Pari Opportunità tra uomo e donna

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Normativa e Regolamento

La legge istitutiva della Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna è la l.r. 26 gennaio 1987, n. 4.

 

REGOLAMENTO

(approvato nella seduta del 29 marzo 2023)

 

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La nomina, la costituzione, le funzioni e i compiti della "Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna", d'ora in avanti denominata semplicemente "Commissione" sono disciplinati dalla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 e dal presente Regolamento. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di effettivo insediamento, salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.
2. Il Regolamento è approvato con il voto favorevole dei due terzi delle componenti e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 4/87.
3. Le successive modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dalla metà più una delle componenti e debbono essere approvate con la maggioranza di cui al comma precedente.
4. Copia del Regolamento deve essere consegnata, a cura dell'apposito Ufficio di Segreteria della Commissione, alle componenti neoelette in occasione della prima seduta di insediamento.

Art. 2
(Prima seduta della Commissione e presidenza provvisoria)

1. Dopo l'elezione da parte del Consiglio regionale, la Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale.
2. La prima seduta della Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età.
3. Funge da segretaria la componente più giovane di età.
4. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede alla elezione della Presidente e della Vicepresidente.

 

CAPO II
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3
(Composizione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dalla Presidente e dalla Vicepresidente.

Art. 4
(Elezione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'elezione della Presidente e della Vicepresidente avviene a votazione separata a scrutinio segreto.
2. L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione.
3. Eletta la Presidente si procede alla elezione della Vicepresidente a maggioranza assoluta. Risulta eletta la componente che ottiene il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti.
4. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene con l'apposizione dei voti su schede vistate dalla componente più anziana di età e da quella più giovane di età, rispettivamente Presidente e Segretaria della seduta.

Art. 5
(Durata in carica)

1. L'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. In caso di dimissioni della Presidente o della Vicepresidente si procede a nuova elezione della componente dimissionaria a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. La maggioranza delle componenti può proporre, con motivata richiesta sottoscritta dalla stessa maggioranza, la revoca dalla carica della Presidente e della Vicepresidente. La proposta di revoca deve essere posta in discussione per la conseguente deliberazione entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 6
(Attribuzioni della Presidente e della Vicepresidente)

1. La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con l'esterno.
2. Convoca le riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e le presiede.
3. La Presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare alla Vicepresidente le sue funzioni.
4. Nel caso di indisponibilità della Vicepresidente o quando ricorrano particolari motivi determinati dalla materia trattata o dal luogo di riferimento, la Presidente può designare singole componenti, che abbiano assicurato la loro disponibilità a rappresentarla in pubbliche manifestazioni o in altri eventi.
5. La Vicepresidente collabora con la Presidente anche con particolare ripartizione dei compiti entro l'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7
(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento delle determinazioni della Commissione; esso può delegare precisi incarichi alle componenti della Commissione sentita la Commissione stessa. Inoltre:
a) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti ed associazioni esterne;
b) cura che l'attività della Commissione sia diretta alla realizzazione dei fini istituzionali previsti dalla l. r. n. 4/87;
c) assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Commissione. Tali decisioni sono sottoposte per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta utile.

Art. 8
(Riunioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo almeno una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario.

Art. 9
(Programma di lavoro)

1. La Presidente in collaborazione con la Vicepresidente, sentite le coordinatrici d'area e le coordinatrici dei gruppi di lavoro, di cui agli articoli 15 e 16, e le singole componenti:
a) redige il programma di lavoro e lo sottopone all'approvazione della Commissione;
b) cura la predisposizione della relazione sull'attività svolta annualmente dalla Commissione sottoponendola all'approvazione della Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
c) cura e sottopone al vaglio della Commissione semestralmente il quadro delle presenze-assenze delle componenti dei vari gruppi di lavoro per eventuali sostituzioni di incarichi necessarie alla realizzazione del programma di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della l.r. n. 4/87, la relazione di cui al punto b) del presente articolo corredata dalla proposta di programma di cui al punto a) sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

 

CAPO III
DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10
(Dimissioni e decadenza)

1. Le eventuali dimissioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio regionale, perché il Consiglio ne prenda atto e proceda alla surroga. Esse hanno comunque efficacia dopo tre mesi dalla loro presentazione, anche nel caso in cui il Consiglio non ne abbia preso atto.
2. La Commissione propone al Consiglio regionale la decadenza delle componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive. La decadenza ha efficacia dopo tre mesi dalla proposta al Consiglio, anche nel caso in cui questo non abbia provveduto.

Art. 11
(Attribuzioni e compiti delle componenti)

1. Le componenti fanno parte della Commissione dopo aver accettato per iscritto la nomina conferita dal Consiglio regionale.
2. Garantiscono la presenza alle sedute della Commissione, l'apporto personale e propositivo alla stessa e ai gruppi di lavoro.
3. Le componenti della Commissione, che siano lavoratrici dipendenti, hanno diritto ai permessi retribuiti previsti dall'art. 79 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 12
(Convocazione e ordine del giorno)

1. La Commissione si riunisce almeno due volte al mese e ogni qual volta la Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà delle sue componenti, in tal caso la seduta deve avere luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente. La Commissione si riunisce anche da remoto mediante l'uso di strumenti telematici, previa comunicazione agli uffici competenti non meno di 48 ore prima della seduta.
2. In caso di mancata convocazione della Commissione da parte della Presidente, possono procedere alla convocazione le componenti di cui al comma precedente.
3. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con un preavviso di almeno 24 ore prima della seduta.
4. La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno alle sue componenti attraverso gli strumenti telematici di uso comune.
5. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di tre giorni prima della data di convocazione della seduta.
6. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dalla Commissione, al termine della riunione precedente.
7. Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
8. La Commissione può essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione a tematiche di sua competenza.
9. La Commissione, per lo svolgimento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni/e, senza oneri per l'Amministrazione, scelti/e in relazione al tipo di iniziative proposte.
10. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, esperti nelle materie trattate.
11. La Presidente o, in sua assenza, la Vicepresidente possono rilasciare attestazioni relative all'attività della Commissione finalizzate ad ottenere permessi orari ad uso delle Commissarie se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.

Art. 13
(Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le riunioni della Commissione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza delle sue componenti effettive, anche da remoto, mediante l'uso di strumenti telematici, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti, in caso di parità prevale il voto della Presidente.
3. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per:
a) l'approvazione dei programmi di lavoro della Commissione e dei gruppi di lavoro;
b) l'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 6, co.1, l.r. n. 4/87;
c) le decisioni in ordine all'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione.
4. La Commissione assume le proprie decisioni con votazione palese salvo i casi particolari previsti dalla legge.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare l'Assessore regionale alle Pari opportunità, nonché persone qualificate ed esperte su problematiche specifiche.
6. E' componente della Commissione la consigliera regionale di parità effettiva e supplente nominata ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196.

Art. 14
(Verbali delle sedute)

1. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale del Consiglio regionale assegnato alla Commissione.
2. Il verbale è distribuito alle componenti nella seduta successiva della Commissione e viene firmato dopo l'approvazione dall'estensore e dalla Presidente. Le componenti che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali ne dettano o ne consegnano il testo.
3. Il verbale, dopo la sua approvazione, viene trasmesso alle Commissarie assenti alla seduta di approvazione dello stesso ma presenti alla seduta cui esso si riferisce.

Art. 15
(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione del programma di lavoro, si può articolare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 4/87, in sezioni o gruppi di lavoro, per i quali può anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Sono composti da almeno tre componenti della Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.
3. Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno una coordinatrice, che ne convoca le riunioni, da svolgersi anche da remoto, relaziona alla Commissione sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza della Commissione, trasmette alla segreteria della Commissione le presenze registrate ad ogni singola riunione.
4. Le componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte. A tale scopo, le coordinatrici invieranno a tutte le Commissarie tempestiva comunicazione della convocazione mediante l'uso dei comuni strumenti telematici.

Art.16
(Coordinatrici d'area)

1. La Commissione, al fine di stabilire un rapporto capillare con le varie realtà territoriali, nomina per ogni provincia una Coordinatrice d'area, in base alle dichiarate conoscenze e disponibilità.
2. La Coordinatrice d'area sottopone alla Commissione le situazioni rilevate nell'area di competenza e le relative proposte di intervento.
3. La Coordinatrice d'area, in caso di interventi urgenti, avrà cura di avvisare la Presidente che provvederà a convocare la Commissione o, qualora ciò non fosse possibile, ad adottare la decisione da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima seduta utile.

Art. 17
(Rapporti con organismi esterni)

1. La Commissione cura:
a) i rapporti con analoghe commissioni istituite a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
b) i rapporti con le istituzioni, le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili esistenti sul territorio regionale e con le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali delle/i lavoratrici/tori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale.
2. Con tali soggetti la Commissione può individuare forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
3. Cura, inoltre, i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

Art. 18
(Indennità, gettoni e rimborsi spese)

1. Alle componenti la Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta di Commissione e riunione di gruppo di lavoro cui abbiano partecipato. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'accesso dalla loro residenza alla sede della Commissione, all'indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi fuori dal territorio regionale o nell'ambito dello stesso. Alla Presidente, alla Vicepresidente, alle Coordinatrici dei gruppi di lavoro e alle Coordinatrici d'area spetta, inoltre, una indennità.
2. Gli importi delle indennità e dei gettoni deliberati dal Consiglio regionale saranno rivalutati annualmente in base alle variazioni Istat alla data del primo gennaio di ogni anno.

 

CAPO IV
DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL LOGO ISTITUZIONALE DELLA COMMISSIONE

Art. 19
(Concessione)

1. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale sono rilasciati su valutazione della Commissione per iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale e celebrativo, promosse da istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori, che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa, oltre a risultare strettamente connessi alle finalità istituzionali della Commissione.
2. Non possono beneficiare del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale della Commissione le iniziative promosse da partiti o movimenti politici ovvero le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.
3. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale si intendono rilasciati per ogni singolo evento, non si rinnovano tacitamente, né assumono alcun valore ai fini certificativi o per altri effetti giuridici.

Art. 20
(Richiesta)

1. I soggetti che intendono richiedere congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e/o l'utilizzo del logo istituzionale, devono presentare alla Presidente della Commissione una specifica richiesta scritta entro un congruo termine che preceda la data di inizio dell'evento.
2. L'istanza, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Commissione.
3. L'istanza deve contenere:
a) le informazioni necessarie a individuare il titolare dell'iniziativa (sede e recapiti) e i soggetti beneficiari;
b) lo statuto dell'associazione richiedente;
c) l'indicazione di un soggetto referente (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail);
d) l'illustrazione dei contenuti dell'iniziativa e degli obiettivi perseguiti;
e) le modalità e i tempi di svolgimento;
f) ogni altra informazione utile ai fini della più opportuna valutazione da parte della Commissione.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni all'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al fine di consentire alla Commissione di riesaminare la richiesta.

Art. 21
(Modalità di utilizzo)

1. I soggetti richiedenti che abbiano ricevuto positiva comunicazione ufficiale da parte della Commissione rispetto alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale, devono osservare i seguenti accorgimenti:
a) le bozze del materiale di comunicazione/pubblicizzazione dell'evento contenenti il riferimento alla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale devono essere sempre inviate preliminarmente in visione alla Commissione per l'approvazione;
b) il riferimento alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale deve essere posizionato in modo da distinguere chiaramente il soggetto patrocinante dall'organizzatore dell'evento;
c) il logo istituzionale deve essere riportato con adeguata evidenza e comunque con rilievo almeno pari rispetto ad altri loghi di soggetti eventualmente patrocinanti in un'apposita sezione ben distinta dai loghi degli organizzatori e/o da marchi commerciali;
d) nel materiale a stampa predisposto per l'iniziativa ovvero in ogni altro supporto informativo (manifesti, opuscoli, dépliant, siti web) ove venga riprodotto il logo istituzionale, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare che le attività sono realizzate "con il patrocinio del Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna".
2. La Commissione può recedere dalla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato un utilizzo non conforme al presente regolamento.

 

CAPO V
DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Commissione.
2. Del Regolamento e delle successive modificazioni viene data pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge istitutiva e alla normativa di riferimento vigente.