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INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità della Biblioteca)
Art. 2 (Natura della Biblioteca)
Art. 3 (Documenti disponibili)
CAPO II - ORDINAMENTO INTERNO
Art. 4 (Incremento del patrimonio posseduto)
Art. 5 (Acquisizione di beni e servizi per la Biblioteca)
Art. 6 (Unificazione patrimonio bibliotecario)
Art. 7 (Trattamento dei documenti)
Art. 8 (Cataloghi e schedari)
Art. 9 (Interventi di prevenzione, conservazione e tutela)
Art. 10 (Scarto del materiale)
Art. 11 (Programmazione annuale delle attività e relazione a consuntivo)
Art. 12 (Organizzazione)
CAPO III - SERVIZI ALL'UTENZA
Art. 13 (Accesso alla Biblioteca)
Art. 14 (Calendario ed orari di apertura)
Art. 15 (Chiusura per revisioni)
Art. 16 (Consultazione dei documenti)
Art. 17 (Consultazione dei documenti nei magazzini)
Art. 18 (Riproduzione di documenti)
Art. 19 (Stampa di documenti)
Art. 20 (Informazione agli utenti)
Art. 21 (Sanzioni)
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 22 (Servizi automatizzati)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità della Biblioteca)
1. La Biblioteca del Consiglio regionale ha, prioritariamente, lo scopo di fornire gli strumenti bibliografici e documentali utili all'esercizio del mandato dei Consiglieri regionali, singoli o associati, ed allo svolgimento delle attività delle strutture amministrative del Consiglio regionale.
2. La Biblioteca mette a disposizione il proprio patrimonio, per motivi di studio e ricerca, anche ai cittadini, singoli o associati.
Art. 2
(Natura della Biblioteca)
1. La Biblioteca raccoglie, organizza e rende fruibile ogni tipo di documento su supporto cartaceo, audiovisivo, digitale - nelle materie di competenza della Regione- accessibile sia localmente (banche dati in linea, CD ROM, ecc.) che per via telematica o Internet . I documenti possono essere direttamente disponibili o individuabili mediante collegamento con le biblioteche delle altre assemblee legislative o con i sistemi bibliotecari nazionali e regionali.
2. La Biblioteca cura altresì:
a) la raccolta delle pubblicazioni e dei materiali prodotti dalla Regione;
b) il raccordo con le altre strutture di documentazione della Giunta regionale e con le biblioteche degli altri Consigli regionali;
c) l'organizzazione di iniziative finalizzate all'approfondimento di tematiche istituzionali.
Art. 3
(Documenti disponibili)
1. La Biblioteca del Consiglio regionale è articolata in una Sezione giuridica ed una multidisciplinare.
2. Nella sezione giuridica sono inseriti gli atti ufficiali degli organi della Comunità europea, dello Stato e delle Regioni, i codici e le raccolte di legislazione e di giurisprudenza e, più in generale, la documentazione nazionale, regionale e locale riguardante:
a) il diritto, con particolare riguardo al diritto costituzionale, pubblico, amministrativo e comunitario;
b) le scienze sociali, politiche, economiche e territoriali;
c) le materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa ed amministrativa;
3. Nella sezione multidisciplinare sono presenti opere di: Architettura - Letteratura Italiana e Narrativa - Filosofia - Storia - Religione - Politica- Statistica - Collane di Cultura Generale - Enciclopedie -Dizionari e tutto ciò che riguarda gli aspetti storico - culturali, economici, sociali ed ambientali del territorio calabrese.
4. Il materiale raccolto è ordinato secondo gli standard della tecnica biblioteconomica e documentalista e secondo le regole catalografiche.
CAPO II - ORDINAMENTO INTERNO
Art. 4
(Incremento del patrimonio posseduto)
1. Il patrimonio della Biblioteca, facente parte del patrimonio del Consiglio regionale, si accresce per il tramite di:
a) acquisto dei volumi;
b) sottoscrizione degli abbonamenti;
c) liberalità.
Art. 5
(Acquisizione di beni e servizi per la Biblioteca)
1. Il Direttore Generale competente, ogni anno, su proposta del Dirigente cui fa capo la Biblioteca e, per quanto attiene alla sezione giuridica, d'intesa con i dirigenti dei Settori Affari Giuridici e Contenzioso ed Affari Legislativi, con proprio provvedimento, impegna le risorse sugli appositi capitoli di bilancio relativi all'acquisto dei volumi ed alla sottoscrizione di abbonamenti a periodici, riviste, opere e banche dati disponibili su supporto informatico e/o in linea.
2. L'acquisizione del materiale librario per la Biblioteca e la sottoscrizione di abbonamenti sono curati dal Dirigente della Biblioteca.
3. Con le medesime modalità di cui al precedente comma uno si provvede all'acquisizione di servizi telematici.
4. I consiglieri ed i dirigenti del Consiglio regionale possono segnalare e proporre l'acquisto di opere conformi a quelle individuate dall'art. 3 del presente regolamento e sui diversi supporti elencati all'art. 2, primo comma, che ritengano utili per incrementare il patrimonio della Biblioteca consiliare e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente.
Art. 6
(Unificazione patrimonio bibliotecario)
1. Le pubblicazioni di interesse generale, come collane ed enciclopedie di rilevante valore scientifico ed economico, eventualmente lasciate nella disponibilità dei singoli dirigenti ed esistenti in un'unica copia, vengono acquisite materialmente al patrimonio della Biblioteca al fine di poterle rendere disponibili alla consultazione per tutti gli utenti.
2. In caso di particolari esigenze di singoli Settori o Uffici del Consiglio,su richiesta del Dirigente interessato, può essere disposto l'acquisto di pubblicazioni di modesto valore economico.
Tali acquisizioni non vengono registrate presso la Biblioteca, in quanto dotazione specifica e funzionale del Settore che a tutti gli effetti provvede alla cura e custodia degli stessi.
3. Lo stesso Dirigente può sempre valutare, in tempi successivi, di depositarli presso la Biblioteca e, in tal caso, rientrano nel patrimonio della stessa.
Art. 7
(Trattamento dei documenti)
1. Il materiale documentale viene trattato con strumenti informatici tali da consentire la produzione del registro inventario topografico e dei cataloghi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.
2. La descrizione di ciascun documento nei cataloghi viene corredata dell'indicazione del numero di inventario e della collocazione.
3. Il numero di inventario e la collocazione si riportano anche sul documento, in modo da non danneggiare il medesimo e da restare indelebile, secondo le seguenti modalità:
a) sui volumi il numero d'inventario deve essere iscritto sul frontespizio della copertina, dove viene altresì apposto il timbro con il nome della Biblioteca; la collocazione viene segnata sull'etichetta apposta sul dorso della pubblicazione;
b) sulle riviste la collocazione deve essere iscritta sulla copertina, dove viene altresì apposto il timbro con il nome della biblioteca;
c) per il materiale su supporto informatico il numero d'inventario viene apposto sulla custodia.
4. Ove ragioni estetiche e pratiche lo consiglino, il numero d'inventario e la collocazione possono essere segnati direttamente sul documento o sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengano più opportuni.
5. La collocazione dei periodici e delle monografie negli scaffali è basata sul duplice criterio di conservazione ed uso, in modo da facilitarne la fruizione.
Art. 8
(Cataloghi e schedari)
1. La Biblioteca possiede:
a)un catalogo generale alfabetico per autori delle monografie;
b)un catalogo per soggetto della sezione Calabria.
2. I cataloghi sono su supporto cartaceo ed informatico. La versione cartacea viene aggiornata con cadenza annuale.
3. Per i periodici può essere disponibile anche uno schedario alfabetico per titoli.
Art. 9
(Interventi di prevenzione, conservazione e tutela)
1. Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio documentale vengono eseguiti controlli periodici sul medesimo e, laddove le condizioni lo richiedano, si provvede prontamente ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.
2. Con cadenza triennale, nel periodo di chiusura della Biblioteca, i libri devono essere rimossi dagli scaffali, puliti, eventualmente disinfestati, sottoposti a revisione e riordinati.
3. Con la medesima cadenza si procede alla revisione del materiale multimediale e dei periodici.
4. Per la loro conservazione e per un più agevole utilizzo il dirigente dell'ufficio responsabile della Biblioteca individua i periodici che devono essere rilegati.
Art. 10
(Scarto del materiale)
1. In concomitanza con la revisione triennale di cui al precedente art. 9, il materiale librario e multimediale irrimediabilmente logorato o superato da edizioni più aggiornate viene proposto per lo scarto.
2. Detto materiale, di cui si segnala lo scarto sull'inventario, è cancellato dai cataloghi; di esso viene redatto un apposito elenco contenente gli elementi identificativi di ogni opera. L'elenco costituisce parte integrante del provvedimento del Direttore Generale che autorizza lo scarto.
3. Il materiale scartato può essere oggetto di donazione ad altre Biblioteche calabresi.
4. I quotidiani ed i periodici per i quali non è prevista la rilegatura o la conservazione sono tenuti a disposizione dell'utenza per un periodo limitato, non eccedente i sei mesi, e successivamente inviati al macero.
Art. 11
(Programmazione annuale delle attività e relazione a consuntivo)
1. Il Dirigente responsabile della Biblioteca predispone, annualmente, un programma delle attività che fanno capo alla medesima struttura e, a consuntivo, una relazione che evidenzi l'attività svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati, contenenti i risultati della gestione.
2. Tale relazione dovrà contenere i risultati della gestione finanziaria e amministrativa, incluse le decisioni organizzative.
Art. 12
(Organizzazione)
1. Il Dirigente responsabile della Biblioteca cura la formulazione di proposte di formazione e aggiornamento del personale, nonché di adeguamento quantitativo e qualitativo dell'organico ed organizza il personale secondo modalità che consentano l'accesso ai locali ed alle sale di consultazione durante il periodo di apertura al fine di fornire un ottimale servizio di assistenza all'utenza.
2. Ad integrazione del personale previsto dalla pianta organica del Consiglio regionale per l'Ufficio cui fa capo la Biblioteca, possono operare, presso la medesima, degli stagisti e ulteriori soggetti, appartenenti ad associazioni di volontariato culturale, purché autorizzati dall'Ufficio di Presidenza; per la realizzazione di specifici progetti può essere, altresì, autorizzata la stipula di convenzioni con soggetti esterni.
CAPO III - SERVIZI ALL' UTENZA
Art. 13
(Accesso alla Biblioteca)
1. Hanno accesso alla Biblioteca, come utenti interni, i Consiglieri regionali, anche cessati dall'ufficio, ed i dipendenti delle strutture amministrative e politiche del Consiglio e, come utenti esterni, i dipendenti delle strutture amministrative della Giunta regionale e, più in generale, tutti i cittadini.
2. Ogni utente, per fini statistici e di gestione, deve registrare il proprio accesso alla Biblioteca, secondo le modalità fissate dal Dirigente responsabile con apposito atto. Vengono periodicamente realizzate statistiche ed indagini sull'utenza interna ed esterna della Biblioteca, al fine anche di valutare la qualità del servizio erogato.
3. Prima di entrare in Biblioteca l'utente ha l'obbligo di depositare all'ingresso borse, cartelle ed altri oggetti.
4. E' rigorosamente vietato:
a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio della Biblioteca (in particolare far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti);
b) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
c) fumare.
Art. 14
(Calendario ed orario di apertura)
1. La Biblioteca è aperta, per gli utenti interni, tutti i giorni lavorativi nelle ore di ufficio.
2. La Biblioteca è aperta, per gli utenti esterni, al mattino o al pomeriggio, secondo un calendario ed orari definiti con atto del Dirigente responsabile della Struttura ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Gli utenti esterni possono essere ammessi a frequentare la Biblioteca, anche al di fuori degli orari di accesso previsti, per motivi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio responsabile per la Biblioteca.
Art. 15
(Chiusura per revisioni)
1. Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordino, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, la Biblioteca può essere, per brevi periodi, chiusa nel corso dell'anno.
2. Durante tali periodi debbono essere comunque assicurati all'utenza interna, anche se ad orario ridotto, i servizi informativi.
Art. 16
(Consultazione dei documenti)
1. La consultazione può essere effettuata esclusivamente nei locali della Biblioteca a ciò destinati.
2. E' libero l'accesso ai materiali collocati su scaffali o espositori aperti; ultimata la consultazione gli utenti sono tenuti a riporre il materiale in ordine nella giusta collocazione. E' severamente vietato lasciare materiale sui tavoli.
3. Le monografie, le annate rilegate dei periodici o quanto stabilito dal Dirigente responsabile della Biblioteca deve essere richiesto al personale addetto e restituito allo stesso subito dopo la consultazione.
4. Il materiale ancora da inventariare e catalogare è escluso dalla consultazione.
5. Gli utenti possono accedere direttamente, mediante le apposite postazioni presenti nei locali della Biblioteca, alle banche dati informatizzate ed alla rete Internet, secondo modalità e tempi definiti dal Dirigente responsabile.
6. Il personale addetto alla Biblioteca svolge attività di informazione e consulenza bibliografica sull'uso dei cataloghi, sulle modalità di ricerca, sulla consultazione oltre che sulla dislocazione spaziale dei materiali.
Art. 17
(Consultazione di documenti nei magazzini)
1. L'accesso ai magazzini per la consultazione diretta dei documenti è vietato ai non addetti.
2. Il Dirigente responsabile della Biblioteca può, tuttavia, autorizzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su motivata richiesta dell'utente e con l'adozione delle necessarie cautele.
Art. 18
(Riproduzione di documenti cartacei)
1. Gli utenti possono riprodurre su supporto cartaceo, fino ad un massimo di cinque pagine, i documenti disponibili presso la Biblioteca, con l'utilizzo dei mezzi tecnici della medesima, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore.
Art. 19
(Stampa di documenti)
1. Gli utenti possono richiedere la stampa dei dati disponibili in Biblioteca su supporti informatici, in banche dati in linea o reperibili mediante la rete Internet, con l'utilizzo dei mezzi tecnici disponibili presso la Biblioteca.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 20
(Informazioni agli utenti)
1. Allo scopo di agevolare gli utenti, gli Uffici predispongono e aggiornano periodicamente una sintetica guida informativa sul patrimonio bibliotecario esistente, sui servizi disponibili e sulle norme che ne regolamentano l'uso.
2. Tutti gli utenti della Biblioteca sono tenuti ad osservare le norme previste nel presente regolamento e tutte quelle che, nell'interesse del servizio, siano state definite dal Dirigente responsabile.
3. Copia del presente regolamento è affissa permanentemente in Biblioteca e nella sala di consultazione.
Art. 21
(Sanzioni)
1. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della Biblioteca o tenti di asportare materiale documentale ovvero chi, intenzionalmente, danneggi i locali e quanto negli stessi contenuto, nonché chi compia altre gravi mancanze, viene escluso dall'accesso alla Biblioteca con provvedimento del Dirigente responsabile.
Art. 22
(Servizi automatizzati)
1. Per i servizi della Biblioteca che sono automatizzati, i cataloghi previsti dal presente regolamento possono essere sostituiti dalle registrazioni in memoria, purché complete di tutti gli elementi necessari, e/o dagli stampati prodotti dall'elaboratore.
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