Legge 28 gennaio 1977, n. 10

Art. 5.
Determinazione degli oneri di urbanizzazione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente
articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni
in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle leggi regionali.
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i
comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte
della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537.