Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la
autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre
opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1º
ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in
difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli
edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando
esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono
altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28
gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o
l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del
proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della
sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in
applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982,
n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5
ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i
rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche
ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di
sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva
determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1º settembre 1967 per le
quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17
agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio
della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e
terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria
previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a
norma dell'articolo 34 della presente legge.