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Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(in Suppl. ordinario n. 174, alla Gazz. Uff. n. 304, del 30 dicembre).

Articolo 39

Definizione agevolata delle violazioni edilizie.

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore
a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini
contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio
1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata
in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non
trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione
edilizia. La sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da
soggetti indagati per il reato di cui all'art. 416-bis del codice
penale o per i reati di riciclaggio di denaro, o da terzi per loro
conto, è sospesa fino all'esito del procedimento penale ed è esclusa
in caso di condanna definitiva.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle
proprietà finitime, a meno che queste ultime non siano conformi e
compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello
adottato, o che siano state realizzate su parti comuni.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al
periodo dal 30 gennaio 1977 al 1º ottobre 1983, è moltiplicata
rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come
determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari
alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con
la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al
comune competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione di
cui all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo
di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto,
quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione
di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonchè del progetto
di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35.
Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli
oneri di concessione di cui al comma 9, nonchè la documentazione di
cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui
all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due
anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata
in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento
negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione
edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai
fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il
pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al
catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno.
Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente
corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente
doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione
edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40
e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i
provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di
versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere
corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 dicembre 1994,
dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente
legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da
effettuarsi rispettivamente il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995, il
15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. é consentito il versamento
della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari
rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di
cui al n. 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per
ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica
soluzione, entro il 31 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri
4, 5, e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari
a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui
sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25
novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo
complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata
interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa
legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare in
luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre
1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in
cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto
unicamente il conguaglio purchè sia stato richiesto nei termini di
cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo
comma è inserito il seguente:
<<Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno
1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad
ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di
superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro
centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende
reso in senso favorevole>>.
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati
sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato
per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì
allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui

.. territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di
anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella
misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge,
rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in
forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle
opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle
aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse
pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo
finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione
dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta
tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari
a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione,
secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, ultimo periodo,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla
presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma
9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione
regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli
importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal
presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei
parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato
pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente
comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma
comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle
somme dovute.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993
istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli
obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni determinano
in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da
richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e
10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60
giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri
dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo
in garanzia agli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai
soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice
penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale
confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al
patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di
estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta
percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed
all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla
tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del
presente articolo.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni
caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione
principale del possessore dell'immobile o di altro componente del
nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di
affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno
due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di
consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente
articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di
presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello
stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del
possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante
dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per
l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile.
A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi
del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso
a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione
corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi
del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La
ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a
pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo
continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo,
quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero,
anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente
articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34.
Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al
comma 4 è integrata dal certificato di cui all'art. 35, terzo comma,
lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione
di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma
dell'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50
per cento.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per
l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria
edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.
64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonchè dei
decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone
sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'art. 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo
le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli
edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla
lette ra b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e
verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia
incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di
presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di
quelli sopra indicati.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente
legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la
sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamen to delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative
trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di
certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei
terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1º
dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
i vincoli di inedificabilità richiamati dall'art. 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di
edificare previsto dall'art. 1-quinquies del decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di
quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa.