"in aggiunta a quelle previste dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320"

Articolo modificato dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comma ha abrogato la L.R. 5 agosto 1992, n.13