(Aggiornato alla Deliberazione consiliare n. 171 del 6 novembre 2002)

 

Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 dell' 8 marzo 1972,
Regolamento interno del Consiglio regionale.
(Pubbl. in Boll Uff. n. 15 S.O. dell'8 aprile 1972)

 

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
(Esercizio delle funzioni dei Consiglieri Regionali).

I Consiglieri, all'atto della proclamazione, entrano nel pieno esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica.

Art. 2.
(Prima convocazione dopo le elezioni).

Il Consiglio Regionale tiene la sua prima seduta dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta uscente.
Nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 6 dello Statuto, l'atto di convocazione deve essere depositato nella segreteria della Giunta regionale ed il Presidente ne trasmette copia a tutti i Consiglieri eletti.
Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Art. 3.
(Prima seduta del Consiglio).

Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal Consigliere che fra i presenti è stato eletto con il maggior numero di voti.
I due Consiglieri più giovani tra i presenti fungono da Segretari.

Art. 4.
(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza).

Costituito l'Ufficio provvisorio, il Consiglio Regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza con la elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con votazioni separate e a scrutinio segreto.

Art. 5.
(Primi adempimenti del Presidente del Consiglio).

Il Presidente, nella prima seduta successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio:

a) i nomi dei Consiglieri designati, uno da ciascun gruppo, per costituire la Giunta per il regolamento del Consiglio;
b) i nomi dei Consiglieri designati, uno da ciascun gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni.

Capo II

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 6.
(Presidenza).

La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio.

Art. 7.
(Attribuzioni).

La Giunta per il regolamento del Consiglio, nominata a termini dell'articolo 5, lettera a), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al regolamento che si mostrino opportune ed esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.
Alla Giunta spetta inoltre l'esame delle proposte di modifica del regolamento presentate da singoli Consiglieri o dall'Ufficio di Presidenza.
Le conclusioni della Giunta, relative alle proposte di modificazioni e di aggiunte al regolamento, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo III

DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Art. 8.
(Esame delle condizioni di eleggibilità Decadenza).

All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua costituzione, la Giunta delle elezioni elegge nel suo seno il Presidente; quindi procede, a cominciare dai propri membri, all'esame delle condizioni di eleggibilità dei singoli consiglieri Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. e dei componenti della Giunta regionale che non siano Consiglieri regionali, a  norma della legge elettorale, e propone al Consiglio la convalida di quei consiglieri  e dei componenti della Giunta regionale che non siano Consiglieri regionali, nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere causa di ineleggibilità.
Per i fini di cui al 1° comma, i consiglieri eletti
Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. e di quei componenti della Giunta regionale che non siano Consiglieri regionali, entro la data della prima seduta consiliare, devono trasmettere alla segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulti se essi versino in taluna delle condizioni previste dalla legge elettorale come causa di ineleggibilità.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
Qualora sussistano, per taluni consiglieri 
Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. e dei componenti della Giunta regionale che non siano Consiglieri regionali, dei quali è stata proclamata l'elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.
La Giunta deve presentare le proprie proposte entro quindici giorni dalla seduta del Consiglio di cui all'articolo 5. Trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.
Il Consiglio adotta le sue decisioni entro i trenta giorni successivi.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui la cui elezione sia stata annullata.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere
Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. o un componente della Giunta regionale che non sia Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di quindici giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, propone al Consiglio sulla base degli elementi acquisiti le conseguenti decisioni a norma di legge.
Il Consiglio adotta le sue decisioni entro i trenta giorni successivi.
La relativa deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Art. 9.
(Esame delle condizioni di incompatibilità Decadenza).

Qualora sussistano, per taluni dei consiglieri regionali Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. , e dei componenti della Giunta regionale che non siano Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, espletate le opportune indagini, propone al Consiglio di deliberare la contestazione all'interessato. La deliberazione consiliare di contestazione è notificata al consigliere Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. ,ovvero al componente della Giunta regionale che non sia Consigliere regionale, entro cinque giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale.
Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere
Così modificato con Del. C.R. n. 141 del 28 giugno 2002. , ovvero il componente della Giunta regionale non Consigliere regionale, interessato può rassegnare per iscritto le sue controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente, e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Detta delibera è notificata all'interessato entro cinque giorni a cura del Presidente del Consiglio regionale.
Qualora il consigliere non provveda ad optare entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto a norma di legge.

Art. 10.
(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni).

Tutte le decisioni della Giunta sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la Giunta propone la convalida delle elezioni o non formula al Consiglio le proposte di cui al 1° comma dell'articolo 8 ed al 1° comma dell'articolo 9.
Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all'ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.
Le decisioni del Consiglio di cui agli articoli 8 e 9 sono adottate con voto palese a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo IV

DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 11.
(Elezione del Presidente).

L'elezione del Presidente ha luogo, a scrutinio segreto, in prima e seconda votazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati.
Se nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 12.
(Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari).

Eletto il Presidente, si procede quindi alla elezione a scrutinio segreto. con votazione separate, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.
Ciascun consigliere vota un solo nome.
Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Lo spoglio delle schede è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
In caso di elezioni suppletive si procede con le modalità di cui ai commi precedenti.

Così modificato con Del. C.R. n. 440 del 28 aprile 1975.Art. 13.
(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza).

I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Al fine di assicurare la continuità dei servizi amministrativi del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica, anche dopo la scadenza della legislatura, fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza .

Art. 14.
(Attribuzioni del Presidente e dei Vice Presidenti).

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale. Il Presidente convoca il Consiglio, accorda i congedi, dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e la osservanza del regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza e provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei Presidenti di gruppo.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Fra i due Vice Presidenti precede quello che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 15.
(Attribuzioni dei Segretari).

1 Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio; ne danno lettura; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiame; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori.
Sovrintendono inoltre, secondo le direttive del Presidente, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

Art. 16.
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza).

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vice Presidenti e dai due Segretari.
Alle sue riunioni partecipa e funge da segretario un funzionario del Consiglio regionale designato dal Presidente, con funzioni consultive.
L'Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio. Il Consiglio, con separato provvedimento, nell'ambito di detto stanziamento, approva il proprio bilancio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza, inoltre:

a) liquida le indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato;
b) amministra i fondi annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Consiglio, per le competenze spettanti al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri e per ogni altro onere relativo alla carica degli stessi, nonché per le spese relative al funzionamento del Consiglio e degli uffici;
c) delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;
d) assicura ai gruppi gli strumenti e i mezzi necessari per il loro funzionamento.

Capo V

DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 17.
(Costituzione dei gruppi).

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto all'Ufficio di Presidenza, a quale gruppo consiliare intendano appartenere.
Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri o anche da un solo consigliere se appartiene ad una formazione politica avente una rappresentanza nazionale.
I consiglieri, i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al 1° comma o non appartengono ad alcun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.
Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente del Consiglio indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo.
L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo del Consiglio e comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a ciascun consigliere.
Ciascun gruppo procede alla nomina di un Presidente, ed eventualmente di un Vice Presidente e di un Segretario.
Dell'avvenuta costituzione è data subito comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, il quale deve essere anche immediatamente informato di ogni variazione riguardante i singoli gruppi da parte del consigliere cui si riferisce la variazione stessa.

Art. introdotto con Del. C.R. n. 4 del 6 luglio 2000.Art. 17 bis.

Limitatamente al periodo che intercorre tra l'inizio della VII Legislatura e l'approvazione delle riforme istituzionali ( Statuto e Regolamento) si possono costituire gruppi con due soli consiglieri o anche con un solo consigliere purché sia emanazione di liste presenti alle elezioni del 16 aprile 2000.

Art. introdotto con Del. C.R. n. 90 del 19 settembre 2001.Art. 17 ter.

Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e del Regolamento, i gruppi costituiti possono modificare la denominazione ed il simbolo con i quali hanno partecipato alle elezioni, qualora gli stessi vengono modificati a livello nazionale ovvero se a deciderlo siano gli stessi membri del raggruppamento all'unanimità

Art. 18.
(Reclami circa la costituzione dei gruppi consiliari).

L'Ufficio di Presidenza decide gli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi consiliari.

 

Capo VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. così sostituito con Del. C.R. n. 170 del 6 novembre 2002. Art. 19.
(Costituzione delle Commissioni permanenti).

Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da quindici componenti  di cui otto espressione dei gruppi di maggioranza e sette dei gruppi di minoranza. Il Presidente del Consiglio assegna i consiglieri alle Commissioni su indicazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
Non possono far parte delle Commissioni il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori.

Art. 20.
(Commissioni speciali).

Quando il Consiglio disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e la costituisce attraverso le designazioni dei gruppi rispettando il criterio della proporzionalità.

Così modificato ed integrato con Del. C.R. n. 178 del 27 giugno  1996Art. 21.
(Competenza delle Commissioni permanenti).

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle seguenti materie:

 

1ª Commissione

POLITICA ISTITUZIONALE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Affari generali. Demanio e patrimonio della Regione.. Circoscrizioni comunali. Decentramento. Edilizia pubblica e residenziale. Navigazione e porti lacuali. Opere portuali ed idrauliche di competenza regionale. Cave e torbiere. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione. Ordinamento degli uffici regionali e stato giuridico ed economico del personale. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale. Urbanistica.  Acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Viabilità.

IIª Commissione

SVILUPPO ECONOMICO

Agricoltura e foreste. Artigianato. Attività commerciali. Bilancio. Fiere e mercati. Industria e Consorzi industriali. Partecipazioni regionali. Rendiconto. Turismo e industria alberghiera.

IIIª Commissione

SERVIZI SOCIALI

Assistenza scolastica. Beni culturali. Informazione e promozione culturale. Istruzione artigiana e professionale. Lavoro ed emigrazione. Musei e biblioteche. Polizia locale urbana e rurale. Sicurezza sociale. Sport. Tempo libero.Acque minerali e termali.

IVª Commissione

TUTELA DELL'AMBIENTE

Pianificazione ambientale e territoriale: Difesa e valorizzazione del suolo. Sistemazione idrogeologica e forestale. Parchi. Caccia. Pesca nelle acque interne. Normativa ambientale. Valutazione impatto ambientale (VIA). Aree di crisi ambientale ( mappatura criteri e piani di interventi). Inquinamento e disinquinamento dell'aria: Prevenzione del rischio di inquinamento atmosferico. Acque di scarico (urbane e industriali). Inquinamento del suolo. Rifiuti solidi urbani ed industriali . Gestione e valutazione del rischio. Il rumore ambientale. Indicatori ecologici e tossicologici nel controllo ambientale. Amianto : normativa smaltimento e bonifica. Risorse naturali. Energia.


Così modificato con Del. C.R. n. 171 del 6 novembre 2002 Art. 22.
(Composizione delle Commissioni permanenti).

Ogni gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione. Inoltre ogni gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione previo avviso al Presidente della Commissione.
Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Consigliere interessato o, in mancanza, del gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.
I Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla Presidenza del gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
Ogni Consigliere può intervenire, senza diritto a voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
Dalla data della loro costituzione le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni anno ed i loro componenti possono essere riconfermati.

Così modificato con Del. C.R. n. 5 del 6 novembre 2002.Art. 23.
(Elezioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni).

Il Consiglio elegge gli organi delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo con due distinte votazioni per ciascuna Commissione.
Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente.
Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di votiottenuto.
Con la seconda votazione si procede all'elezione del consigliere Segretario.
Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso diparità, il più anziano di età.
Lo spoglio delle schede è compiuto inseduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio che procede alla proclamazione degli eletti.
La votazione è valida se partecipano la metà più uno degli avendi diritto al voto.

Art. 24.
(Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario delle Commissioni).

Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute, ne convoca l'Ufficio di Presidenza.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta.

Capo VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 25.
(Sessioni del Consiglio).

Il Consiglio è convocato dal Presidente.
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.
Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, e, per oggetti determinati, entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica.
Quando il Commissario del Governo richiede la convocazione del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, o perché sia provveduto alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente della Giunta, per avere compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Presidente convoca il Consiglio entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 26.
(Organizzazione dei lavori del Consiglio).

Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
A tal fine il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari per deliberare il programma mensile dei lavori dell'assemblea e delle Commissioni. La Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.
Il programma, approvato dalla conferenza alla unanimità dei suoi componenti, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea ed ai Presidenti delle Commissioni.
La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica al programma presentate dal Presidente di un gruppo consiliare o su iniziativa del Presidente del Consiglio.
In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori settimanali a termini dell'articolo 27.

Art. 27.
(Calendario settimanale dei lavori del Consiglio).

Sulla base del programma mensile stabilito ai sensi del 3° comma dell'articolo 26, e anche in caso di mancato accordo sul programma, il Presidente del Consiglio, sentiti i gruppi consiliari, formula il calendario dei lavori di ciascuna settimana che comunica anticipatamente al Consiglio.
In caso di dissenso sul calendario annunciato il Consiglio decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per gruppo.
La stessa procedura si applica anche per la proposta e l'approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.

Art. 28.
(Comunicazione al Consiglio dell'ordine del giorno).

Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno delle sedute dei due giorni successivi di lavoro. tenendo conto del programma di cui all'articolo 26 e del calendario di cui all'articolo 27.
Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 10 dello Statuto, l'ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri insieme all'avviso di convocazione.

Art. 29.
(Ordine del giorno).

Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.
Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 30.
(Pubblicità delle sedute del Consiglio - Sedute segrete).

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati o quando si tratti di questioni riguardanti persone.
Le elezioni e designazioni a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica.
Salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, di tutti i lavori svolti è pubblicato il resoconto.

Art. 31.
(Processo verbale).

Il processo verbale è redatto da un funzionario del Consiglio a ciò delegato dall'Ufficio di Presidenza, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute.
Ogni consigliere può chiedere che nel verbale della seduta si faccia menzione di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
Nella seduta in cui si procede alla approvazione del verbale ogni consigliere può chiedere le opportune rettifiche o modifiche.
Il processo verbale deve precisare i nominativi dei consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti con la indicazione del numero degli astenuti.
Delle astensioni deve essere chiesta ed inserita menzione espressa a verbale.
I processi verbale, trascritti su un apposito registro, sono sottoscritti dal Presidente, da un Segretario e dal funzionario che li ha redatti.

Art. 32.
(Apertura e chiusura delle sedute - Lettura del verbale).

La seduta inizia con la lettura del processo verbale.
Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica oppure per fatto personale.

Art. 33.
(Comunicazioni all'inizio della seduta).

Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:
a) comunica le domande di congedo;
b) comunica all'Assemblea i messaggi pervenuti ed annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
c) comunica l'assegnazione dei progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo e di ogni altro atto alle Commissioni permanenti, i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi al Consiglio, le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi già approvate dal Consiglio, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;
d) invita un Segretario del Consiglio a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 34.
(Obbligo di presenza e richieste di congedo).

Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
Nell'aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.
I congedi si intendono accordati se non vi è opposizione all'annunzio dato al Consiglio dal Presidente all'inizio della seduta. In caso di opposizione il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.

Capo VIII

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 35.
(Disciplina delle sedute).

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
Dopo un secondo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.
Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o a vie di fatto.
Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
Nei casi più gravi, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può proporre al Consiglio, di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da due a cinque giorni. Detto provvedimento deve essere adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
La proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione; per alzata di mano, udite le spiegazioni del Consigliere interessato.

Art. 36.
(Tumulto in aula).

Qualora sorga tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il giorno successivo non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 37.
(Poteri di polizia).

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.
La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
Il Presidente prende tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell'aula che all'esterno della stessa.

Art. 38.
(Ammissione del pubblico).

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nell'aula. Il pubblico è ammesso previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza e sino all'esaurimento dei posti disponibili in apposita tribuna unica o divisa in settori.
Durante la seduta, le persone ammesse debbono assistere compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni dei Consiglieri con il pubblico.
I commessi incaricati, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque turbi l'ordine.
Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori della tribuna.

Capo IX

INIZIATIVA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI

E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 39.
(Presentazione di proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo).

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi si esercita mediante presentazione di proposte corredate da motivazione.
Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate ad iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.
Le proposte di legge presentate ad iniziativa dei Consigli comunali sono sottoscritte dai sindaci dei rispettivi Comuni.
Le proposte di legge, presentate ad iniziativa dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti delle rispettive Amministrazioni provinciali.

Art. 40.
(Assegnazione delle proposte alle Commissioni).

Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione e le assegna alla Commissione competente. Di esse viene fatta menzione nell'ordine del giorno generale.
Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri nel più breve tempo possibile.
Il Presidente riceve e dà comunicazione delle relazioni e di ogni altro documento presentato al Consiglio.

Art. 41.
(Dichiarazione d'urgenza).

All'atto della presentazione di una proposta di legge, di regolamento o di deliberazione o anche successivamente, un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione può chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata l'urgenza.
La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione del testo.
Il Consiglio, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

Art. 42.
(Proposte di iniziativa popolare).

La Commissione competente esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ammettendo, rispettivamente, i primi tre sottoscritti o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti per illustrare le proposte stesse.
La stessa procedura si applica per la revoca di funzioni amministrative delegate a comuni o a provincie nel caso di cui all'articolo 51, 2° comma, dello Statuto.

Art. 43.
Riesame degli atti rinviati dalla Commissione di controllo).

Il Presidente del Consiglio riceve gli atti rinviati per il riesame dalla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, ne dà comunicazione al Consiglio e li assegna alla Commissione competente per materia.
Questa procede al riesame a norma dell'articolo 66 e ne riferisce al Consiglio entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio abbia posto un termine più breve o concesso una proroga.
Il Consiglio delibera entro un mese dal ricevimento dell'atto, pronunciandosi per la sua conferma o annullando, ovvero anche modificandolo ove l'atto rientri nella competenza del Consiglio.

Art. 44.
(Progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura).

Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto già presentato nella precedente legislatura, l'assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare su richiesta della Giunta, o di un Presidente di gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.
Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno della Assemblea.
Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.
Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la richiesta prevista nel 1° comma del presente articolo.

Capo X

DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

Art. 45.
(Iscrizione a parlare e modalità di intervento - Diritto di parola).

I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. E' consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente, proposto il nome ed il cognome del richiedente all'appellativo "Onorevole", non ne abbia concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.
Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, sulla proposizione della questione o nel caso in cui abbia già parlato su questioni pregiudiziali o sospensive.
E' fatto obbligo al Presidente o ad altro rappresentante della Giunta regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qual volta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o da Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale il quale, a tal fine, provvede ad assicurare la presenza alle sedute di Commissione del rappresentante o dei rappresentanti di Giunta competenti per materia o espressamente da lui delegati.
I rappresentanti della Giunta regionale ed il suo Presidente hanno diritto di parola ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti.
Nell'Aula del Consiglio vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.

Art. 46.
(Durata degli interventi).

La durata degli interventi non può eccedere i 60 minuti nella discussione sulle linee generali del progetto.
La lettura di un discorso non può, in ogni caso, eccedere i trenta minuti.
Trascorsi i termini, il Presidente invita l'oratore a concludere, e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.
Il Presidente interdice la parola altresì all'oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.
Nessun discorso può essere interrotto e rimandato ad altra seduta per la sua continuazione.

Art. 47.
(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari).

La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte, prima che la discussione sia iniziata, da ogni singolo Consigliere e, dopo, da almeno due Consiglieri.
La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.
Due soli Consiglieri, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro per non oltre dieci minuti ciascuno.
La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra. Un solo Consigliere può parlare a favore e uno contro per non oltre dieci minuti ciascuno, l'Assemblea, se chiamata a farlo, decide per alzata di mano.
Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione, questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.

Art. 48.
(Fatto personale).

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide e, se il Consigliere insiste decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 49.
(Disciplina della discussione).

La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, dei relatori per la maggioranza e di minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta, e dei Consiglieri iscritti a parlare in base all'articolo 45.
Dopo la chiusura della discussione i relatori per la maggioranza e di minoranza ed il Presidente o un membro della Giunta possono intervenire per replicare agli intervenuti nella discussione stessa.
Per la discussione sui testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione del Consiglio si applicano in quanto possibile le norme degli articoli 53, 54, 55 e 56, assumendo in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.

Art. 50.
(Ordine della discussione - Procedimento redigente).

Se non vi è opposizione, alla discussione generale segue quella dei singoli articoli. In caso di opposizione il Consiglio decide, per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non oltre dieci minuti.
Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazione di voto, ovvero la discussione, secondo le norme degli articoli 53, 54, 55 e 56, degli articoli così formulati.
Il Consiglio può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

Art. 51.
(Ordini del giorno).

Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, o che servono di istruzione alle Commissioni nel caso di richiesta di rinvio alle stesse per modificarne i principi informatori.
Gli ordini del giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di quindici minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.
Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame.
Essi devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.
Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 52.
(Chiusura della discussione).

Se almeno cinque dei Consiglieri chiedono la chiusura della discussione, il Presidente pone ai voti la richiesta; se vi è opposizione accorda prima la parola ad un oratore conto e ad uno a favore per non oltre cinque minuti ciascuno e salvo il diritto dei già iscritti a parlare.
Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai relatori, al Presidente della Giunta ed agli Assessori.

Art. 53.
(Discussione degli articoli).

Ciascun artico lo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
Sono applicabili le norme dell'articolo 52.
Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi.
Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel 3° comma dell'articolo 55.
Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudizionale e sospensiva.
Non può essere deliberata la chiusura della discussione a norma dell'articolo 52 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti.
Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso, della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

Art. 54.
(Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti).

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.
I nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.
Se proposti da un gruppo consiliare o se recano le firme di tre Consiglieri, possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione Bilancio e Programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.
Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano proposti da un gruppo consiliare o da tre Consiglieri.
I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono, di regola, messi a disposizione dei Consiglieri al momento della chiusura della discussione sui singoli articoli.

Art. 55.
(Votazione degli emendamenti).

La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.
Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.

Art. 56.
(Limiti all'ammissibilità di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti).

Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione.
Se il Consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 57.
(Votazione finale).

La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.
Il Presidente può, però, rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

Art. 58.
(Correzioni di forma).

Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di cinque minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.
Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 59.
(Leggi rinviate dal Governo).

Le leggi rinviate dal Governo a termini dell'articolo 127, 4° comma, della Costituzione, sono riesaminate dal Consiglio solo per quanto eccepito come eccedente competenza della Regione ovvero perché in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni.
Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte Costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati del referendum.

Capo XI

DELLE FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Art. 60.
(Assegnazione dei progetti di legge e dei provvedimenti amministrativi alle Commissioni).

I progetti di legge, i provvedimenti amministrativi, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, sono assegnati per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti, salva diversa decisione del Consiglio.

Art. 61.
(Pareri).

Se il Presidente del Consiglio all'atto del deferimento di un progetto di legge o di regolamento o di provvedimento amministrativo ad una Commissione o anche successivamente ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione può richiederlo, prima comunque che si deliberi sul provvedimento.
La Commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere ad altra Commissione.
La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione dei testi. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa dalla Presidenza del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta.
Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente o di altro relatore da lui designato.
Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate.
La Commissione consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione competente. Può altresì richiedere che il parere espresso ad altra Commissione sia allegato alla relazione scritta per il Consiglio.

Art. 62.
(Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione).

Tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.
Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
Se la Commissione competente introduce in una proposta disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, o che abbiano rilevanza ai fini della programmazione, deve trasmettere il testo alla Commissione bilancio e programmazione.
Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dal 2° comma dell'articolo 61.

Art. 63.
(Questioni di competenza).

Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, viene deferita al Presidente del Consiglio. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

Art. 64.
(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni).

Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 26 e 27.
A tal fine il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa sentiti i rappresentanti dei gruppi nella Commissione.
Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.
Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia al Consiglio.

Art. 65.
(Abbinamenti).

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.
L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio.
Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 66.
(Svolgimento della discussione in Commissione).

La discussione è introdotta dal Presidente della Commissione e da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.
In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire al Consiglio.
Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore per la discussione davanti al Consiglio. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione.
La relazione per la maggioranza e, se presentata, quella di minoranza, sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, il Consiglio autorizzi la relazione orale.
Qualora una proposta sia approvata integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Art. 67.
(Relazioni delle Commissioni al Consiglio).

Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di due mesi dall'assegnazione.
Detto termine è ridotto alla metà per le proposte di cui il Consiglio abbia dichiarato l'urgenza.
Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dai commi precedenti.
Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo su richiesta del proponente o di un Capogruppo viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato, salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore, non superiore a quello assegnato e non prorogabile.

Art. 68.
(Pubblicità dei lavori delle Commissioni).

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
La pubblicità di tutti i lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti.

Art. 69.
(Risoluzioni).

Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire al Consiglio, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti e che sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.
Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.
Alla fine della discussione la Giunta o il Presidente del Consiglio possono chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.

Art. 70.
(Esame in Commissione del bilancio).

I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono deferiti per l'esame generale alla Commissione per il Bilancio e Programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle altre Commissioni permanenti competenti per materia, le quali entro dieci giorni concludono con una relazione e con la nomina di un relatore di maggioranza e uno o più relatore di minoranza - che partecipano per riferirvi alle sedute della Commissione Bilancio e Programmazione.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Bilancio e la Programmazione entro i successivi venti giorni esamina i disegni di legge e i documenti allegati.
Entro il 10 novembre la Commissione Bilancio, acquisiti i pareri di tutte le altre Commissioni, presenta al Consiglio la relazione sul bilancio di previsione e sui documenti a questo allegati.
Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.
Con la stessa procedura di cui al 1° ed al 2° comma del presente articolo è esaminato il bilancio consuntivo e la annessa relazione del Collegio dei Revisori dei conti e i documenti allegati che devono comunque essere approvati dal Consiglio entro il 30 giugno.

Art. 71. (Proposte della Regione).

Le proposte della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale, i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione sono predisposti dalla Commissione competente, la quale può decidere di esperire le procedure di consultazione di cui all'articolo 40 dello Statuto.
La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine posto dal Presidente all'atto dell'assegnazione o con successiva proroga.

Capo XII

DELLE DELIBERAZIONI E DELLA ELEZIONE DI MEMBRI DI COLLEGI

Art. 72.
(Numero legale).

Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti in carica.
La Presidenza non è obbligata a verificare se Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.
Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.
I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i Consiglieri presenti. i quali prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa sono computati ai fini del numero legale.

Art. 73.
(Verifica del numero legale).

Per verificare se l'Assemblea  Così modificato con Del. C.R. n. 96 del 12 novembre 2001. (parole abrogate) è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
Se l'Assemblea
Così modificato con Del. C.R. n. 96 del 12 novembre 2001. (parole abrogate) non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea, o la Commissione si intende convocata senz'altro per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora, oppure anche nel giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere la seduta in quella data. 
Così modificato con Del. C.R. n. 96 del 12 novembre 2001.  " Per verificare se la Commissione  è in numero legale il Presidente dispone l'appello. Se la Commissione non è in numero, può rinviare la seduta di un'ora. Successivamente, procederà alla verifica del numero legale che si intenderà acquisito con la presenza di almeno cinque consiglieri"

Art. 74.
(Approvazione delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.
I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione ai sensi del precedente comma.
Quando si debba procedere ad una votazione nelle Commissioni prima che si dia ad essa inizio, un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, tra i Consiglieri presenti, dichiara il voto del gruppo consiliare cui appartiene.
Al termine delle dichiarazioni di voto, i Segretari procedono al computo dei voti dichiarati ai sensi del precedente comma, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei componenti l'intero gruppo consiliare cui il voto stesso si riferisce. La deliberazione che forma oggetto della votazione è adottata quando i voti favorevoli così computati superano i voti contrari.
Le disposizioni di cui al 4° e 5° comma del presente articolo non si applicano quando debba procedersi ad una votazione a scrutinio segreto.

Art. 75.
(Votazioni).

Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.
Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.
Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

Art. 76.
(Effettuazione delle votazioni).

Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale.
La votazione nominale può essere richiesta da un Capogruppo o da tre Consiglieri.
Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.
Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.
L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.
Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.
Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Art. 77.
(Dichiarazione di voto o di astensione).

I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.
Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relativo all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 78.
(Maggioranza per l'approvazione).

Ogni proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa.
In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 79.
(Elezione di membri di collegi).

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto per la elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Revisori, ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quanto volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Se il Consiglio è invece chiamato a votare per uno o per due ciascun consigliere scrive un solo nome.
Salva diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito egual numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi.
La procedura seguita nella prima nomina dei membri del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Capo reso inattuabile dalla Legge Costituzionale n. 1/99. Capo XIII

DELLA ELEZIONE E DELLA REVOCA

DELLA GIUNTA

Art. 80. (Elezione della Giunta).

Il Consiglio procede alla elezione del Presidente e dei membri della Giunta a norma dell'articolo 18 dello Statuto.
Le proposte di programma e di struttura della Giunta debbono essere presentate al termine del dibattito politico e sottoscritte dai candidati a Presidente e membri della Giunta.
La richiesta di votazione per l'elezione del Presidente e della Giunta non può essere avanzata prima della presentazione delle proposte di programma e di struttura della Giunta e deve essere sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

Art. 81.
(Revoca della Giunta).

La proposta di revoca della Giunta o di uno o più dei suoi componenti deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio prima di tre giorni dalla presentazione e deve essere posta in discussione entro trenta giorni.
La proposta è votata per appello nominale e non può essere posta in votazione per parti separate.

Art. 82.
(Dimissioni del Presidente della Giunta o dei singoli Assessori - Cessazione dalla carica di un Assessore).

Il Presidente del Consiglio riceve le dimissioni del Presidente della Giunta o dei singoli Assessori o dell'intera Giunta e ne dà immediata comunicazione al Consiglio o, se questo non è riunito, lo informa nella prima seduta successiva.
Le dimissioni di cui al precedente comma sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva a quella in cui ne viene effettuata la comunicazione al Consiglio stesso.
Nel caso di cessazione dalla carica di un Assessore si applicano i due precedenti commi del presente articolo.

Capo XIV

DELLA ELEZIONE O DESIGNAZIONE

DI PERSONE A CARICHE PUBBLICHE

Art. 83.
(Elezioni di delegati o rappresentanti della Regione).

Ogni volta che il Consiglio regionale debba procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due: scrive su apposita scheda un sol nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti.
In ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede al ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
La procedura prevista dai commi precedenti si applica nell'elezione dei membri di collegi nonché nelle eventuali elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
Nei casi di incompatibilità, stabiliti da norme statali o regionali con la carica o l'ufficio cui sia avvenuta l'elezione o la designazione ai sensi degli articoli del presente capo, si applica il procedimento di cui all'articolo 9.

Art. 84.
(Revisori dei conti).

Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno, all'infuori dei componenti della Giunta, tre revisori dei conti a scrutinio segreto.
Nell'elezione dei revisori dei conti si applicano le modalità di cui all'articolo 79.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Il Collegio dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede ad approntare, nei termini previsti dallo Statuto o dal Regolamento, la relazione sul conto consuntivo della Regione. Tale relazione deve pervenire alla Commissione Bilancio e Programmazione a corredo della proposta di approvazione del conto consuntivo.
Il Collegio dei revisori dei conti, per assolvere il suo compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo si avvale dei poteri ispettivi sull'amministrazione della Regione e sugli enti ed aziende da questa dipendenti.

Art. 85.
(Designazione delle terne dei componenti della Commissione di controllo sull'Amministrazione Regionale).

Il Consiglio designa all'inizio di ogni legislatura, due terne di nomi fra i quali vengono scelti dallo Stato due componenti effettivi ed uno supplente della Commissione di controllo sull'Amministrazione Regionale, i quali rimangono in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale.
Ogni Consigliere regionale ha il diritto di sottoporre una terna di candidature al Consiglio Regionale e di votare in blocco, a scrutinio segreto, delle terne presentate, una sola terna.
Nel caso in cui il Consiglio si trovi in presenza di più di due terne vengono designate le due terne che abbiano riportate il maggior numero di voti.

Capo XV

DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DELIBERE

DELLA GIUNTA

Art. 86.
(Provvedimenti adottati dalla Giunta in via di Urgenza: esame).

Il Presidente del Consiglio riceve i provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta e trasmessi per la ratifica a norma dell'articolo 28 dello Statuto, ne dà annunzio al Consiglio e li assegna alla Commissione competente per materia.
Questa li esamina e ne riferisce al Consiglio entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio non abbia posto un termine più breve o concesso una proroga, tale comunque da consentire al Consiglio di deliberare entro il termine di cui alla richiamata norma statutaria.
Il Consiglio esamina le proposte della Commissione e delibera la ratifica, ovvero annulla o modifica il provvedimento adottando contestualmente i provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione annullata o modificata.

Art. 87.
(Esame in Commissione delle delibere della Giunta).

La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio e questi alla Commissione competente per materia lo schema di delibere di cui all'articolo 27 lettera d) ed f) dello Statuto, nonché lo schema di ogni altro provvedimento da sottoporre al parere preventivo delle Commissioni consiliari.
La Commissione procede all'esame dei provvedimenti e rende il proprio parere entro la seconda settimana successiva alla assegnazione, salvo che la Giunta o il Presidente del Consiglio non consentano una proroga.

Capo XVI

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL CONTO CONSUNTIVO E DEI DOCUMENTI

RELATIVI ALLA POLITICA ECONOMICA E ALLA GESTIONE DEL PUBBLICO DENARO

Art. 88.
(Esame).

Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono anche esaminati i documenti relativi alla politica economica regionale e alla gestione del pubblico denaro da parte degli Enti locali, aziende e società regionali.

In tale periodo nessuna Commissione può essere convocata salvo che il Presidente del Consiglio, per i casi di particolare necessità, disponga diversamente.

Art. 89.
(Inosservanza del termine da parte delle Commissioni).

Quando la relazione generale del bilancio preventivo e sul conto consuntivo non è presentata nel termine prescritto dall'articolo 67, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dalla Giunta e corredato dei pareri formulati dalle Commissioni competenti e concerne sia l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico regionale sia i singoli stati di previsione e capitoli di spesa.
Il Consiglio procede all'esame del bilancio con precedenza su ogni altro progetto di legge e di regolamento.

Art. 90.
(Emendamenti concernenti gli stati di previsione).

Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative entro un singolo stato di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.
Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea.
Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 91.
(Bilancio del Consiglio).

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Consiglio deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Consiglio assieme alla relazione annuale del Collegio dei Revisori dei conti.
Le proposte di variazioni, corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti, sono deliberate dal Consiglio.

Capo XVII

DELLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Articolo aggiunto con Del. C.R. n. 250 del 22 settembre 1982.Art. 91 bis.
(Conoscenza degli atti e provvedimenti della Regione degli enti ed aziende da essa dipendenti).

I consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere copia dei provvedimenti della Regione e di conoscere i relativi atti preparatori entro sette giorni dalla richiesta.
I consiglieri regionali hanno altresì diritto ad ottenere copia dei provvedimenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione e di conoscere i relativi atti preparatori, entro il termine massimo di venti giorni dalla richiesta.

Art. 92.
(Indagini conoscitive).

Le Commissioni procedono alle indagini conoscitive, di cui agli articoli 14 e 40 dello Statuto sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma e gli strumenti.
Acquisita su tale documento l'intesa del Presidente del Consiglio e, nell'ipotesi di cui all'articolo 14, 7° comma, dello Statuto, sentito il parere della Giunta, la Commissione procede all'indagine con i poteri di cui al medesimo articolo 14, comma 7°, 8° e 9°, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.
La Commissione riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

Art. 93.
(Commissioni consiliari di inchiesta).

Le Commissioni speciali deliberate con legge per svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione sono costituite dal Presidente del Consiglio su indicazione dei gruppi e nel rispetto della loro rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri del Consiglio. Della Commissione non possono fare parte i membri della Giunta.
La Commissione ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti.
Può altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.
Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti si avvale dei poteri ispettivi.
Può richiedere all'Amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti, alle Amministrazioni provinciali e comunali della Regione informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.
Ciascun consigliere può presentare una mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.

Art. 94.
(Consultazioni).

La Conferenza di cui all'articolo 26, 2° comma, determina i momenti, le sedi, gli oggetti e i soggetti delle audizioni di cui all'articolo 14 dello Statuto.
A tal fine la Conferenza prende in considerazione anche le richieste di consultazione avanzate dagli Enti locali, dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle altre organizzazioni e formazioni sociali.
In caso di mancato accordo, delibera il Consiglio su proposta del Presidente.
Il Consiglio procede di regola alle audizioni tramite le proprie Commissioni.

Art. 95.
(Petizioni).

Il Presidente annunzia al Consiglio e assegna alla Commissione competente le petizioni dei cittadini e i voti dei Consigli comunali e provinciali nella prima seduta successiva alla loro ricezione.
Se la petizione o il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione, altrimenti esamina petizione e voto a norma dell'articolo 66.
Il Consiglio, su proposte della Commissione o di tre consiglieri, può prendere in considerazione la petizione o il voto, e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero invitare la Giunta a provvedere.

Art. 96.
(Mozioni).

Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ciascun Consigliere ha diritto di promuovere una deliberazione del Consiglio a tal fine presentando apposita mozione.

Art. 97.
(Discussione delle mozioni).

Nella discussione sulle mozioni non può intervenire che un solo oratore per ciascun gruppo. Gli interventi non possono superare i 15 minuti.
Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti.
Il proponente della mozione ha diritto alla replica.
Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.
La stessa norma si applica se sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.
Le mozioni e le interpellanze sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.
Il Presidente ricevente dà comunicazione al Consiglio delle mozioni e delle interpellanze ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seconda settimana successiva a quella del loro annuncio, a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la discussione. In quest'ultimo caso il Consiglio delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato non più di un oratore a favore ed uno contrario.
Le mozioni e le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.
Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di una mozione o una interpellanza dello stesso Consigliere.

Art. 98.
(Interpellanze).

Ciascun Consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico deliberato dal Consiglio.
Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto; in quest'ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione.
Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 99.
(Interrogazioni).

Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza.
L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta.
La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio o può differire la risposta ad una seduta successiva, ma comunque non oltre venti giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa.
Data la risposta della Giunta l'interrogante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto.
L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente quando giunge il suo turno.
Quando il Presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti o questioni identiche o strettamente connesse può essere data risposta contemporaneamente.
Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro la seconda settimana successiva, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica in copia al Presente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio.
La risposta scritta è inserita nel resoconto della seduta.
Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al 3° comma, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone il Presidente della Giunta.

Art. 100.
(Interrogazioni presentate dai Comuni).

Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione in base all'articolo 49 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta.
L'interrogazione deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale.
La Giunta risponde per iscritto entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva.
Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, di ciò avvertendo il Presidente della Giunta.

Capo XVIII

SERVIZI DEL CONSIGLIO

Art. 101.
(Disciplina dei servizi).

L'istituzione ed il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale sono disciplinati mediante un apposito Regolamento approvato dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 102.
(Regolamento del personale).

Un regolamento apposito, approvato dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza, determina le attribuzioni ed i doveri del personale addetto al Consiglio regionale.
Il numero e le qualifiche del personale occorrente per il funzionamento del Consiglio sono previsti da una apposita tabella redatta dall'Ufficio di Presidenza ed approvata dal Consiglio.

Art. 103.
(Contabilità del Consiglio).

La Giunta regionale dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali. pari ad un quarto dell'importo della anzidetta somma. I versamenti trimestrali sono effettuati entro la prima decade dei mesi di gennaio. aprile. agosto, ottobre.
Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso.
Le modalità e le forme per l'erogazione. da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, saranno stabiliti con apposito regolamento di contabilità. Nello stesso regolamento saranno previsti i termini entro i quali dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio il conto consuntivo.

NORME TRANSITORIE

Art. 104.  
(Disposizione transitoria sulla contabilità del Consiglio).

L'applicazione del 3° comma dell'articolo 16 e dell'articolo 103 rimane sospesa fino alla approvazione del regolamento di contabilità.