Proposta di legge n. 10/10^

Relazione illustrativa.

 

La Calabria, da secoli, è una terra vocata alla produzione del miele.

Già nel primo dopoguerra molti agricoltori, specialmente nel reggino, praticavano il mestiere dell'apicoltura, utilizzavano i tradizionali bugni villici di paglia (o varrili).

La nostra è una terra, da sempre, di grandi produzioni nettarifere di qualità e varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno ecc.).

Col passare degli anni, l'apicoltura, divenendo una vera e propria professione, si è dotata di tecniche di produzione di ultima generazione.

La presente proposta di legge intende tutelare, valorizzare ed incentivare l'apicoltura calabrese considerato che la stessa rappresenta un settore strategico per le produzioni agricole.

Il settore apistico è stato nel nostro Paese troppo spesso trascurato. Poco ci si è occupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti , degliaspetti biologici e sanitari degli alveari.

Lo scarso interesse per l'apicoltura da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito che dalle api si ottiene, dal numero di occupati nel settore, dalla presenza di molti hobbisti, al fatto che non ci si è resi conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente.

Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore determinante per garantire qualità e quantità delle produzioni agricole.

In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato.

Tuttavia l'apicoltura del nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale,giuridico, sanitario e politico.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocoltura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e della varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva ed erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati.

La meccanizzazione, le monocolture e l'agricoltura intensiva hanno portato all'uso massiccio di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di tutti gli altri Paesi comunitari e non solo. I bassi prezzi del miele in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione della offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agroalimentari.

Vi è polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché in questa tipologia di aziende è difficile attuare criteri di imprenditorialità e di professionalità molto elevate. Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate; non sono diffuse strutture consortili, cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al confezionamento del miele.

Esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti, che non sono sufficienti a mettere i produttori al riparo dalla concorrenza sleale, sia perché non esiste un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. L'intervento sanitario è impostato più sulla repressione che sulla prevenzione, e questo produce ostacoli al nomadismo e non migliora le conoscenze degli apicoltori.

La politica di ricerca e sperimentazione ha pochi mezzi e poche risorse a disposizione e manca il coordinamento fra diverse iniziative. La ricerca dovrebbe coprire invece il settore della produzione, quello sanitario, la vita e l'attività delle api, il miglioramento genetico e il rapporto api-ambiente.

La stessa formazione professionale degli addetti dovrebbe collegarsi con questo quadro di riferimento per conseguire innovazioni produttive e miglioramenti qualitativi e ambientali.

Tutti questi vincoli e carenze limitano la valorizzazione del settore e il ruolo dell'apicoltura come parte decisiva di un ciclo non fine a se stesso ma di grande aiuto allo sviluppo della produzione agricola.

La Calabria, in questo scenario, si colloca in una posizione di tutto riguardo nel panorama nazionale per consistenza del patrimonio apistico. In base infatti agli ultimi dati, il settore apistico calabrese è rappresentato da più di 300 aziende che conducono circa 60.000 alveari.

Tale scenario è stato messo in seria discussione dalla scoperta in Calabria di alcuni focolai di Aethina tumida, piccolo coleottero originario del Sud Africa, che per la sua particolare aggressività viene visto come un temibilissimo pericolo per il patrimonio apistico regionale e non solo, vista la sua grande capacità di spostamento.

Il contrasto a tale parassita, fra tante polemiche dettate da interpretazioni amministrative dubbie, ha portato la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, a disporre la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende costruire un quadro normativo regionale tale da permettere uno sviluppo sostenibile dell'intero comparto apistico, garantendone tutela e valorizzazione delle produzioni.

La proposta di legge è composta da 17 articoli.

All'articolo 1 vengono esplicitate le finalità che si intendono perseguire e cioè la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura regionale.

L'articolo 2 contiene le definizioni di apiario stanziale, apiario nomade e di apicoltore hobbista, rinviando alla legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" per le definizioni già previste dagli articoli 2 e 3.

L'articolo 3 specifica che, ai fini del perseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce i criteri, le azioni e gli interventi tramite il Programma Regionale Apistico (PAR), documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale.

All'articolo 4 la norma dispone la redazione del PAR da parte del Dipartimento competente in materia di Agricoltura, sentiti i dipartimenti salute e ambiente nonché le organizzazioni più rappresentative del settore e demanda l'adozione dello stesso ad una deliberazione di Giunta regionale.

Viene altresì esplicitato che il PAR è operativo mediante programmi annuali di intervento, i quali individuano le azioni specifiche da attivare. Il comma 6 contiene un elenco dettagliato degli interventi previsti.

Gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni procedimentali. Il primo indica le procedure per la denuncia degli apiari e degli alveari ai fini della profilassi e del controllo sanitario e per la segnalazione certificata di inizio attività, mentre l'articolo 6 quelle per la denuncia delle malattie delle api e del sospetto materiale infetto. In quest'ultimo si danno inoltre indicazioni per la quantificazione dei danni patiti dagli apicoltori per eventuali distruzioni imposte in via straordinaria per profilassi.

L'articolo 7 contiene disposizioni normative in ordine alle risorse nettarifere che sono definite come risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico di cui all'art. 7 comma 1 legge 313 del 2004.

L'articolo 8 disciplina la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale, quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura ed all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

All'articolo 9 viene istituito un elenco degli allevatori di api regine di Apis mellifera ligustica spinola al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali e ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale.

L'articolo 10 prevede una serie di prescrizioni, divieti e norme di sicurezza a tutela dell'apicoltura.

La disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api è contenuta all'articolo 11 mentre l'articolo 12 è dedicato alla tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell'attività apistica.

Le norme inerenti la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge sono previste all'articolo 13 mentre le relative sanzioni sono elencate all'articolo 14.

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria, evidenziando l'entità degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la relativa copertura finanziaria.

E' previsto infine all'articolo 16 un regolamento di attuazione da approvare da parte della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore della presente legge.

 

Relazione tecnico finanziaria

 

In relazione alle fonti di finanziamento disponibili per il settore apistico, gli spazi di disponibilità finanziaria sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari nell'ambito della quale possono trovare copertura gli interventi contenuti nella presente legge.

In particolare, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria per il periodo 2014 — 2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, indica interventi di finanziamento nel settore apistico nella Misura 10, Sub-Misura 10.1 — Operazione 10.1 B "Preservazione della Biodiversità: Apicoltura". Tale misura prevede un sostegno per le aziende apistiche calabresi che effettuano l'apicoltura nel territorio della regione Calabria.

Sapendo che nella Misura 10, priorità 4 — Focus Area 4A "Biodiversità" del PSR 2014 — 2020, sono allocati € 16.050.918, di cui € 9.710.805 di risorse FEASR, si ritiene congruo stimare le spese per gli interventi previsti dalla presente legge in euro 2 milioni per ciascun anno del triennio 2015 -2017.

La norma finanziaria, di cui all'articolo 15, dà copertura ai su indicati interventi con le risorse comunitarie di cui ai regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. Ne consegue l'invarianza finanziaria della proposta di legge sulle risorse autonome iscritte nel bilancio della Regione Calabria, come espressamente indicato al comma 1 del medesimo articolo con la relativa clausola "e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

La stessa norma finanziaria, al comma 2, prevede altresì di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, all'attuazione della presente legge, istituendo un nuovo capitolo di entrata correlata ad un capitolo della spesa nel bilancio regionale.

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Calabria, con la presente legge, si propone di disciplinare, tutelare e valorizzare l'apicoltura regionale, in applicazione delle lettere o) e v), del comma 2, dell'articolo 2 dello Statuto e dei principi della legge 24 dicembre 2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" nonché del decreto ministeriale del 23 gennaio 2006.

2. La Regione riconosce l'apicoltura, attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, quale strumento di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e della salvaguardia della biodiversità, di importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 313/2004 ai fini della presente legge si intende per:

 

a) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

b) apiario nomade: un apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno;

c) apicoltore hobbista: chiunque detiene e conduce alveari con lo scopo di produrre miele per uso proprio o familiare (max 15 alveari).

 

Art. 3

Definizioni degli interventi

 

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, del precedente articolo 1, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi mediante lo specifico programma regionale apistico, di cui all'articolo 4, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale.

2. La Giunta Regionale, per quanto definito dal programma regionale apistico, con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente normativa comunitaria e statale, individua le agevolazioni, stabilendone criteri e procedure per la promozione e la valorizzazione dell'apicoltura.

 

Art. 4

Programma apistico regionale

 

1. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, sentiti i dipartimenti competenti in materia di salute e ambiente nonché le organizzazioni più rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale, di seguito denominato PAR.

2. Attraverso il PAR si intende recepire l'orientamento comunitario volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione ed il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

3. Il PAR ha durata triennale ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla legge 313/2004 e al Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio". Tale programma, che può essere oggetto di revisione durante il triennio, ai sensi della normativa in vigore, costituisce parte integrante del programma nazionale apistico e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale.

4. Il PAR è adottato, in conformità al documento programmatico per il settore apistico di cui all'articolo 5 della legge 313/2004, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta, dell'assessore competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori.

5. Il PAR è operativo mediante programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare.

6. Il PAR indica per le seguenti iniziative le modalità di attuazione e, limitatamente agli interventi ricompresi nei vigenti regolamenti comunitari, le forme di incentivazione disponibili per ciascuna annualità di riferimento:

 

a) ripopolamento di alveari persi per cause ambientali conclamate;

b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici;

c) tutela, potenziamento e miglioramento del patrimonio apistico;

d) acquisto macchine ed attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari ad esclusione di automezzi;

e) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica (ecotipo locale); monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api;

f) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire lo sfruttamento delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali;

g) servizio di impollinazione frutteti;

h) servizio di cattura sciami;

i) conversione di alveari rustici in razionali;

j) razionalizzazione del nomadismo, mappatura delle aree nettarifere;

k) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi degli apiari;

1) organizzazione di congressi e di seminari;

m) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;

n) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico;

o) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

p) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali;

q) incentivazione dei prodotti ottenuti da apicoltura biologica e integrata,certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Reg. CE 1804/1999 e 834/2007, per le fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

r) creazione di marchi di tipicità e consorzi di tutela;

s) tutela del consumatore e sicurezza alimentare;

t) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;

u) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private;

v) diffusione dell'attività apistica presso le comunità di recupero.

 

7. Nel PAR deve essere stabilita la spesa complessiva preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con l'indicazione delle quote a carico dei privati e delle quote pubbliche nazionali e comunitarie.

8. Il PAR deve contenere l'elenco delle organizzazioni professionali, degli enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi.

 

Art. 5

Denuncia degli apiari e degli alveari e segnalazione certificata di inizio attività

 

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario,chiunque detenga apiari e alveari e chiunque intraprenda per la prima volta l'attività, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 6 della legge 313/2004.

2. L'ASP di competenza assegna al richiedente un codice di registrazione,che identifica univocamente l'intera attività apistica. Questo è trascritto in modo ben visibile ed indelebile su un cartello che viene apposto sull'apiario identificato.

3. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di apicoltore professionista è tenuto a effettuare la registrazione come operatore del settore alimentare (OSA) per mezzo di presentazione di SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune di residenza, allegando oltre ai documenti di rito, una breve relazione sulla conduzione dell'attività (dimensioni e conduzione delle operazioni di smielatura) e la loro collocazione.

4. Sono esonerati dall' obbligo di registrazione di cui al comma 3 le attività di apicoltura svolte a scopi hobbistici di cui alla lettera c), del comma 1, del precedente articolo 2, e per ricerca scientifica.

5. Gli apicoltori che installano apiari in altri territori non compresi nella dichiarazione di inizio attività, devono darne comunicazione alla ASP competente territorialmente. In caso di cessazione dell'attività, entro 10 giorni deve essere data comunicazione all'ASP dove ha sede legale l'impresa

6. In caso di variazione, nel corso dell'anno, della collocazione o della consistenza degli alveari, in misura percentuale pari ad almeno il 10% in più o in meno, l'apicoltore è tenuto a darne comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento all'ASP competente per territorio.

7. I certificati di consistenza degli apiari devono essere redatti dai servizi veterinari competenti territorialmente.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 possono essere presentate anche per il tramite delle associazioni e organizzazioni apistiche operanti sul territorio e anche per via telematica.

9. Al fine di censire il patrimonio apistico regionale ed in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 313/2004 le ASP devono inoltrare al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 16, le comunicazioni previste dai commi 1, 3, 5 e 6.

10. La procedura di cui al precedente comma può avvenire per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) le cui modalità sono stabilite con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il procedimento è inserito nell'elenco di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 6 dicembre 2012.

 

Art. 6

Denuncia malattie delle api, sospetto materiale infetto e indennizzi

 

1. Per la profilassi, il controllo sanitario e per la ricostituzione del patrimonio apistico regionale, è fatto obbligo, a chiunque detenga apiari e alveari, di fare denuncia, anche per il tramite delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori operanti sul territorio, all' ASP competente, di attacchi patologici accertati o sospetti, quali: aethina tumida, acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana, varroasi, nonché altre eventuali malattie dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 e s.m.i. (Regolamento di polizia veterinaria).

2. Successivamente alla denuncia, le ASP competenti provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti a misure di polizia veterinaria, a norma delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia.

3. Nei casi in cui venga disposta la distruzione obbligatoria di arnie e/o alveari, ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del. 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm. L'accertamento del danno patito dall'apicoltore ai fini del giusto indennizzo, anche nell'ottica del mancato reddito, è determinato dal Dipartimento Agricoltura.

4. I possessori, a qualunque titolo, di alveari sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento e profilassi stabiliti dall'autorità sanitaria. Ai trasgressori, i cui alveari rappresentino un pericolo di diffusione dell'infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria.

 

Art. 7

Risorse nettarifere

 

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico secondo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 313/2004; ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere della Calabria, la Regione attraverso il dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione:

 

a) redige le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti dell'intero territorio regionale;

b) realizza una banca dati per la gestione informatizzata dell'attività apistica e valorizzazione dei prodotti a livello regionale.

 

2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della biodiversità, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 896 bis del codice civile ed in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 313/2004, la Giunta regionale disciplina con proprio atto la distanza di rispetto tra apiari tenendo conto del numero degli alveari e della disponibilità delle aree nettarifere.

 

Art. 8

Disciplina del nomadismo

 

1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo, su tutto il territorio regionale, quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura ed all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo i principi di tutela sanitaria degli alveari e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni (lettere a) e b), comma 2,dell'articolo 7 della legge 313/2004).

3. Chiunque intende spostare i propri alveari, per la pratica del nomadismo, per il servizio di impollinazione o per altra ragione, nel territorio regionale, quindici giorni prima dello spostamento deve inoltrare comunicazione, secondo le procedure contenute nel regolamento di cui al successivo articolo 16, all'ASP competente e al comune di destinazione.

4. La comunicazione deve indicare la partenza, la destinazione, le postazioni e la durata presunta dello spostamento.

5. La dichiarazione di cui al comma 3 può essere presentata anche per il tramite delle associazioni e organizzazioni apistiche operanti sul territorio e anche per via telematica.

6. Gli alveari o apiari destinati allo spostamento stagionale devono essere accompagnati da un certificato sanitario, rilasciato dall'ASP di riferimento,da non oltre 30 giorni, attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta.

7. Il certificato rilasciato dall'azienda sanitaria competente e la copia della comunicazione devono essere conservati dall'interessato per tutta la durata dei trasferimenti.

8. Gli apicoltori provenienti da altre regioni e che intendono praticare il nomadismo nella regione Calabria devono attenersi alle norme previste

9. dalla presente legge.

10. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

11. E' vietato il nomadismo nelle zone di cui al comma 10 dell'articolo 10.

 

Art. 9

Elenco regionale allevatori di api regine

 

1. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di Apis mellifera ligustica spinola al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali e ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale.

2. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.

 

Art. 10

Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza

 

1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. È vietato, a quanti abbiano alveari affetti o sospetti di malattie contagiose, di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto di malattia di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

3. È vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari, infetti o sospetti di malattia fino a quando, dopo gli opportuni provvedimenti sanitari, l'apiario non sia stato dichiarato indenne dalle autorità competenti.

4. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno.

5. La commercializzazione delle api può avvenire solo se le stesse siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'azienda sanitaria competente, che attesti la provenienza da allevamento non infetto, né sito in zone infette, né sottoposto a misure di polizia veterinaria.

6. Nel caso di api provenienti da territori diversi dalla Calabria la certificazione di cui al comma 6 dovrà essere fornita dall'autorità sanitaria competente nel territorio di provenienza e trasmessa alla ASP di destinazione.

7. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da ogni forma di intervento contributivo.

8. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario di cui al comma 2 dell'articolo 5. L'ASP competente può procedere alla loro ispezione al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

9. Al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli apicoltori, iscritti nell'apposito elenco regionale, la Giunta regionale, può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione, all'interno delle quali verranno effettuati i controlli di carattere sanitario e genetico.

10. Dal momento della costituzione della zona di rispetto di cui al comma 9 è vietato a terzi introdurre in essa api.

 

Art. 11

Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api

 

1. Al fine di salvaguardare l'azione degli insetti pronubi, sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi, anticrittogamici e altri presidi fitosanitari sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floreali, ornamentali e spontanee durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

2. Non è consentito effettuare trattamenti fitosanitari su colture di qualsiasi specie, in presenza di flora spontanea sottostante, salvo che questa non venga preventivamente sfalciata o si aspetti la fine della fioritura.

3. Sono altresì vietati trattamenti con presidi fitosanitari non selettivi sulle piante che producono melata, durante il periodo di produzione della stessa.

4. E' vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api.

5. E' sospeso, in via cautelativa, l'impiego di alcuni presidi fitosanitari, in accordo con quanto riportato nel decreto dirigenziale del Ministero della Salute 16 settembre 2010.

6. Per casi specifici, con la presente legge, può altresì essere prescritto l'impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi. Sarà cura del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione della Regione Calabria, attraverso il settore competente, informare, a mezzo bollettino, tali periodi di prescrizione.

7. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni ed associazioni apistiche presenti sul territorio regionale,può individuare zone di rispetto, intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato l'uso di trattamenti sistemici alle sementi e colture arboree, erbacee ed ornamentali, che possono essere dannosi per l'entomofauna pronuba.

8. E' fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche di difesa fitosanitaria in contrasto con quanto disposto con la presente legge.

9. Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalato al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione ed alle ASP competenti che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, espletano le indagini e gli accertamenti necessari ad individuare la causa ed i responsabili dell'avvelenamento.

10. Al fine di predisporre un catasto contenente le segnalazioni delle morie di api (catasto della moria delle api) il dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, per il tramite del servizio preposto, annualmente prescrive le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

11. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria di api, i possessori di arnie, devono ugualmente presentare denuncia annuale, dichiarando il "possesso zero" di alveari per l'anno di riferimento.

 

Art. 12

Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell'attività apistica

 

1. La Regione, in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici.

2. La Regione, su segnalazione delle associazioni e organizzazioni apistiche, può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della Regione Calabria.

3. Nelle zone di rispetto di cui al comma 2 è vietato introdurre alveari provenienti da altre regioni.

4. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso di marchi di qualità e di origine e disciplinari di produzione anche da agricoltura biologica nonché di consorzi di tutela di prodotti dell'attività apistica.

5. I disciplinari di produzione differenziati per prodotto e gli eventuali regolamenti d'uso dei marchi sono predisposti dalle associazioni e organizzazioni dei produttori del settore apistico, legalmente riconosciute sul territorio regionale.

6. I soggetti proponenti i marchi e i disciplinari, ai fini di cui al presente articolo, predispongono apposito programma che viene approvato dalla Regione.

7. Per i settori non previsti dalla normativa comunitaria, la Regione, anche tramite organismi terzi, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità.

 

Art. 13

Vigilanza e controllo

 

1. E' incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, il personale appartenente ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di agricoltura.

2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi, previa intesa, della collaborazione degli agenti del Corpo Forestale dello Stato e degli organi di polizia provinciale e urbana.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di:

 

a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica;

b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele, di pesticidi e delle attrezzature agricole

c) adibite ai trattamenti con gli stessi.

 

4. Il servizio preposto nell'ambito del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, sentito il dipartimento competente in materia di agricoltura, redige un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale.

5. Per le operazioni ed attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, le ASP possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

 

Art. 14

Sanzioni

 

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative delle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative del pagamento delle somme:

 

a) da euro 200,00 a euro 800,00 nel caso di omissione dell’obbligo di denuncia e comunicazione di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 9 dell’articolo 5;

b) da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario, in caso di violazione dell'obbligo dia denuncia di cui al comma 1 dell'articolo 6;

c) da euro 300,00 a euro 900,00 nel caso di violazione delle disposizioni previste dai commi 3,5 e 7 dell'articolo 8 inerenti lo svolgimento della pratica del nomadismo;da euro 100,00 a euro 500,00 nel caso di inosservanza di quanto disposto riguardo le distanze di rispetto di cui al comma 3 dell'articolo 7 e le zone di rispetto di cui al comma 10 dell'articolo 10;

d) da euro 500,00 a euro 1.200,00 nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,9 dell'articolo 10;

e) da euro 1.200,00 a euro 8.000,00 per ettaro, nel caso di violazione di quanto disposto nei commi 1,2,3,4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 .

 

2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. Il pagamento delle sanzioni previste al comma 1 non esime comunque i contravventori dal dover risarcire, secondo le norme sulla responsabilità civile e sul danno ambientale (Codice dell'ambiente n. 152/2006 e ss.mm.ii), gli eventuali danni subiti da apicoltori a causa della violazione di quanto disposto dalla presente legge.

 

Art. 15

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai programmi operativi cofinanziati dai fondi europei di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

2. Le entrate accertate e riscosse ai sensi dell'articolo 14 sono destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge e confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata e del corrispondente capitolo della spesa allocati nelle rispettive UPB di competenza. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

Art.16

Regolamento di attuazione

 

1. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

 

Art.17

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.