

L'obiettivo è quello di attuare uno schema legislativo virtuoso che porti al consolidamento delle relazioni e alla creazioni di opportunità per la valorizzazione dei nostri territori, attraverso l'estensione dei diritti di cittadinanza.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Giovanni Nucera

recante:  “Norme per l’accoglienza, l’integrazione sociale, lavorativa e culturale degli immigrati in Calabria”

 

Tab. 1 - Oneri finanziari

 

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

Corrente/

Investimento

Carattere Temporale

Annuale/

Pluriennale

Importo

7

Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione

C

P

30.000 €

9

Spese per assistenza sanitaria a favore degli immigrati

C

P

2.000.000 €

 

 

10, 11

Incentivi regionali ad enti locali e istituzioni per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione, iniziative e servizi di mediazione linguistica e culturale a favore degli immigrati

 

 

C

 

 

 

 

P

 

 

150.000 €

12

Formazione professionale degli immigrati

C

P

150.000 €

14, 16

Spese per l’inclusione sociale e per l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati

C

P

3.500.000 €

15

Contributi agli enti locali per interventi legati alle politiche abitative

I

P

1.500.000 €

17,18

Misure per le vittime della violenza, schiavitù e discriminazione

C

P

600.000 €

20

Spese per l’istituzione del registro delle associazioni degli immigrati

C

A

3.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

In primo luogo, si precisa che la costituzione della Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati, di cui all’articolo 6, non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale, in quanto tale organo è istituito presso il dipartimento regionale competente e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito, senza riconoscere alcun gettone di presenza per le riunioni della Consulta, né rimborsi spese di missione per i componenti.

In relazione alla quantificazione degli oneri di cui all’articolo 7, è stata svolta una ricerca in ordine alle spese di funzionamento di Osservatori analoghi istituiti da alcune Regioni italiane (Veneto, Puglia, Lombardia, Abruzzo) che hanno legiferato in materia di immigrazione. Dall’esito di tale ricerca, si è potuto stimare un fabbisogno finanziario medio di euro 30.000,00  per il funzionamento dell’Osservatorio di cui trattasi.

Per la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 9, si è adottato il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa, pari a due milioni di euro. Considerato che, dalle indagini statistiche condotte dall’Istat e dai dati di recenti Rapporti di monitoraggio dell’assistenza sanitaria elaborati dal Ministero della Salute, si rileva che la spesa per assistenza sanitaria pro-capite per gli immigrati in Italia è pari a circa 700,00 euro, è possibile individuare una platea di 2.855 beneficiari di tali interventi (€ 2 milioni/ € 700).

In relazione alle forme di sostegno regionale per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione, e di iniziative e servizi di mediazione linguistico - culturale a favore degli immigrati (articoli 10 e 11), si sono assunti quali parametri di riferimento, i contributi concessi ad enti locali ed associazioni pubbliche e private che operano nel settore dell’immigrazione da alcune regioni italiane che adottano annualmente un Piano regionale per l’immigrazione. In particolare, si è tenuto conto degli importi indicati nel Piano annuale per l’immigrazione 2013 della Regione Umbria e nel Piano annuale per l’immigrazione della Regione Abruzzo (che presenta un numero di residenti stranieri analogo a quello della Calabria – circa 70.000 immigrati).

Considerato che, in media, il contributo massimo erogato da tali Regioni per un progetto messo a bando ammonta a 1.500,00 euro ed ipotizzando lo svolgimento nel territorio regionale di circa 100 progetti, si stima una spesa complessiva di 150.000,00 euro, ripartita tra enti locali, istituzioni ed enti di tutela secondo le modalità attuative previste nel Piano regionale di cui all’articolo 8 della presente legge.

In ordine alla quantificazione degli oneri per la formazione degli immigrati, di cui all’articolo 12, si sono assunti, quale base di riferimento, gli importi indicati in un bando della Regione Calabria per lo svolgimento di corsi di lingua italiana a favore degli immigrati presenti nella Regione. In particolare, si propone di seguito un prospetto delle voci di spesa legate alla realizzazione di un corso.

 

      Qualifica

Competenze progetto

Costo h di riferimento

in euro

H MAX

Dirigente (direttore corso)

DIREZIONE CORSO (responsabilità progetto, rapporti con USR e Regione)

5,16

120

DSGA (segreteria)

coordinamento didattico

24,55

15

Docente/psicologo/pedagogista o altra figura professionale con competenze in materia

valutazione competenze in entrata

46,45

20

Docente

formazione  sessione educazione civica livello A1

46,45

10

Docente

formazione livello A1

46,45

90

Docente

formazione  sessione educazione civica livello A2

46,45

10

Docente

formazione livello A2

46,45

70

Ass. amministrativo

tutoraggio didattico/rendicontazione

19,24

20

Coll. Scolastico (ex bidello)

gestione struttura (aula multimediale)

16,59

120

Animatrice

servizio supporto familiare

12,00

150

Tot. personale

14.453,05

Altre spese

Spese di viaggio immigrati per utilizzo mezzi pubblici, materiale cancelleria e/o didattico non fornito dalla Regione e dai partner, altro finalizzato a potenziare il raggiungimento degli obiettivi

Forfettario

 

 

546,95

Tot. generale

15.000,00

Tabella tratta dal bando Regione Calabria “Manifestazione di interesse per la costituzione di una rete di scuole pubbliche per la realizzazione di corsi di lingua italiana per immigrati”.

Pertanto, sapendo che ad un istituto di formazione è assegnato un finanziamento massimo di 15.000,00 euro e ipotizzando lo svolgimento di un corso presso due istituti di formazione di ciascuna provincia della Regione, si stima un fabbisogno finanziario complessivo di 150.000,00 € .

Ai fini della valutazione delle spese per l’inclusione sociale e per l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, di cui agli articoli 14 e 16, si è operato nel modo seguente.

Quanto alle spese per inclusione sociale, si è svolta una ricerca sui siti internet di alcune regioni italiane che hanno legiferato in materia di immigrazione, e che hanno previsto nei rispettivi piani per l’immigrazione e nei propri stanziamenti di bilancio apposite risorse, finalizzate all’inclusione sociale degli immigrati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Alla luce di tali analisi, tenuto conto anche della disponibilità di risorse comunitarie allocate nel Por FSE 2007-2013, finalizzate all’inclusione sociale, si è stimata una spesa complessiva di euro 3 milioni.  

In ordine poi alle spese per l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, si è tenuto conto degli importi indicati nel Piano annuale per l’immigrazione 2013 della Regione Puglia (che, come l’Abruzzo, presenta un numero di residenti stranieri analogo a quello della Calabria – circa 70.000 immigrati).  Considerato che il contributo massimo erogato da tale Regione ai Comuni del proprio territorio per la realizzazione di un progetto messo a bando ammonta a 15.000 euro ed ipotizzando lo svolgimento nel territorio regionale di circa 20 progetti, si stima una spesa complessiva di 300.000 euro.

Per la quantificazione degli incentivi regionali a favore dei comuni per interventi legati alle politiche abitative (art. 15), sono stati presi quale parametro di riferimento gli importi dei contributi erogati dalla Regione Calabria a favore di enti locali mediante bandi, pubblicati nell’ultimo biennio,

finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli alloggi per persone che si trovano in particolari difficoltà sociali ed economiche. Tenuto conto che l’importo medio del contributo erogato ammonta a 30.000 euro, e prevedendo la realizzazione di 50 progetti di riqualificazione (10 in ciascuna provincia della Regione), si valuta un fabbisogno finanziario pari ad euro 1,5 milioni.

Il fabbisogno finanziario per l’adozione di misure a favore delle vittime della tratta, della violenza e di discriminazione (artt. 17 e 18) è stato quantificato tenendo conto di alcuni bandi pubblicati nell’ultimo biennio dalla Regione Calabria, finalizzati alla  realizzazione di interventi per sostenere l'uscita da situazioni di sfruttamento delle vittime di tratta e discriminazione etnica e sociale. In particolare, da tali bandi si evince che l’importo massimo erogato per un progetto presentato da enti locali e/o associazioni sociali è pari a 120.000 euro. Se si ipotizza la realizzazione di un progetto in ciascuna provincia del territorio regionale, è possibile quantificare la spesa complessiva per tali misure in euro 600.000.

Si precisa comunque che le modalità di attuazione e la ripartizione della dotazione finanziaria  dei sopracitati interventi saranno meglio dettagliate nel Piano regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 8 della presente legge.

Infine, la quantificazione degli oneri finanziari legati all'istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati (articolo 20) è stata effettuata calcolando una media dei costi sostenuti dalla Regione Calabria per spese di carattere amministrativo inerenti all'istituzione di registri regionali in ambito sociale. Si è pertanto stimata in media una spesa corrente pari a 3.000 euro.

 

 

Tab. 2 Copertura finanziaria

 

UPB/Capitolo

 

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

Unità previsionale di base U.008.001.001.001 - U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”

 

 

 

33.000 

 

 

 

 

 

33.000 €

Unità previsionale di base U.006.002.001.002 - U0433110302 “Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti a istituzioni sociali private (l.r. 23/2003)”

 

2.000.000 €

 

2.000.000 €

 

2.000.000 €

 

6.000.000 €

Por Calabria FSE 2007-2013. Asse II – obiettivo specifico E – obiettivo operativo E.4

3.800.000 €

 

 

3.800.000 €

Por Calabria FSE 2014-2020. Asse prioritario 8- obiettivo tematico 8, obiettivo specifico RA 8.4

 

3.800.000 €

3.800.000 €

7.600.000 €

U3206020101 “Spese per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie (pilastro salvaguardia - scheda n.3)”

 

 

 

1.500.000 €

 

 

 

1.500.000 €

 

 

 

1.500.000 €

 

 

 

4.500.000 €

Por Calabria FSE 2007-2013. Asse V – obiettivo operativo 2

600.000 €

 

 

600.000 €

Por Calabria FSE 2014-2020. Asse prioritario 9 – obiettivo tematico 9

 

600.000 €

600.000 €

1.200.000 €

Totale

7.933.000 €

7.900.000 €

7.900.000 €

23.733.000 €

 

Si precisa che, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie, gli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 della presente legge sono finanziati nell’esercizio 2015 con le risorse del Por Calabria FSE 2007-2013,  per quanto compatibili.

Data tuttavia la scadenza del periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, al fine di scongiurare il rischio di mancanza di copertura finanziaria per gli anni successivi, gli oneri a regime sottesi agli interventi di cui agli articoli sopra menzionati troveranno congrua copertura con le risorse del Por FSE 2014-2020, per quanto compatibili con gli obiettivi tematici e specifici in esso contenuti.

 

TITOLO I - PRINCIPI E OBIETTIVI

 

Art. 1

Principi generali e finalità

 

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti dall'articolo 2 del proprio Statuto e nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

2. La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

 

a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;

b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra 1128 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

d) dalla Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203;

f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UEO del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini soggiornanti;

g) dalla Convenzione relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

h) dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003.

 

3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

 

a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;

b) eliminare ogni forma di discriminazione;

c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;

d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualità della vita;

e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;

f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli immigrati;

g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;

h) garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione;

i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;

j) promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l'efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Calabria;

k) agevolare progetti per il rientro nei paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;

1) incoraggiare, sostenere e tutelare l'associazionismo degli immigrati;

m)promuovere interventi rivolti ad operatori che, a diversi livelli e con differenti ruoli, partecipano alla realizzazione del sistema calabrese di accoglienza delle persone straniere con l'obiettivo di qualificare ed omogeneizzare le loro competenze e migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

n) potenziare lo sviluppo di un sistema di servizi rivolti ai cittadini, competente culturalmente, capace di realizzare una migliore risposta ai bisogni di una realtà sociale sempre più complessa e ricca di diversità culturali e di influire positivamente nelle decisioni e nelle azioni tecniche e politiche;

o) promuovere nei confronti dei componenti delle comunità straniere percorsi formativi finalizzati all'integrazione locale, e all'attivazione di percorsi e progetti di rientro e di cooperazione allo sviluppo.

 

Art. 2

Destinatari

 

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito indicati come immigrati.

2. La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.

3. Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE.

 

Art. 3

Obiettivi e priorità

 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Calabria, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:

 

a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all'UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni calabresi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare, forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;

c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall'apprendimento linguistico, e delle culture dì provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;

e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;

f) garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell'uomo;

g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;

i) promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;

j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell'associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;

k) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;

1) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trans-nazionale, allo sviluppo e decentrata;

m) promuovere e sostenere l'offerta di interventi di mediazione interculturale finalizzati a facilitare la relazione e l'accesso della popolazione straniera immigrata ai servizi della pubblica amministrazione e alle opportunità diversamente collocate (e non fruibili quindi in maniera omogenea) nel territorio con particolare riferimento ai servizi sociali ed educativi dei Comuni, dell'Azienda Sanitaria e dell'orientamento professionale, potenziando contestualmente le possibilità ed i percorsi di autonomia anche attraverso la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

n) interventi di aiuto alla persona sul piano socio-psico-pedagogico:

 

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

Art. 4

Compiti della Regione

 

1. La Regione promuove l'inserimento sociale degli immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale approva, d'intesa con gli enti locali, il piano regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 8, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati.

3. Il piano regionale per l'immigrazione di cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

4. Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:

 

a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi;

b) adozione di linee guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;

c) promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;

d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;

e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d'origine.

 

5. La Regione istituisce, presso l'Assessorato competente, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 7.

6. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:

 

a) predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali dati e informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale degli immigrati;

c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l'immigrazione.

 

Art. 5

Compiti dei comuni

 

1. I comuni, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, programmano e attuano, in forma singola o associata, le seguenti azioni:

 

a) definire il piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per le infrastrutture sociali del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, in materia abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento;

b) attuare una politica di accoglienza abitativa anche ai fini di ristrutturare e valorizzare il patrimonio abitativo in disuso o abbandonato;

c) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;

d) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;

e) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è garantito dal comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.

 

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.

 

Art. 6

Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati

 

1. È istituita, presso il Dipartimento regionale competente e senza oneri aggiuntivi per il Consiglio regionale, la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati. In particolare:

 

a) formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4, ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;

b) esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

d) collabora con l'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

 

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche sociali, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

 

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

b) il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato;

c) dieci rappresentanti degli immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati dalle associazioni degli immigrati;

d) tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

j) un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro;

k) un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;

1) un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;

m) un rappresentante dell'Assessorato regionale politiche della salute;

n) un rappresentante dell'Assessorato regionale al diritto allo studio;

o) un rappresentante dell'Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;

p) un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche calabresi.

 

4. Per tutti i componenti della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1) m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.

5. La Consulta elegge un vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).

6. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni interessati alle problematiche del settore, nonché rappresentanti delle prefetture UTG.

7. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.

8. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La partecipazione alle riunioni non è a titolo non oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, non è riconosciuto alcun rimborso.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore politiche migratorie.

11. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento.

 

Art. 7

Osservatorio regionale sull' immigrazione e diritto d'asilo

 

1. È istituito, in seno alla struttura dell'Assessorato di competenza, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all'offerta di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati.

3. Tramite l'Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, in raccordo con le locali prefetture - UTG, del funzionamento dei centri di accoglienza, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.

4. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

5. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio. territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione.

6. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione: l'assetto organizzativo dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione, nonché le modalità di integrazione con la Consulta di cui all'articolo 6.

 

TITOLO III

LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

 

Art. 8

Piano regionale per l'immigrazione

 

1. Il piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale è approvato previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 6 della presente legge, che si esprime entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.

3. Il piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.

4. Partecipano all'attuazione del piano regionale gli enti locali, ìl sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione, sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.

 

Art. 9

Assistenza sanitaria

 

1. La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l'accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l'iscrizione è assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l'iscrizione a tempo indeterminato; l'iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della Questura, fatta salva l'esibizione della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l'iscrizione volontaria al SSR.

4. la Regione, con la presente legge, individua e sostiene e promuove le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.

5. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell'ambito delle programmazioni concertate promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari e la loro fruizione, in favore di un'offerta attiva dei servizi.

 

Art. 10

Istruzione e formazione

 

1. Sono garantiti ai minori stranieri in età dell'obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

 

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie autoctone;

d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;

e) la costruzione di reti di scuole che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;

f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.

 

4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente, nonché percorsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

5. La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.

6. La Regione concorre a promuovere, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali.

7. La Regione concorre al consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguistico-culturale e socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate all'individuazione e valorizzazione di una specifica professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 11

Integrazione culturale

 

1. La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:

 

a) iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale dei cittadina stranieri;

b) iniziative di supporto alle comunità, di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;

c) servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia mediante l'utilizzo delle mediatrici e delle mediatrici interculturali in appositi sportelli;

d) interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana rivolti a stranieri adulti comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica.

 

Art. 12

Formazione professionale

 

1. Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, al fine di sviluppare competenze in conformità in linea con usi, costumi e tradizioni, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.

3. La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.

 

Art. 13

Inserimento lavorativo

 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolarmente soggiornante in forma dì lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.

3. La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio regionale, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.

4. Al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro, previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - UTG, finalizzate a:

 

a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;

b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;

c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;

d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;

e) facilitare l'accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiatine idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

 

Art. 14

Politiche di inclusione sociale

 

1. La Regione si impegna a riservare, specifica attenzione alle condizioni di vita e  alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.

2. A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all'articolo 2 e definisce, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento.

3. La Regione individua, inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per l'inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l'integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.

 

Art. 15

Politiche abitative

 

1. La Regione, nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a realizzare interventi abitativi al fine di valorizzare il patrimonio abitativo in disuso ed abbandonato.

2. La Regione, promuove:

 

a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;

b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

c) la realizzazione dì interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

 

Art. 16

Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e per come stabilito dalla legge regionale 18 del 2009, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'UE.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

 

Art. 17

Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù

 

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.

 

Art. 18

Misure contro la discriminazione

 

1. La Regione, anche mediante le attività dell'Osservatorio, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime dì ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 19

Conferenza regionale sull'immigrazione

 

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

 

Art. 20

Registro delle associazioni degli immigrati

 

1. È istituito con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l'integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.

 

Art. 21

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 20, quantificati per l'esercizio 2015 in euro 33.000,00, si provvede mediante le risorse allocate alla UPB 008.001.001.001 - capitolo 00700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2015, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico di due capitoli di nuova istituzione all'interno della U.P.B. 0.006.002.001.006 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015, denominati rispettivamente "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione", per euro 30.000,00 e "Spese per l'istituzione del Registro delle associazioni degli immigrati", per euro 3.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati per l'esercizio in corso in euro 2.000.000,00, è assicurata congrua copertura mediante le risorse allocate nella Unità previsionale di base 0.006.002.001.002 - capitolo U0433110302 "Fondo regionale per le politiche sociali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, quantificati per l'esercizio corrente in euro 1.500.000,00, si provvede mediante le risorse vincolate allocate al capitolo 03206020101 "Spese per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie (pilastro salvaguardia - scheda n.3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10, 11, 12, 14, 16 e dall'attuazione degli articoli 17 e 18 della presente legge si provvede, per quanto compatibili, con le risorse comunitarie disponibili allocate nel Por Calabria FSE 2007/2013, rispettivamente per euro 3.800.000,00 sull'Asse II - obiettivo specifico E - obiettivo operativo E.4, e per euro 600.000 sull'Asse V - obiettivo operativo 2.

6. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri a regime di cui agli articoli 7, 9 e 15, quantificati complessivamente in euro 3.530.000,00 sia per l'esercizio 2016 sia per l'esercizio 2017, si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge di stabilità regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

7. Per gli esercizi 2016 e 2017, alla copertura finanziaria degli oneri a regime di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 16 ed agli articoli 17 e 18 della presente legge si provvede, per quanto compatibili, con le risorse comunitarie allocate nel Por Calabria FSE 2014/2020, rispettivamente per euro 7.600.000,00 sull'Asse prioritario 8-obiettivo tematico 8 - obiettivo specifico RA 8.4, e per euro 1.200.000 sull'Asse prioritario 9 - obiettivo tematico 9.

 

Art. 22

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).