Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005

Regolamento interno del Consiglio regionale.

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari nn.: 92 dell'11 ottobre 2006, 126 del 5 aprile 2007, 186 del 29 novembre 2007, 262 del 29 maggio 2008, 385 del 23 ottobre 2009, 52 del 18 ottobre 2010, 75 del 31 gennaio 2011, 81 del 22 febbraio 2011 e 125 dell'1 agosto 2011, 135 del 19 settembre 2011, 256 del 26 novembre 2012, 419 del 7 ottobre 2014, 14 del 9 febbraio 2015, 47 del 25 settembre 2015, 63 del 10 novembre 2015, 181 del 31 marzo 2017, 259 del 30 ottobre 2017, 293 del 6 febbraio 2018, 10 del 26 maggio 2020, 84 del 30 giugno 2022, 177 del 10 marzo 2023))

 

CAPO I
Disposizioni Preliminari

 

Articolo 1
(Esercizio delle funzioni)

1.   I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all’atto della proclamazione; terminano il loro mandato all’atto di proclamazione del primo dei nuovi Consiglieri.

 

Articolo 2
(Prima convocazione)

1.   La prima seduta del Consiglio regionale, all’apertura di ogni legislatura, si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

2.   Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3.   Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data della seduta.

 

Articolo 3
(Prima seduta)

1.  La presidenza provvisoria del Consiglio, fino all’elezione del suo Presidente, è assunta dal Consigliere regionale più anziano di età tra i presenti.

2.  I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.

 

CAPO II
Del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza

 

Articolo 4
(Costituzione dell’Ufficio di Presidenza)

1.   Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, come primo suo atto, con votazioni separate e a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e dei due Segretari – Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, che insieme costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

 

Articolo 5
(Elezione del Presidente)

1.   Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

 

Articolo 6
(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – Questori)

1.   Dopo l’elezione del Presidente si procede, con votazioni separate, all’elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari – Questori.

2.   Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

 

Articolo 7
(Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza)

1.   Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

 

Articolo 8
(Attribuzioni del Presidente)

1.   Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l’ordine e l’osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.

2.   Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’amministrazione del Consiglio.

3.   Il Presidente, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l’esercizio dell’autonomia “organizzativa,” contabile e funzionale dell’Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili. (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

Articolo 9
(Attribuzioni dei Vicepresidenti)

1.   I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.

 

Articolo 10
(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1.   I Segretari Questori collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant’altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell’ordine nell’aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi. (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 293 del 6 febbraio 2018)

2.   In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.

 

Articolo 11
(Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1.   L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni. In particolare:

a)      propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;

b)      provvede all’organizzazione ed alla disciplina dell’attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;

c)      provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;

d)       delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;

e)      delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;

f)       esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.

2.   L’Ufficio di Presidenza, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione.

 

Articolo 12
(Funzionamento dell’Ufficio di Presidenza)

1.   L’Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2.   Le funzioni di Segretario delle sedute dell’Ufficio di Presidenza sono svolte dal dirigente del settore a cui sono attribuiti i compiti di segreteria dell’Ufficio di Presidenza.(Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

3.   I verbali delle sedute e gli atti dell’Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario.

 

CAPO III
Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Presidenti

" Art. 13

(Costituzione dei Gruppi)

1.   Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.

2.   I Gruppi sono composti da almeno tre membri.

3.   I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.

4.   I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.

5.   Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.

6.   Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale".

 (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

Articolo 14
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

"1.   Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi già costituiti è tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari cui riferisce la variazione stessa." (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 84 del 30 giugno 2022)

2.   L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.

3.   L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all’assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

4.   Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

 

Articolo 15
(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

1.   La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca allo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure del successivo articolo 38, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2.   La Conferenza è convocata anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da uno o più Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno un decimo dei componenti il Consiglio.

3.   Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio", i Segretari-Questori" e il Presidente della Giunta o un suo delegato.(Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

4.   Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, “comma 4”. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

CAPO IV
Delle Giunte

Articolo 16
(Giunta per il Regolamento)

1.   Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il Regolamento del Consiglio.

2.   La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

3.   La Giunta per il Regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.

4.   (Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)

 

Articolo 17
(Giunta delle elezioni)

1.   Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l’elezione nel suo seno del Presidente.

"2.   La Giunta delle elezioni non può essere convocata se non sono indicati tutti i componenti da parte di ogni Gruppo consiliare. In caso di mancata indicazione anche da uno solo dei Gruppi conisliari, ogni Presidente del Gruppo consiliare che non ha provveduto alla designazione, è considerato componente di diritto della Giunta delle elezioni, in via provvisioria." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 84 del 30 giugno 2022)

 

Articolo 18
(Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)

1.   Subito dopo l’elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.

2.   Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.

3.   Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l’elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.

4.   La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.

5.   Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

 

Articolo 19
(Esame delle condizioni di incompatibilità)

1.   Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all’interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all’articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

2.   Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l’incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all’interessato entro tre giorni.

3.   Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l’opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.

4.   Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.

 

Articolo 20
(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni)

1.   Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

2.   Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all’ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.

 

"Art. 21

(Assessori esterni)
(Rubrica modificata dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

1.   La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni di cui all'articolo 35, comma 4 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

2.   Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

3.   Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

 (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

CAPO V
Il Consigliere regionale

Articolo 22
(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1.   I Consiglieri regionali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Articolo 23
(Diritto di iniziativa)

1.   Il Consigliere regionale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Egli, inoltre, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni secondo le modalità del presente Regolamento.

 

Articolo 24
(Diritto di informazione e di accesso)

1.   Il Consigliere regionale ha diritto di informazione e di accesso a tutti gli atti della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le norme di cui all’articolo 114.

 

Articolo 25
(Nomine ed incarichi)

1.   Qualora disposizioni di legge o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere regionale, questi deve essere nominato o eletto dal Consiglio stesso in seduta pubblica, con voto segreto.

 

" Articolo 25 bis
(Revoca di nomine ed incarichi)

1.   Tutti gli incarichi e le nomine conferiti al consigliere regionale ai sensi dell'art. 25 sono revocabili nel caso in cui il consigliere:

a)    abbia riportato una condanna penale confermata in appello per reati commessi nella qualità di pubblico amministratore o comunque per un delitto non colposo, purché, in quest'ultima ipotesi, la pena inflitta sia superiore a due anni di reclusione "ovvero sia stato rinviato a giudizio per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis C.P." (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 126 del 5 aprile 2007);

b)    abbia violato gravemente e reiteratamente i principi etici e di condotta individuati nel Codice calabrese del buon governo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ponendo in essere una azione di gravità equivalente a quella di cui alla lett. a) ed arrecando grave pregiudizio al prestigio e al decoro dell'organo consiliare.

2.   Il procedimento di revoca è avviato su richiesta proveniente da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero d'ufficio dal Presidente del Consiglio regionale nel caso ne ravvisi la necessità.

3.   Il Presidente del Consiglio contesta gli addebiti per iscritto in immediata connessione di tempo rispetto al compimento dei fatti ovvero all'epoca in cui se ne sia avuta conoscenza. La contestazione deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati e la fissazione di un termine non inferiore a 5 giorni, entro il quale il consigliere interessato può esercitare il diritto di difesa mediante deposito di una memoria scritta ovvero chiedendo di essere sentito personalmente.

4.   Se ritiene infondata la richiesta di revoca, il Presidente archivia il procedimento, dandone pronta comunicazione in Consiglio; altrimenti, iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

5.   Alla discussione sulla proposta di revoca possono prendere la parola per non più di dieci minuti, il consigliere interessato e un relatore per gruppo, anche per dichiarazione di voto. Gli altri consiglieri possono intervenire solo per dichiarare l'eventuale difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza. Al termine della discussione il Consiglio delibera sulla proposta di revoca, la quale è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

6.   Ove la richiesta di revoca di cui al comma 1 riguardi il Presidente del Consiglio, i poteri attribuiti dalla presente norma al Presidente sono esercitati dal Vicepresidente vicario.

7.   Il procedimento di revoca deve concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti."

 (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 92 dell’11 ottobre 2006)

 

Articolo 26
(Dimissioni e surroghe)

1.   Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.

2.   Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni sulla quale possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, il Consigliere dimissionario e un relatore per gruppo per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3.   La votazione sulla presa d’atto delle dimissioni è effettuata per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato.

4.   Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d’atto, senza voto, nella prima seduta successiva.

5.   Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presa d’atto, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

 

Capo VI
Delle Commissioni

Articolo 27
(Costituzione delle Commissioni Permanenti)

1.   Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.

2.   Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell’articolo 29.

3.   Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4.   Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5.   Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

 

"Art. 28
(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

a.     Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;

b.    Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

c.     Terza Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative;

d.    Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente;

e.     Quinta Commissione – Riforme;

f.      Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili."

(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2020. Precedentemente il medesimo articolo era stato sostituito dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)

 

"Articolo 28 bis
(Funzioni Commissione Riforme)

1.  La Commissione permanente Riforme ha il compito di:

g.      esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;

h.      armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto e del Regolamento interno."

 (Articolo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)

 

Articolo 29
(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. "La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi". (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 14 del 9 febbraio 2015)

2.   Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.

3.   Ogni Gruppo può, per l’esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.

4.   Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l’intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo "o della coalizione" appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all’inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.

5.   I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

6.   Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.

7.   Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo stesso. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 259 del 30 ottobre 2017)

"7 bis.   Le Commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino all'avvenuto rinnovo, fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 259 del 30 ottobre 2017)

 

Articolo 30
(Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1.   Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

2.   Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.

3.   Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.

4.   Con la seconda votazione si procede all’elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

" 4 bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere segretario (espressione della Maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.” (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 262 del 29 maggio 2008 ed interamente sostituito dalla deliberazione n. 385 del 23 ottobre 2009)

5.   Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell’intera Commissione.

6.   L’Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

Articolo 31
(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)

1.   Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l’ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l’Ufficio di Presidenza.

2.   Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3.   Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all’inizio della seduta successiva.

 

Articolo 32
(Commissioni speciali)

1.   "Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o progetti di legge. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti, previa designazione dei Gruppi consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 1 dell'art. 29." (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

2.   Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

 

" Articolo 33
(Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa)

1.   È istituita la Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria, composta, nel rispetto del criterio della proporzionalit` di cui all'articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazione dei Gruppi.

2.   Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel comma 3.

3.   Le competenze e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione sono stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 e dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9."

 (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 84 del 30 giugno 2022)

 

" Articolo 34
(Commissione speciale di vigilanza)

1.   È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2.   Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle. Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.

3.   La Commissione:

a.      svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b.      esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c.      verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;

d.      ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

e.      può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della- Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia."

 (Articolo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012)

 

Articolo 35
(Commissioni d’inchiesta)

1.   Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull’attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2.   Il Presidente delle Commissioni d’inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l’elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.

3.   Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell’articolo 29.

4.   In quanto compatibili, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

 

"Articolo 36
(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)"
  

 (Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

 

Capo VII
Delle sedute del Consiglio

Articolo 37
(Convocazione)

1.   Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'utilizzo di strumenti telematici. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

2.   Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.

3.   Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lo ritenga opportuno e, per oggetti determinati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali in carica.

4.   La convocazione straordinaria non è ammessa nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria, fatta salva la possibilità di inserire nell’ordine del giorno della prima seduta utile le questioni che si ritengono indifferibili, ai sensi dell’articolo 42.

5.   Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente convoca il Consiglio non prima di tre giorni ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione medesima. I medesimi termini sono rispettati nel caso in cui il Presidente della Giunta pone la questione di fiducia.

6.   In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente mediante gli strumenti di cui al comma 1, con preavviso di almeno ventiquattro ore. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

 

Articolo 38
(Organizzazione dei lavori)

1.   Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per deliberare il programma trimestrale dei lavori del Consiglio. La Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell’ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.

2.   Nella formulazione del programma la Conferenza deve tenere conto:

a)   delle richieste di priorità avanzate ai sensi dell’articolo 68;

b)  delle proposte di legge di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali, per le quali lo Statuto fissa termini perentori;

c)   delle proposte di legge per le quali un quarto dei Consiglieri ha richiesto l’esame in Assemblea con precedenza su ogni altro argomento.

3. Il programma è approvato dalla Conferenza con il consenso dei Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio. Il programma approvato è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione al Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni.

4. La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l’esame e l’approvazione delle proposte di modifica al programma presentate dal Presidente di un Gruppo consiliare o su iniziativa del Presidente del Consiglio. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori mensile ai sensi dell’articolo 39.

 

Articolo 39
(Calendario mensile)

1.   Sulla base del programma stabilito ai sensi dell’articolo 38, ed anche in caso di mancato accordo su di esso, il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, tenendo conto di quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo 38, formula il calendario dei lavori mensile che comunica anticipatamente al Consiglio.

2.   In caso di dissenso sul calendario annunciato, il Consiglio decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.

3.   La procedura di cui ai commi precedenti si applica per la proposta e l’approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.

 

Articolo 40
(Comunicazione dell’ordine del giorno)

1.   Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere ciascuna seduta, l’ordine del giorno della seduta successiva, tenendo conto del programma di cui all’articolo 38 e del calendario di cui all’articolo 39.

2.   Qualora il Consiglio sia stato convocato in casi di particolare necessità ed urgenza, l’ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri regionali insieme all’avviso di convocazione.

 

Articolo 41
(Inversione delle pratiche all’ordine del giorno)

1.   Se un Consigliere regionale formula proposta motivata di un diverso ordine per la trattazione delle pratiche all’ordine del giorno, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, sentiti eventualmente un oratore a favore e due contrari, per non più di tre minuti ciascuno.

 

Articolo 42
(Argomenti non iscritti all’ordine del giorno)

1.   Il Consiglio non può discutere né deliberare su questioni che non sono all’ordine del giorno, salvo che sia autorizzato da una deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri.

 

Articolo 43
(Pubblicità delle sedute)

1.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

"1 bis.   La pubblicità delle sedute è assicurata anche mediante trasmissione in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione. (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 47 del 25 settembre 2015)

2.   Il Consiglio può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta su domanda del Presidente della Giunta o di un decimo dei suoi componenti.

 

Articolo 44
(Processo verbale e resoconti delle sedute)

1.   Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2.   La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3.   Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4.   Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5.   Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto integrale.

 

Articolo 45
(Comunicazioni)

1.   Il Presidente, dopo l’approvazione del processo verbale, comunica al Consiglio:

a)      le domande di congedo;

b)      i messaggi pervenuti;

c)      l’assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni permanenti;

d)      le eventuali impugnazioni deliberate dalla Giunta regionale avverso le leggi e gli atti avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle stesse;

e)      l’avvenuto deposito delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;

f)       ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse del Consiglio o previsto da leggi regionali;

g)      le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza, invitando il Consigliere segretario a darne lettura.

 

Articolo 46
(Obbligo di presenza)

1.   È dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell’Assemblea.

2.   Nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute se non abbia ottenuto congedo.

3.   Il Consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

4.   I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all’annuncio datone in aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

5.   L’elenco dei Consiglieri regionali in congedo è esposto nell’aula.

6.   L’obbligo di presenza dei Consiglieri regionali si estende a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte. Le richieste di congedo, cui si applicano le procedure di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Presidenti degli stessi organismi.

 

Articolo 47
(Facoltà di parlare)

1.   Possono parlare di fronte al Consiglio i Consiglieri regionali, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2.   I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.

3.   Il Presidente concede la parola nell’ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi. I Consiglieri assenti dall’aula al momento in cui viene loro concessa la facoltà di parlare si ritengono rinunciatari.

4.   Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione.

5.   Su proposta del Presidente, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, che prendano la parola in una seduta speciale eminenti personalità delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e straniere.

 

CAPO VIII
Dell’ordine delle sedute

Articolo 48
(Disciplina delle sedute)

1.   Se un Consigliere regionale pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, eventualmente reiterando il richiamo per una seconda volta.

2.  Dopo il terzo richiamo formale all’ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall’aula per tutto il resto della seduta.

3.  In casi particolarmente gravi, quando il Consigliere regionale provochi tumulti o disordini nell’aula o trascenda ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può deliberare direttamente l’esclusione dall’Aula.

4.  Se il Consigliere regionale si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari – Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5.  Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all’Ufficio di Presidenza di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da una a tre sedute.

6.   Il Consigliere richiamato all’ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola per non più di cinque minuti alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

 

Articolo 49
(Offese)

1.   Quando nel corso di una discussione, un Consigliere regionale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato, composto da tre Consiglieri regionali, che giudichi la fondatezza delle accuse.

2.   Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazioni.

 

Articolo 50
(Tumulto in aula)

1.   Qualora sorga tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In quest’ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz’altro, per il giorno successivo non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta che è stata tolta, salvo diversa disposizione del Presidente, che deve essere comunicata prima che la seduta sia tolta.

 

Articolo 51
(Poteri di polizia)

1.   I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari – Questori.

2.   La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

3.   Il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell’aula che all’esterno della stessa.

 

Articolo 52
(Ammissione del pubblico)

1.   Nessuna persona estranea al Consiglio ed ai servizi relativi può introdursi nel settore dell’aula ove siedono i Consiglieri regionali.

2.   Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione dal Presidente sulla base di un apposito disciplinare deliberato dall’Ufficio di Presidenza.

3.   Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere ai lavori compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.

4.   Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni tra i Consiglieri ed il pubblico.

5.   I commessi d’aula, su disposizione del Presidente, accompagnano fuori dall’aula chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel terzo comma.

6.   Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori riservati al pubblico.

 

CAPO IX
Della discussione

Articolo 53
(Organizzazione della discussione)

1.   I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Se un Consigliere regionale chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente, proposto il nome ed il cognome del richiedente, non ne abbia concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.

2.   Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l’ordine di presentazione delle richieste, salva l’opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di Gruppi diversi o quelli favorevoli ai contrari.

3.   È consentito tra i Consiglieri regionali lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.

4.   Ciascun Consigliere regionale può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all’ordine del giorno, al Regolamento.

5.   È fatto obbligo al Presidente o ad altro membro della Giunta regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o dai Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale.

6.   I membri della Giunta regionale ed il Presidente della Giunta hanno diritto di parola ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti.

7.   Nell’aula del Consiglio vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.

 

Articolo 54
(Durata degli interventi)

1.   Salvo quanto stabilito in singole norme del presente Regolamento, i Consiglieri sono tenuti ad attenersi ai limiti di tempo di seguito stabiliti:

15 minuti - svolgimento di qualsiasi relazione;
10 minuti - illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle deliberazioni;
5 minuti - illustrazione e discussione degli emendamenti; qualsiasi replica;
3 minuti - qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze; tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle diversamente regolamentate con specifiche norme.

2.   In casi eccezionali, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può stabilire una maggiore durata degli interventi, comunque non superiore al doppio di quelle fissate nel comma precedente.

 

Articolo 55
(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari)

1.   La questione pregiudiziale, vale a dire la richiesta che di un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, vale a dire la richiesta che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ogni singolo Consigliere regionale prima che la discussione sia iniziata. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

2.   Entrambe le questioni hanno carattere incidentale. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.

3.   Due soli Consiglieri regionali, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro per non oltre cinque minuti ciascuno.

4.   In caso di concorso tra più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; in ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a separate votazioni.

5.   La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra. Un solo Consigliere regionale può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio, se chiamato a farlo, decide per alzata di mano.

6.   Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio, il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.

 

Articolo 56
(Fatto personale)

1.   Costituisce fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ad opinioni contrarie a quelle espresse.

2.   In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide in merito; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.

 

CAPO X
Della forma di governo della Regione

Articolo 57
(Approvazione del programma di governo)

1.   Nella prima seduta dopo l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, dà comunicazione al Consiglio del Vicepresidente e degli Assessori da lui nominati e rende le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.

2.   I Consiglieri possono intervenire per non più di quindici minuti anche al fine di illustrare eventuali mozioni integrative al programma.

3.   Concluso il dibattito, il Presidente della Giunta si esprime sulle mozioni integrative del programma e si procede alla votazione sulle medesime per alzata di mano.

4.   Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, l’approvazione del programma, eventualmente integrato dalle mozioni di cui al precedente comma.

5.   Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall’articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.

6. (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011) (Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

 

Articolo 58
(Mozione di sfiducia)

1.   La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. In caso di presentazione della mozione, il Presidente del Consiglio sospende i lavori in corso e fissa la discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

"1-bis. Se la mozione di sfiducia è motivata sulla circostanza che il Presidente della Giunta sarebbe incorso in una delle fattispecie previste dal comma 1, dell'art. 25-bis, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio contesta gli addebiti per iscritto in immediata connessione di tempo rispetto al compimento dei fatti ovvero all'epoca in cui se ne sia avuta conoscenza. La contestazione deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati e la fissazione di un termine a difesa non inferiore a 5 giorni, entro il quale il Presidente della Giunta può esercitare il diritto di difesa mediante deposito di una memoria scritta ovvero chiedendo di essere sentito personalmente.
I presentatori della mozione di sfiducia possono insistere nella richiesta di votazione sulla mozione di sfiducia anche qualora il Presidente del Consiglio ritenga che non vi siano elementi sufficienti per procedere." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006)

2.   Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3.   Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.   Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.

 

Articolo 59
(Questione di fiducia)

1.   Il Presidente della Giunta può porre, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f), dello Statuto, la fiducia sulle questioni di cui all’articolo 37, comma 3 dello Statuto.

2.   Subito dopo la presentazione della questione di fiducia, il Presidente convoca il Consiglio ponendo all’ordine del giorno la sua discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

3.   Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti, un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

4.   Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5.   Nel caso di esito positivo, il documento si intende approvato. Nel caso di voto negativo sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.

 

Articolo 60
(Dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente e morte del Presidente della Giunta)

1.   Nel caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.

2.   Il Consiglio regionale con apposita delibera accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.

 

Articolo 61
(Dimissioni dalla carica della maggioranza dei Consiglieri)

1.   In caso di dimissioni contestuali dalla carica della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente, verifica l’autenticità e il numero richiesto, convoca il Consiglio entro dieci giorni per la comunicazione formale, dopo la quale congeda definitivamente i Consiglieri.

 

Articolo 62
(Censura al singolo Assessore)

1.   Le proposte di censura nei confronti di un Assessore sono poste all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti, il Presidente della Giunta, l’Assessore per il quale è proposta la censura e un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

2.   Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la censura che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta, per le determinazioni che ritiene opportuno assumere, entro i successivi tre giorni.

"3. Ove la proposta di censura si fondi sui fatti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 25-bis del presente Regolamento, si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. In tal caso, la proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al Presidente della Giunta di revocare l'assessore censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito" (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006)

 

CAPO XI
Dell’iniziativa delle leggi e dei regolamenti di competenza del Consiglio

Articolo 63
(Iniziativa legislativa e regolamentare)

1.  L’iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.

2.   L’iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di proposte redatte in articoli, illustrate da una relazione descrittiva e, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria

3.   Nel caso di proposte presentate dalla Giunta regionale deve essere allegata la relativa delibera di Giunta.

4.   L’iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio compete a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

5.   L’iniziativa dei provvedimenti amministrativi rientranti nell’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea compete all’Ufficio di Presidenza, sentita, ove previsto da specifiche norme regolamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

6.   Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri regionali nel più breve tempo possibile.

 

Articolo 64
(Ammissibilità delle proposte di legge)

1.   Il Presidente del Consiglio con l’assegnazione di cui al successivo articolo 66 dichiara l’ammissibilità della proposta di legge.

2.   Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge ai sensi del primo comma dell’art. 63, nel caso in cui siano palesemente esorbitanti da ogni profilo di competenza regionale, ovvero manchino dell’articolato o della relazione descrittiva o, nel caso in cui comportino oneri a carico del bilancio della Regione, manchino della relazione tecnico finanziaria.

3.   Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, sentiti eventualmente due Consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contrari per non più di tre minuti ciascuno.

 

Articolo 65
(Decadenza delle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo)

1.   Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio.

 

CAPO XII
Dell’esame nelle Commissioni permanenti

Articolo 66
(Assegnazione alle Commissioni)

1.   Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione.

2.   Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un’altra Commissione, può richiedere che quest’ultima rilasci un parere alla Commissione competente.

3.   Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide in via definitiva, sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.

4.   Il Presidente invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.

5.   Le proposte di provvedimento amministrativo dell’Ufficio di Presidenza di cui al quinto comma dell’articolo 63 sono esaminate direttamente dall’Assemblea, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta.

 

Articolo 67
(Termini)

1.   Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all’Assemblea entro il termine di 45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e di 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale.

2.   Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dal comma precedente.

3.   Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, la proposta di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Capogruppo, viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato. Il Consiglio regionale, su richiesta della stessa Commissione, può per una sola volta concedere una proroga di durata non superiore al termine ordinario.

 

Articolo 68
(Termini per l’esame delle proposte prioritarie)

1.   La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le opposizioni hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.

2.   Le proposte sulle quali sia stata posta la priorità sono esaminate dalle Commissioni permanenti con la precedenza su ogni altra questione. Le Commissioni esprimono le loro conclusioni entro 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale la proposta è iscritta automaticamente all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Il Consiglio decide entro i trenta giorni successivi.

3.   Le richieste di priorità non possono riguardare la legge finanziaria, la legge di bilancio e di approvazione del rendiconto generale, nonché le leggi relative all’assetto ed alla utilizzazione del territorio.

4.   Nell’esame delle proposte di legge per le quali è richiesta la priorità, i termini per l’espressione di pareri obbligatori alle Commissioni ed al Consiglio di qualsiasi organismo sono ridotti della metà.

 

Articolo 69
(Abbinamenti)

1.   Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.

2.   L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio.

3.   Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

 

Articolo 70
(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)

1.   Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità al programma ed al calendario dei lavori del Consiglio adottati a norma degli articoli 38 e 39, nonché in relazione alle scadenze previste per l’espressione dei pareri alla Giunta regionale di cui all’articolo 87.

2.   Il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono decisi dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.

3.   Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia al Consiglio.

 

Articolo 71
(Pareri di altre Commissioni)

1.   Fermo restando il potere del Presidente di cui all’articolo 66, la Commissione competente, previo assenso del Presidente del Consiglio, può chiedere il parere ad altra Commissione.

2.   La Commissione interpellata esprime il parere nel termine di quindici giorni nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Presidente del Consiglio o di otto giorni, nel caso in cui la richiesta sia formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma precedente.

3.   Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta, prescindendo dal parere.

 

Articolo 72
(Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese)

1.   Tutte le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

2.   Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3.   Se la Commissione competente introduce in una proposta disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il testo alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 76.

 

Articolo 73
(Proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali)

1.   La Commissione competente ricevute le proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali ammette, rispettivamente, i primi tre sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti, ovvero una delegazione di tre componenti del Consiglio delle Autonomie per illustrare le proposte stesse.

 

Articolo 74
(Nomina del relatore)

1.   Il Presidente della Commissione svolge le funzioni di relatore salvo che, sentito l’Ufficio di Presidenza, non incarichi un Consigliere della Commissione. L'incarico di relatore, per le proposte di iniziativa consiliare, può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.

 

Articolo 75
(Svolgimento della discussione)

1.   In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l' ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire all’Assemblea.

2.   La discussione è introdotta dal relatore che elabora, nel caso di abbinamenti, un testo unificato che viene distribuito, ove non si sia provveduto in precedenza, all’inizio della seduta.

3.   La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi dei Consiglieri, secondo l’ordine di iscrizione.

 

Articolo 76
(Esame e votazione degli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi)

1.   Conclusa la discussione generale, la Commissione passa all’esame dei singoli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.

2.   Il Presidente stabilisce il termine entro il quale possono essere depositati emendamenti ed articoli aggiuntivi che non può superare di norma i due giorni precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento.

3.   Il termine di cui al comma precedente non si applica nel caso si sia proposto un testo unificato. In tal caso gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere proposti entro il termine della chiusura della discussione generale.

4.   L’esame procede mettendo in discussione ed in votazione prima gli eventuali subemendamenti e poi gli emendamenti e successivamente i singoli articoli. Prima di ogni singola votazione viene richiesto il parere del relatore e, se è presente, del rappresentante della Giunta.

 

"Articolo 77
(Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)"

 (Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

 

Articolo 78
(Parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1.   Nel corso dell’esame della proposta di legge, e comunque prima della votazione finale, la Commissione ha l’obbligo di prendere in esame l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali.

2.   Nel caso sussista il parere negativo del Consiglio delle Autonomie e la Commissione decide di non tenerne conto, la relazione per l’Assemblea deve dare conto del parere del Consiglio delle Autonomie e delle ragioni che l’hanno indotta a non adeguarsi.

 

Articolo 79
(Numero legale)

1.   Le deliberazioni delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

 

Articolo 80
(Verifica del numero legale)

1.   Per verificare se la Commissione è in numero legale, ai fini dell’inizio dei lavori, il Presidente dispone l'appello. Se la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora. Successivamente, procede alla verifica del numero legale che si intenderà acquisito con la presenza di “almeno quattro Consiglieri”.  (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

2.   La Presidenza, iniziati i lavori, non è obbligata a verificare se la Commissione sia o meno in numero legale se non quando stia per procedere ad una votazione.

 

Articolo 81
(Approvazione delle deliberazioni)

1.   Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

2.   Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

3.   Prima che si dia inizio alla votazione, il capogruppo o un suo delegato, per ciascun Gruppo consiliare dichiara il voto del gruppo consiliare cui appartiene. I componenti della Commissione in ogni caso possono dichiarare di votare diversamente dal voto dichiarato dal capogruppo consiliare a cui appartengono.

4.   Al termine delle dichiarazioni di voto, si procede alla votazione ed il segretario procede al computo dei voti dichiarati ai sensi del precedente comma, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei componenti l'intero gruppo consiliare cui il voto stesso si riferisce, sottraendo il voto dell’eventuale Consigliere dissenziente.

5.   La deliberazione che forma oggetto della votazione è adottata quando i voti favorevoli così computati superano i voti contrari.

 

Articolo 82
(Votazioni)

1.   Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano.

2.   Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

 

Articolo 83
(Relatore al Consiglio)

1.   Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, che può essere diverso dal Consigliere che ha svolto tale funzione in Commissione, per la discussione davanti all’Assemblea. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione.

 

Articolo 84
(Procedimento redigente)

1.   Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest’ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell’articolo 30, comma 3, dello Statuto "e per l’esame del disegno di legge regionale europea", nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l’assetto del territorio. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 181 del 31 marzo 2017)

2.   Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l’espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.

3.   Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.

 

Articolo 85
(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1.   Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

2.   La pubblicità di tutti i lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti sommari che danno conto solo degli interventi dei Consiglieri regionali e delle decisioni assunte, nonché mediante servizi telematici sul progredire dei lavori e sulle decisioni assunte. Il Presidente può disporre che venga pubblicato anche il resoconto integrale.

3.   In casi particolari, la Commissione può decidere, previa intesa con il Presidente del Consiglio, che i lavori siano seguiti anche all’esterno mediante riprese televisive a circuito chiuso.

 

Articolo 86
(Risoluzioni)

1.   Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire al Consiglio, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, che sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.

2.   Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3.   Alla fine della discussione la Giunta o il Presidente del Consiglio possono chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.

 

Articolo 87
(Pareri alla Giunta regionale)

1.   Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione consiliare su di un regolamento o provvedimento amministrativo della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio assegna la pratica alla Commissione competente, che la esamina nella prima seduta utile e comunque entro il termine di scadenza previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

2.   Il parere può essere positivo, negativo o positivo subordinato a modifiche ed integrazioni.

3.   Nel caso la Giunta accede alle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dalla Commissione nell’esprimere un parere vincolante, la procedura si esaurisce con la relativa deliberazione di accoglimento della Giunta regionale.

4.   I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio, che li comunica all’Assemblea nella prima seduta utile.

 

Articolo 88
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo)

1.   In attuazione dell’articolo 31 dello Statuto, i Presidenti della Commissioni, previa decisione delle medesime nell’ambito delle proprie competenze:

a)   concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b)  richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c)   convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell’amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d)  chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2.   Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l’intesa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi, dell’indagine. La Commissione non può procedere all’indagine se non ha acquisito l’intesa.

3.   Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.

 

CAPO XIII
Dell’esame in Consiglio

Articolo 89
(Disciplina della discussione)

1.   La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2.   La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, del relatore e, se esistente, del relatore di minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta, e dei Consiglieri iscritti a parlare.

3.   Esauriti gli interventi dei Consiglieri, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza ed il Presidente o un membro della Giunta possono replicare.

4.   Per la discussione sui testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione del Consiglio si applicano in quanto possibile le norme relative all’esame dei progetti di legge, assumendo in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.

 

Articolo 90
(Esame del parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1.   Nel corso della discussione generale viene esaminato l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali e le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione competente.

2.   Qualora il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.

3.   Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta.

 

Articolo 91
(Ordini del Giorno)

1.   Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge.

2.   Gli ordini dei giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di dieci minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

3.   Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

4.   Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito per tre minuti uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

 

Articolo 92
(Discussione degli articoli)

1.   Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.

2.   Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto ad intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 94.

3.   Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale e sospensiva.

4.   Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

 

Articolo 93
(Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti)

1.   Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.

2.   I nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.

3.   Qualora gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che illustra chiaramente la copertura della maggiore spesa o della minore entrata. Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta. Se i proponenti insistono, sull’ammissibilità decide l’Assemblea per alzata di mano, senza discussione.

4.   Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

5.   I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

6.   Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

7.   Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono messi a disposizione dei consiglieri, almeno due ore prima dell’inizio della seduta nella quale si esaminano i singoli articoli.

 

Articolo 94
(Votazione degli emendamenti)

1.   La votazione si svolge sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2.   Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.

3.   Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4.   Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si dà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del pro­getto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.

 

Articolo 95
(Votazione finale)

1.   La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2.   Il Presidente può rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3.   (Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

4.   (Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011

 

Articolo 96
(Termini ed effetti del parere della Consulta statutaria)

(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

Articolo 97
(Correzioni di forma)

1.   Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di tre minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.

2.   Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

 

Articolo 98
(Esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione in sede redigente)

1.   Sulle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente non sono ammessi emendamenti e articoli aggiuntivi ed il Consiglio procede all’approvazione solo con la votazione finale.

2.   Il testo predisposto dalla Commissione è illustrato dal relatore e possono prendere la parola per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. Possono intervenire altri Consiglieri, per non più di cinque minuti, solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono .

3.   Qualora, prima della votazione, la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione competente richieda che la proposta venga assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l’esame e rinvia la proposta alla Commissione competente.

4.   Alle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente si applicano le norme di cui “all’articolo 95”. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

CAPO XIV
Delle deliberazioni del Consiglio

Articolo 99
(Numero legale)

1.   Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei Consiglieri regionali.

2.   La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per avviare e procedere nei lavori, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere.

3.   Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

4.   La verifica del numero legale ai fini della validità delle votazioni è automatica.

5.   I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

6.   Nelle votazioni sono computati ai fini del numero legale i Consiglieri che, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa.

 

Articolo 100
(Verifica del numero legale)

1.   Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2.   Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che viene tolta.

 

Articolo 101
(Approvazione delle deliberazioni)

1.   Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.   Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

 

Articolo 102
(Votazioni)

1.   Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

2.   Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutino segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull’istituzione delle commissioni d’inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento.

3.   Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.

4.   Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

 

Articolo 103
(Effettuazione delle votazioni)

1.   Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale da parte di almeno tre Consiglieri.

2.   Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.

3.   Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.

4.   Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

5.   Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.

6.   Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

 

Articolo 104
(Dichiarazione di voto o di astensione)

1.   I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.

2.   Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.

 

Articolo 105
(Maggioranza per l’approvazione)

1.   Ogni proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

 

Articolo 106
(Elezione di membri di collegi)

1.   Salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o da specifiche norme del presente Regolamento, ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezione di un numero maggiore a due membri di un collegio, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di un numero di candidati in cifra pari a due terzi dei membri da eleggere.

2.   Se il Consiglio è invece chiamato a votare per uno o per due persone, ciascun Consigliere scrive un solo nome.

3.   Salva diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi.

4.   La procedura seguita nella prima nomina dei membri si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

 

CAPO XV
Dell’approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione

Articolo 107
(Sessione di bilancio)

1.   Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti.

2.   Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni.

 

Articolo 108
(Assegnazione)

1.   Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

 

Articolo 109
(Esame e termini)

1.   Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall’assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall’assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.

2.   Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall’assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito

 

Articolo 110
(Inosservanza del termine da parte della Commissione)

1.   Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall’articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni.

 

Articolo 111
(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)

1.   Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell’ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2.   Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio.

3.   Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.

 

" CAPO XV bis
Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all’attuazione della normativa europea

Articolo 111 bis
(Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1.   I progetti e gli atti europei, trasmessi al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sono assegnati alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea.

2.   I progetti di atti europei sono altresì assegnati, in sede consultiva, alle altre Commissioni permanenti per l’esame delle parti di rispettiva competenza e l’eventuale formulazione di osservazioni, trasmesse, sotto forma di parere, alla Commissione indicata al comma 1. Quest’ultima, tenuto conto di tali pareri, può adottare una risoluzione nei termini previsti dalla legge.

3.   Con le stesse modalità stabilite nei commi 1 e 2, la Commissione competente in materia di affari dell’Unione europea provvede altresì alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti europei, da effettuarsi in tempo utile per l’eventuale esame parlamentare. Le osservazioni pervenute sono approvate dalla Commissione con risoluzione, trasmessa ai soggetti istituzionali indicati dalla legge.

4.   Con riguardo ad un determinato progetto di atto europeo o nel caso in cui si sia riscontrata una violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un decimo dei componenti dell’Assemblea, la Commissione competente si limita ad approvare una proposta di risoluzione, che viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio regionale.

5.   E’ altresì chiamata a pronunciarsi l’Assemblea qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato - Regioni o nel caso in cui si intenda chiedere l’apposizione della riserva d’esame in sede di Consiglio dell’Unione europea.

 

Art. 111 ter
(Sessione regionale europea)

1.   I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati in un’apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2.   La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:

a)   il disegno di legge regionale europea;

b)  il programma legislativo annuale della Commissione europea;

c)   la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea;

d)  il rapporto sugli affari europei.

3.   Gli atti elencati al comma 2 sono assegnati, per l’esame generale, alla Commissione competente in materia di affari dell’Unione europea e, per l’esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari permanenti.

4.   Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità e sul rapporto sugli affari europei, le Commissioni permanenti, entro quindici giorni dall’assegnazione, trasmettono un parere alla Commissione competente in materia di affari dell’Unione europea. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione unica sui medesimi atti, accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Commissioni.

5.   All’esito della sessione regionale europea, durante la quale la Giunta provvede altresì a riferire in ordine alla verifica sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione. Quest’ultima è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Art. 111 quater
(Esame del disegno di legge regionale europea)

1.   Una volta avvenuta l’assegnazione del disegno di legge regionale europea alle Commissioni permanenti nei modi previsti dal comma 3 dell’art. 111 ter, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell’esame del disegno di legge regionale europea, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, fissando in particolare il termine per la votazione finale del disegno di legge da parte del Consiglio.

2.   Entro quindici giorni dall’assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza, nominando un relatore che possa partecipare alle sedute della Commissione competente in materia di affari dell’Unione europea per riferire sull’esito dell’esame. Le singole commissioni possono, inoltre, proporre emendamenti alle parti di rispettiva competenza.

3.   Nei successivi quindici giorni, anche qualora le altre commissioni non abbiano concluso il loro esame, la Commissione competente procede all’esame generale del disegno di legge e presenta al Consiglio una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti pervenuti. Per l’esame e l’approvazione del disegno di legge regionale europea è sempre adottata la procedura ordinaria, salvi i casi di particolare urgenza indicati dalla legge.

4.   Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 3, il disegno di legge regionale europea è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato dalla Giunta. In tal caso, relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

5.   Al disegno di legge regionale europea non possono essere presentati emendamenti concernenti materie estranee all’oggetto. Non possono presentarsi, inoltre, emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel disegno di legge regionale europea, salvo nei casi in cui vi sia il rischio di incorrere nell’avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.

 

Art. 111 quinquies
(Rinvio)

1.   Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo con riguardo alla disciplina dei lavori in Commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo XII."

 (Capo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 181 del 31 marzo 2017)

 

CAPO XVI
Delle nomine

Articolo 112
(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)

1.   Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'art. 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all’articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale.

2.   Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3.   Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all’ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.

4.   Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.

5.   Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l’ufficio dei rapporti con il cittadino.

 

Articolo 113
(Potere sostitutivo)

1.   Il Presidente del Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative, esercita il potere sostitutivo per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

2.   Il potere sostitutivo riguarda le nomine e designazioni scadute, terminato il periodo di prorogatio, nonché le nomine e designazioni relative a organi di nuova istituzione qualora la legge attribuisca esplicitamente tale potere al Presidente del Consiglio.

3.   Il Presidente del Consiglio, ove lo ritenga utile, prima di esercitare il potere sostitutivo, può sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

 

CAPO XVII
Delle procedure di informazione, di indirizzo e di controllo

Articolo 114
(Diritto di informazione e di accesso dei consiglieri regionali)

1.   I Consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, copia degli atti e documenti, anche preparatori,utili all’espletamento del loro mandato. Il segreto d’ufficio può essere opposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

2.   I consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione di atti e documenti in possesso dell’Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, ivi compresi quelli richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

3.   E’ considerato documento amministrativo, ai sensi di legge, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione regionale, enti e organizzazioni dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.

4.   Gli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, adottano le misure organizzative più idonee a garantire il diritto di informazione e di accesso del Consigliere regionale, nei termini fissati dal primo comma.

5.   Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché le determinazioni dei dirigenti generali, ove non pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono trasmesse in copia ai Gruppi consiliari, ove da questi espressamente richieste.

 

Articolo 115
(Indagini conoscitive)

1.   Le Commissioni procedono alle indagini conoscitive, di cui all’articolo 31 dello Statuto e dell’articolo 88 del Regolamento sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma, gli strumenti, i limiti temporali e gli eventuali costi.

2.   Acquisita sul documento di cui al comma precedente l'intesa del Presidente del Consiglio, la Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all’articolo 31 dello Statuto e dell’articolo 88 del Regolamento, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.

3.   La Commissione riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

 

Articolo 116
(Commissioni consiliari di inchiesta)

1.   Le Commissioni d’inchiesta, istituite ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall’articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.

2.   La deliberazione istituiva della Commissione d’inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.

3.   Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all’unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.

4.   Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d’inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.

 

Articolo 117
(Consultazioni)

1.   Il Consiglio procede di regola alle audizioni tramite le proprie Commissioni, le quali decidono, in relazione alla rilevanza sociale del provvedimento in esame, soggetti e tempi per le audizioni.

2.   Le Commissioni prendono altresì in considerazione le richieste di consultazione avanzate dagli Enti locali e dalla diverse articolazioni della società civile.

3.   In casi eccezionali le audizioni sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all’uopo convocata, anche ad horas, dal Presidente del Consiglio. Nel caso vi siano opposizioni decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.

 

Articolo 118
(Petizioni)

1.   Il Presidente annunzia al Consiglio e assegna alla Commissione competente le petizioni dei cittadini e i voti dei Consigli comunali e provinciali nella prima seduta successiva alla loro ricezione.

2.   Se la petizione o il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione, altrimenti esamina petizione e voto a norma degli articoli 75 e 76.

3.   Il Consiglio, su proposte della Commissione, può prendere in considerazione la petizione o il voto, e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero invitare la Giunta a provvedere.

 

Articolo 119
(Mozioni)

1.   Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ciascun Consigliere ha diritto di promuovere una deliberazione del Consiglio a tal fine, presentando apposita mozione.

2.   Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle mozioni ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella del loro annuncio, a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la discussione. In quest'ultimo caso il Consiglio delibera per alzata di mano, dopo aver eventualmente ascoltato, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contrario.

3.   Le mozioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di una mozione dello stesso Consigliere.

4.   Nella discussione sulle mozioni può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non più di dieci minuti. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.

5.   Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

6.   Le mozioni sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

 

Articolo 120
(Interpellanze)

1.   Ciascun Consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

2.   Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli si ritenga o meno soddisfatto; in questo ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

 

Articolo 121
(Interrogazioni a risposta scritta e orale)

1.   Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta.

2.   La Giunta ha l’obbligo di dare la risposta all’interrogante non oltre venti giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa, comunicandola in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio.

3.   L’interrogazione e la risposta sono inserite nel resoconto della seduta nella quale sono annunciate.

4.   Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al secondo comma, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta.

5.   Il Presidente della Giunta o un altro membro della Giunta dallo stesso delegato è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato la richiesta risposta scritta entro i termini previsti. In sede di discussione, ascoltata la risposta della Giunta, l’interrogante ha diritto di replicare per non più di tre minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto.

 

"Articolo 122
(Interrogazione a risposta immediata)

1.  L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, semplice e concisa, su argomenti di particolare rilievo politico ed istituzionale, che presentino caratteri d'urgenza o di attualità.

2.   Le interrogazioni a risposta immediata sono svolte dopo l'approvazione del verbale e la lettura delle comunicazioni.

3.  L'interrogazione a risposta immediata deve essere presentata al Presidente del Consiglio inderogabilmente entro le ore 12:OO del settimo giorno lavorativo antecedente la seduta di svolgimento.

4.  L'interrogazione che riguardi fattispecie di rilevante importanza verificatesi successivamente alla scadenza indicata nel comma 3, può essere presentata quarantotto ore prima dell'orario di convocazione della seduta.

5.  Le interrogazioni presentate sono immediatamente trasmesse per via telematica al Presidente della Giunta.

6.  Le interrogazioni vengono poste all'ordine del giorno, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi e tenuto conto della loro consistenza numerica, secondo l'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta.

7.  Il Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta, invia al Presidente della Giunta ed a tutti i Consiglieri l'elenco definitivo delle interrogazioni che saranno svolte nella seduta medesima.

8. Il Presidente della Giunta, I'Assessore competente per materia devono motivare formalmente la loro impossibilita a rispondere. Le interrogazioni non svolte sono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva dedicata alle interrogazioni a risposta immediata. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

9.  L'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. Il presidente della Giunta, l'Assessore competente per materia o delegato dispone di tre minuti per rispondere. L'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto. L'assenza in aula dell'interrogante comporta la decadenza dell'interrogazione. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 177 del 10 marzo 2023)

10.  Il Presidente del Consiglio può disporre le forme più adeguate per informazione e pubblicità delle interrogazioni di cui al presente articolo"

 (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 52 del 18 ottobre 2010)

 

Articolo 123
(Interrogazioni presentate dagli Enti locali)

1.   Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale. La Giunta risponde per iscritto all’ente interrogante entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, di ciò avvertendo il Presidente della Giunta.

 

Articolo 124
(Comitato regionale di controllo contabile)

 (Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

 

CAPO XVIII
Dei rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali

Articolo 125
(Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1.   Il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, ha sede presso il Consiglio regionale.

2.   L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a garantire, nei limiti delle disponibilità, idonei locali per la sede del Consiglio delle Autonomie.

3.   La legge regionale stanzia i fondi per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie che sono messi direttamente a sua disposizione con una contabilizzazione separata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.

4.   Il Consiglio delle Autonomie locali, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, adotta un regolamento per le procedure di utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione e per l’eventuale coinvolgimento dei servizi amministrativi del Consiglio regionale.

 

Articolo 126
(Pareri obbligatori)

1.   Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:

a)   sulle proposte di modifica dello Statuto;

b)   sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;

c)   sull’istituzione di enti regionali;

d)   sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;

e)   sul documento di programmazione economico-finanziaria;

f)    sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.

2.   Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.

3.   Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.

4.   Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.

5.   Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.

6.   Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all’art. 90.

 

Articolo 127
(Pareri facoltativi)

1.   Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

2.   Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle Autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all’attenzione dei gli organi consiliari competenti.

 

Articolo 128
(Riunioni congiunte)

1.   Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame delle stato delle Autonomie nella Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente Regolamento per quanto applicabile.

 

CAPO XIX
Dei rapporti con la Consulta statutaria

Articolo 129

 (Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

Articolo 130

 (Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

CAPO XX
Dei rapporti con il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

Articolo 131

 (Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

CAPO XXI
Del bilancio, del conto consuntivo e della contabilità del Consiglio regionale

Articolo 132
(“Bilancio, Conto consuntivo e vitalizio”)

 (Rubrica articolo sostituita dalla deliberazione consiliare n. 419 del 07 ottobre 2014)

1.   Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2.   Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

“3. L’effetto abrogativo degli articoli da 14 a 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 e s.m.i., previsto dall’articolo 5, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38 decorre dalla decima legislatura. La contribuzione massima di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 è limitata a quindici anni.”  (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 419 del 07 ottobre 2014)

 

Articolo 133
(Accredito dei fondi)

1.   La Giunta regionale dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali, pari ad un quarto dell'importo della anzidetta somma. I versamenti trimestrali sono effettuati entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, agosto e ottobre.

2.   Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso.

3.   La legge regionale che eventualmente autorizza l’esercizio provvisorio dispone l’utilizzazione dei fondi per i funzionamento del Consiglio per l’intero stanziamento.

 

Articolo 134
(Contabilità del Consiglio)

1.   Le modalità e le forme per l'erogazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

 

CAPO XXII
Dei servizi del Consiglio

Articolo 135
(Struttura organizzativa e personale)

1.   Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2.   In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizione attualmente vigenti.

3.   Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall’Ufficio di Presidenza.

4.   Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.

"5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale, al Direttore Generale e alle Aree funzionali i dirigenti, che sono preposti al loro incarico entro i successivi 30 giorni.” (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)

 

Articolo 136
(Biblioteca)

1.   L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, approva il Regolamento per la valorizzazione e l’uso del patrimonio bibliografico del Consiglio, garantendo l’apertura della biblioteca generale e giuridica, anche con collegamenti telematici, ai centri scientifici, alle scuole e ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.

 

Articolo 137
(Informazione sulle attività consiliari)

1.   Il Presidente, in relazione alla rilevanza sociale delle materie trattate, dispone la ripresa televisiva diretta delle sedute del Consiglio riguardanti lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dei dibattiti politici.

2.   L’Ufficio di Presidenza approva entro il 30 novembre il piano per l’anno successivo delle inserzioni e dispone per l’attività editoriale del Consiglio regionale in relazione alle iniziative dallo stesso promosse e realizzate, nonché delle leggi e dei provvedimenti di rilevante importanza sociale. Per l’anno 2005 l’Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno.

3.   Nell’ambito della struttura burocratica del Consiglio, oltre all’Ufficio stampa, è prevista l’istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, aperto a tutti, in grado di fornire tutte le informazioni sull’attività del Consiglio regionale e, per quanto possibile, di quelle della Giunta regionale.

4.   Nell’ambito della struttura burocratica del Consiglio, è altresì prevista la organizzazione di un apposito servizio per la gestione informatica del flusso informativo sulle attività dei diversi organismi consiliari e per la produzione di strumenti multimediali, nonché per lo sviluppo e la gestione del sito internet del Consiglio regionale, secondo le modalità ed i principi recati nelle specifiche leggi statali e regionali.

 

CAPO XXIII
Norme finali

Articolo 138
(Entrata in vigore)

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.