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LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 30
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 41)

Art. 1.
Recepimento accordo contrattuale.

1. La Regione Calabria recepisce l'accordo contrattuale 1988/90 per il comparto delle autonomie locali da applicarsi ai dipendenti del ruolo regionale, di cui agli allegati A e B della presente legge.

Art. 2.
Abrogazione e rinvio alla legislazione statale - Disposizioni finali.

1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

3. Rimangono, altresì, in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale, e quelle di cui alle leggi regionali 22 novembre 1984, n. 34, e 11 aprile 1988 n. 14, in quanto compatibili.

Art. 3.
Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

ALLEGATO A

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità. Campo di applicazione. Durata.

1. Con la presente normativa la Regione Calabria, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988: gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli enti pubblici non economici, comunque denominati, regionali o dipendenti dalla Regione ed operanti in materie di competenza regionale.

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

Sezione I

Art. 2.
Rapporti Amministrazione - cittadino.

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

2. A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi "Uffici di pubbliche relazioni" abilitati, tra l'altro, a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione predispone, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 Marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 20 Dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con la utenza e, in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3.
Servizi pubblici essenziali.

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

a) servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b, c, d ed e sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

 

Art. 4.
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

1. Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 é effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, la Regione individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30.6.1990.

2. Per la finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1 luglio 1990 è costituito, presso la Regione, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e, comunque, non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di ulteriori n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1988, comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione della indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi, conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla Regione, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 15, comma 4 della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, ed al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste per l'esercizio medesimo.

 

Art. 6.
 Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività; la misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 della L.R. 11 aprile 1988 n. 14, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei Dirigenti con le modalità di cui al successivo articolo 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al 2° comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30.6.1990 di cui allo articolo 5, le necessarie modifiche tecniche al bilancio della Regione che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al citato articolo 5 ovvero, nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.
Esercizio dell'attività sindacale.

1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

 

Art. 8.
Diritto di assemblea.

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del D.P.R. n. 395 del 1988 i dipendenti della Regione hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza oneri per l'Ente, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.
Aspettative sindacali.

1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77/s.g. del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, i reazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle Province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli Enti locali territoriali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per Comuni, Province e Comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi delle Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che provvede, sentite le Associazioni, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La Conferenza dei Presidenti delle Regione provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti.

 

Art. 10.
Disciplina del personale in aspettativa sindacale.

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui allo art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art. 39, commi primo, terzo e quarto del DPR 17/9/1987, n. 494, prescindendo dalle apicabilità del posto e dall'art. 55 della L.R. n. 14/1988.

 

Art. 11.
Permessi sindacali retribuiti.

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 12.
Monte ore complessivo dei permessi sindacali.

1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3 comma dell'art. 7, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati, quali delegati, a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.

Art. 13.
Diritto di affissione.

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affliggere in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.
Locali per le rappresentanze sindacali.

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.
Patronato sindacale.

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.
Garanzie nelle procedure disciplinari.

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Continua