LEGGE REGIONALE
11 Agosto 2004, n. 18
Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla
manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
(Pubbl. in Suppl. Straord. n. 1 del 17.8.2004 al B.U.R. n. 15
del 16.8.2004)
TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 1
1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione
previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come
modificato da ultimo dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è
fissato al 31 dicembre 2007.
2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede
con le risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1 del decreto
legislativo 28.2.2000, n. 81 e con le risorse regionali determinate con legge
finanziaria regionale, già iscritte all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e
43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da
erogare per gli anni 2003 e 2004 agli Enti sottoscrittori di apposite
convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30
gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in
applicazione della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli
enti medesimi.
“3
bis. La Giunta
regionale è autorizzata altresì a riattivare le convenzioni con Enti
utilizzatori che ne fossero già titolari, con il consequenziale riutilizzo
dei soggetti in esse previsti. I beneficiari sono quelli previsti dai
commi 6, 7 e 8 dell’art. 2 legge regionale n. 20/2003 e dal comma 5, art.
1, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.”.
4. Lo stanziamento previsto all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 -
relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell’occupazione inerenti
lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei
Comuni e delle Comunità Montane - è aumentato di euro 3.000.000,00.
5. I benefici di cui alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono
applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell’ENEL utilizzati in attività di
pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e
gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all’articolo 2 della legge
medesima.
6. Al fine di assicurare il funzionamento degli organi e delle
attività di Azienda Calabria-Lavoro e l’attuazione delle politiche attive del
lavoro in conformità al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro 100.000,00 con
allocazione all’UPB 4.3.02.03 (capitolo 43020303) dello stato di previsione
della spesa dello stesso bilancio.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Ardore
un contributo straordinario di euro 40.000,00 – allocato all’UPB 4.3.02.02
(capitolo 43020210) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2004 - per l’attuazione di un’iniziativa finalizzata al
sostegno di una impresa giovanile che, svolgendo attività imprenditoriale
nell’ambito dello stesso Comune, più si è spesa, a proprio rischio, a presidio
della legalità.
Art. 1-bis
(Abrogato)
Art. 2
1. Per la realizzazione di studi e ricerche nel settore agricolo è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 100.000,00
allocata all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040121) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’anno 2004.
2. Al fine di incentivare la conoscenza delle “Strade del vino e dei
sapori di Calabria” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di
euro 15.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040123) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.
3. Per il completamento e la ristrutturazione delle strutture di
supporto dell’impianto di risalita di Camigliatello, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere all’ARSSA - con le modalità di cui all’articolo 19 della
legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni -
un contributo straordinario di euro 500.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.03
(capitolo 22040308) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2004.
4. Al fine di consentire l’attuazione di attività di valutazione e
selezione dei piani di sviluppo locale nell’ambito del programma Leader Plus, è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa, a carico del bilancio
regionale, di euro 100.000,00, allocata all’UPB 2.6.01.01 (capitolo 26010105)
dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
5. In attuazione dell’articolo 63 del Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e dell’articolo 6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, i fondi per
l’edilizia agevolata già attribuiti alla Regione Calabria e non utilizzati o
utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai
sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – allocati all’UPB 3.2.02.01 (capitoli
2322203, 2322204, 2322207, 2322209, 2322211, 2322213, 2322214, 2322217, 2322221,
2321203, 32020134, 32020135) – sono destinati, per un importo massimo di euro
75.000.000,00 ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di
soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti
all’acquisto e al recupero della prima abitazione ed in possesso dei requisiti
di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 22
settembre 2003.
6. La Giunta regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2004, a concedere all’ARSSA un contributo straordinario di euro 460.000,00 - con
allocazione all’UPB. 2.2.04.03 (capitolo 22040309) dello stato di previsione
della spesa dello stesso bilancio - destinato alla copertura dei costi della
manodopera impiegata nei Centri di Sperimentazione Dimostrativi e nei Vivai.
7. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede
con la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB
2.2.04.01 (capitolo 5112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l’esercizio finanziario 2004.
Art. 3
1. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di
pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della
Giunta Regionale n. 8853 del 28 febbraio 1995, effettuati negli anni 2003 e 2004
per il tramite della società SEAT S.p.A. – incaricata con deliberazione di
Giunta regionale n. 887 del 31.10.2001 – è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2004 la spesa di euro 299.201,20 con allocazione all’UPB 1.2.04.02
(capitolo 12040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2004.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
all’art. 32, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 - relativi alle
convenzioni in essere con le Agenzie di stampa - è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2004 la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all’UPB 1.2.04.02
(capitolo 12040213) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2004.
3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 37-ter, comma 12,
della Legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e all’articolo 2-bis, commi 1, 2
e 3 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il 50 percento del valore delle
aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo
stesso territorio relative agli anni 2002 e 2003, corrisposti alla Regione
Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 25 novembre
1996, n. 625 e successive modificazioni e integrazioni, è devoluto per l’80
percento al Comune di Crotone, per il 10 percento al comune di Isola Capo
Rizzuto, per il 5 percento al comune di Strongoli e per il restante 5 percento
al comune di Cirò Marina, salvo diversi accordi fra la Regione e i comuni
interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell’occupazione e
delle attività economiche, all’incremento industriale e ad interventi di
miglioramento ambientale nei territori interessati dalle ricerche e dalle
coltivazioni.
Art. 4
1. Per la realizzazione della “Mostra Magna Graecia Archeologia
di un Sapere”, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere nel biennio
2004-2005 all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro un contributo
straordinario di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 nell’esercizio
finanziario 2004, con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010247) dello
stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. La somma di euro 75.000,00 destinata – ai sensi dell’art. 12, commi
1 e 12, della legge regionale 26 giugno 2003, n.8 – al finanziamento delle
attività della Società Consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro
Regionale per il Recupero dei centri storici calabresi), non utilizzata nel
corso dell’esercizio finanziario 2003, è riprodotta nel bilancio di competenza
2004, con allocazione all’UPB 5.2.01.01 (Capitolo 52010110) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.
3. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla stessa Società
Consortile CERERE un ulteriore contributo di euro 100.000,00 per il
finanziamento delle attività da realizzare nel corso del 2004, con allocazione
alla medesima UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’anno 2004.
4. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 4.2.02.02 (capitolo
3313102) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2004 – relativa al finanziamento di borse di studio da assegnare a
giovani laureati calabresi – è aumentata di Euro 500.000,00.
5. Per la progettazione di attività culturali e formative – da
realizzare ai sensi dell’art.8, comma 2, della legge 19.11.1990, n.341 – in
collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2004, la spesa di Euro 100.000,00 con
allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della
spesa dello stesso bilancio.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Santa
Severina per il triennio 2004-2006 un contributo annuo di euro 50.000,00 – con
allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – finalizzato al
sostegno dell’attività didattico-culturale della Libera Accademia delle Lingue
Europee ed Orientali (L.A.L.E.O.), previa definizione dei criteri e delle
modalità di erogazione.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di SAME
in Tanzania un contributo di euro 55.000,00 – con allocazione all’UPB 6.2.01.05
(capitolo 62010512) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2004 – finalizzato al sostegno di interventi di
solidarietà a favore della popolazione locale.
Art. 5
1. Al fine di garantire la quota di
cofinanziamento a carico della Regione Calabria per la realizzazione del
progetto approvato dal Ministero degli Affari Esteri denominato “Promozione
delle nuove Cinematografie dei Balcani attraverso lo sviluppo di circuiti
internazionali di fruizione e valorizzazione multimediale” sulla base delle
disposizioni di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 84, è autorizzata la spesa di
Euro 250.000,00 allocata all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010245).
2. Alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede con le risorse
disponibili all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2004, contestualmente ridotte dello stesso importo.
3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo
delle spese relative a contributi già concessi a carico del bilancio regionale
ai comuni di Ardore e Mileto per la realizzazione di strutture sportive - i cui
impegni contabili sono stati prescritti in esercizi precedenti in sede di
revisione dei residui passivi in perenzione amministrativa, a seguito di
comunicazione del Dipartimento interessato – è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2004 la spesa di euro 87.797,07 allocata all’UPB 5.2.02.02 (capitolo
52020204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.
4. Al fine di procedere al consolidamento ed allo sviluppo delle
attività promozionali e fieristiche nazionali e locali autorizzate e per la
realizzazione e gestione del Centro Fieristico già finanziato dalla Regione
Calabria a carico del Pop 94/99, la Giunta Regionale, in coerenza con la legge n. 7
dell’11.01.2001 avente per oggetto “Legge quadro sul settore fieristico” è
autorizzata a promuovere la costituzione di una società consortile mista,
pubblico-privata, partecipata dalla Regione Calabria, che subentri al Consorzio
Artigiano, denominato Ente Autonomo Fiere Cosenza, con personalità giuridica
pubblica, riconosciuto con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 6983/91 e
824/93, e attualmente in Gestione Commissariale Straordinaria regionale.
5. Per le finalità di cui al precedente comma la Giunta Regionale è
autorizzata a concedere alla Gestione Commissariale Regionale in atto un
contributo straordinario “una tantum” di euro 1.000.000,00, da destinare al
pagamento delle passività maturate dall’Ente Autonomo Fiere Cosenza per lo
svolgimento delle attività fieristiche nazionali e locali nel periodo 2001/2003,
nonché alla costituzione della Società pubblico-privata subentrante, con
allocazione all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030203) dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2004.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
precedenti commi 4 e 5 si provvede con le risorse disponibili all’UPB 2.2.02.02
(capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004,
contestualmente ridotte dello stesso importo.
Art. 6
1. Per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 100.000,00
allocata all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010230) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2004.
2. Per l’attuazione di una campagna promozionale educativa volta alla
prevenzione degli incidenti stradali dovuti all’uso di droghe ed alcolici è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 50.000,00 allocata
all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010231) dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2004.
3. Al fine di contribuire alla copertura dei costi derivanti dalle misure
adottate per la protezione dei passeggeri danneggiati dalla chiusura
dell’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2004 la spesa di Euro 150.000,00 allocata all’UPB 2.3.04.01
(capitolo 23040102).
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente
comma 3 si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento di cui
alla stessa UPB 2.3.04.01 (capitolo 6133205).
Art. 7
1. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 -
relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali
- è aumentata di euro 1.500.000,00.
2. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione,
riattamento e ripristino di fabbricati del comune di Bova distrutti o
danneggiati dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978 - già autorizzati con
l’art. 4, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 e non ancora
finanziati con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27 luglio
1978, n. 394 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro
250.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040246) dello stato di
previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese
relative al contributo già concesso a carico del POP Turismo, Sub Misura 3.1.1,
al comune di Soveria Simeri per l’attuazione di una area attrezzata per il tempo
libero - il cui impegno giuridicamente vincolante, nei confronti dello stesso
Comune è stato regolarmente assunto entro il 31.12.1999 – è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 37.124,02 allocata all’UPB
2.2.01.03 (capitolo 22010315) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l’anno 2004.
4. Al fine di provvedere alla manutenzione, riparazione e illuminazione dei
porti è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 150.000,00
allocata all’UPB 2.3.02.01 (capitolo 2121101) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’anno 2004.
Art. 8
1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento
di capitale sociale del “Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria –
Co.M.A.C. S.r.l.” nella misura massima della partecipazione detenuta (63,96%), è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 1.300.000,00 con
allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020410) dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2004.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione degli interventi di cui al precedente primo comma, previa
acquisizione del piano aziendale e di risanamento formalizzato dagli organi
societari dello stesso Consorzio.
3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento
di capitale sociale del “Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria –
COMALCA S.c.r.l.” nella misura massima della partecipazione detenuta (35,36%), è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 1.300.000,00 con
allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020411) dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2004.
4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione degli interventi di cui al precedente terzo comma, previa
acquisizione del piano aziendale e di risanamento formalizzato dagli organi
societari dello stesso Consorzio.
5. Al fine di incrementare la partecipazione della Regione Calabria al capitale
sociale della Società “Sviluppo Calabria S.c.p.a.” fino ad un massimo del 25% è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 500.000,00 con
allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020409) dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2004.
6. La Giunta regionale è autorizzata compiere tutti gli atti necessari per
realizzazione degli interventi di cui al precedente quinto comma.
7. Per la partecipazione della Regione Calabria al Consorzio “Legalità e
Sviluppo Calabria” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di
euro 15.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020412) dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2004.
8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione degli interventi di cui al precedente settimo comma.
9. La Regione é autorizzata a trasferire, al valore nominale, alla Provincia di
Reggio Calabria la propria quota di partecipazione al capitale sociale della
“Locride Sviluppo S.p.A.” corrispondente a numero 1000 azioni del valore
nominale di euro 51,64 ciascuna.
10. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al precedente nono comma.
11. Lo stanziamento di euro 500.000,00 - previsto all’articolo 8 della legge
regionale 26 giugno 2003, n. 8 non utilizzato nel corso dell’esercizio
finanziario 2003 - è riprodotto nel bilancio di competenza 2004 con allocazione
all’UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020504) dello stato di previsione della spesa
dello stesso bilancio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si
provvede con la contestuale riduzione di pari importo del capitolo 43020503
allocato nella stessa UPB 4.3.02.05.
Art. 8-bis
1. Per la
realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’articolo 14 della
legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è autorizzata per l’esercizio finanziario
2004 la spesa di euro 7.250.000,00 con accantonamento nell’apposito fondo di
riserva appositamente costituito nell’UPB. 8.2.01.04 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2004.
2. La somma di cui al precedente comma è destinata al finanziamento di specifici
programmi definiti dal Consiglio regionale, da approvarsi con apposite
deliberazioni della Giunta regionale predisposte dal Dipartimento “Bilancio
e Programmazione finanziaria” entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9
1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella
presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori
risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006 approvata
contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’art.22 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie
modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art.10 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)
Art. 10
1. All’articolo 10 della Legge
regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
“5. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati
all’Avvocatura regionale, la Giunta regionale può delegare il Dirigente
responsabile ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio
della Regione Calabria in materia di liti attive e passive. Per la costituzione
di parte civile nei procedimenti penali, sui ricorsi per illegittimità
costituzionale e per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
Costituzionale, il Dirigente medesimo propone alla Giunta Regionale l’adozione
dei relativi provvedimenti.”
2. All’articolo 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso le
parole “…in giudizio…” sono soppresse.
3. Per garantire la funzionalità dei Dipartimenti fino alla copertura
dei posti vacanti mediante espletamento di un concorso pubblico, la Giunta
regionale è autorizzata a conferire incarichi di Dirigente di Servizio a
dipendenti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale appartenenti
ai ruoli della Giunta regionale in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza ed in servizio da almeno due anni nel Dipartimento nell’ambito
del quale i medesimi incarichi sono conferiti. I suddetti incarichi hanno durata
massima annuale e possono essere rinnovati.
4. All’articolo 57, comma 7, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8, così come modificato dall’articolo 5 della Legge regionale 16 marzo 2004, n.
7, le parole “…Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio…”,
sono sostituite dalle seguenti “…Settore Ragioneria Generale…”
5. All’articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 4 febbraio 2002,
n. 8, comma 1, le parole “30 luglio” sono sostituite dalle parole “15
settembre”.
Art. 10-bis
1. In deroga alla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate
esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi
e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite
massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta Regionale,
con precedenza alle unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a
qualunque titolo, presso il Consiglio o la Giunta regionale medesimi.
2. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di
cui alla tabella del DPCM 05.08.1999 proveniente dall’Agenzia dell’Impiego di
cui all’art. 14 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella
dotazione organica della Giunta Regionale nelle categorie corrispondenti a
quelle previste nel vigente C.C.N.L. del Compartimento Regioni-Autonomie Locali,
con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione
retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato
nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti
necessari per la definizione della posizione del personale di cui all’ordinanza
del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione
Calabria n.1986 del 6 agosto 2002.
4. All’art. 3, comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono
apportate le seguenti modifiche:
- le parole da “…di età…” a “…reclutamento…”
sono soppresse
- le parole da “…e che abbiano…” fino a “…internazionali”
sono sostituite dalle seguenti “…da inquadrare nella categoria D3 ex ottava
qualifica funzionale.”.
Art. 10-ter
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della Legge regionale 14 febbraio 1996,
n. 3, così come sostituito dall’articolo 1-quater, comma 1, terzo trattino della
Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è sostituito dal seguente:
“Le misure
degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere
regionale nel mese di gennaio dell’anno di riferimento.”.
2. L’art. 13, comma 3, della Legge regionale 13 settembre 1999, n.
27 deve intendersi nel senso che l’inclusione delle parole “il Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti” dopo le parole “i Presidenti delle
Commissioni” omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti
alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.
Art. 11
1. La spesa autorizzata all’UPB. 2.2.01.03 (Cap. 22010314) dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2004 è destinata, nel rispetto del limite
massimo consentito dall’Unione Europea per gli aiuti alle P.M.I., a sostenere
investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, innovazione
tecnologica e messa in sicurezza di impianti a fune nelle aree montane a
spiccata vocazione turistica.
2. La Giunta Regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge attiva le procedure di evidenza pubblica, rivolte ad Enti
Pubblici e soggetti privati, per la selezione dei progetti finanziabili.
3. Nel caso di Enti Pubblici e/o Enti strumentali degli stessi, la
Giunta Regionale può concedere ulteriori contributi a copertura della quota di
cofinanziamento anche a valere sulle risorse trasferite alla Regione Calabria
dal Fondo Nazionale per la Montagna ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
4. Ai fini del miglioramento della propria struttura patrimoniale, la
FINCALABRA S.p.A. è autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale
mediante l’utilizzo dei fondi già assegnati con le Leggi regionali 25 agosto
1987, n. 26, 12 agosto 1996, n. 24, 23 dicembre 1996, n. 39, 22 settembre 1998,
n. 10, 22 dicembre 1998, n. 14, 3 marzo 2000, n. 8, 28 agosto 2000, n. 14, 22
maggio 2002, n. 23 per la parte non finalizzata alla concessione di contributi
in conto capitale e/o in conto interessi, nonché di quelli assegnati dalla
Giunta regionale con proprie deliberazioni e finalizzati alla concessione di
prestiti partecipativi, ad operazioni di venture capital, alla costituzione di
fondi di garanzia, purché non derivanti da specifici finanziamenti relativi al
Programma Operativo Regionale 2000-2006.
5. Al fine di evitare interruzioni nella erogazione degli aiuti alle
PMI operanti nei settori Industria, Turismo, Commercio e Artigianato, la Regione
Calabria – Dipartimento Attività produttive - è autorizzata a rinnovare, fino
alla scadenza dei termini fissati dai Regolamenti dell’Unione Europea per la
rendicontazione della spesa relativa al Programma Operativo Regionale
2000-2006, le convenzioni in cui la Regione è subentrata ai sensi degli artt.
15, comma 1, e 19, comma 12, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
relative agli interventi cofinanziati a valere sulle Misure 4.1 e 4.2 del POR
CALABRIA 2000-2006, ivi inclusi quelli relativi alla programmazione negoziata
attuata della Regione.
6. I termini per la presentazione delle domande di acquisto degli
alloggi inseriti nei piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono riaperti per 180 giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente norma.
7. Alla Legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante “Istituzione
dell’Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso” sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
- all’articolo 5, comma 1, è aggiunto il seguente punto:
“c) contributo per la partecipazione alle spese di costruzione e/o
manutenzione dei colombai sociali nelle aree cimiteriali su suoli detenuti dalle
Associazioni di Mutuo Soccorso in proprietà o sulla base di diritti di
superficie.”
- all’articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente
punto:
“I contributi di cui alla lettera c) possono essere concessi in misura
massima pari al 50% delle spese documentate e fino ad un massimo di Euro
25.000,00”.
8. All’articolo 4, (-n.d.r.
leggasi 4 ter-) lettera f) della Legge regionale 2 maggio 2001,
n. 7 le parole da “…che siano…” a “…integrazioni.” sono
soppresse.
Art. 12
1. All’articolo 27 della
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio universitario” sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
- al comma 1 le parole “…alla Regione Calabria…” sono
sostituite con le parole: “…all’ARDIS territorialmente competente…”;
- il comma 2 è così sostituito: “Il gettito della tassa
regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo
3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all’ARDIS
territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del
bilancio dell’ARDIS medesima.”.
- al comma 5 le parole “…tra Regione…” sono
sostituite con le parole “…tra le ARDIS…”
2. Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore a
decorrere dall’esercizio finanziario 2005.
3. Per la gestione del patrimonio bibliotecario e l’erogazione dei
relativi servizi nonché per la promozione e valorizzazione dei beni culturali,
la Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito organismo che utilizzi
in modo organico e permanente le risorse strutturali, umane e finanziarie
destinate a tali finalità.
4. All’articolo 1,
(-n.d.r. leggasi articolo 4 -)comma 1 della Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2
dopo le parole: “…scuole, istituti o facoltà…” sono aggiunte le seguenti
parole: “…nonché di Fondazioni, Associazioni culturali senza fini di lucro,
ONLUS che hanno tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della
legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il
recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà…”.
5. All’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n.
34, dopo le parole “…Conservatori di Musica… ” sono aggiunte le parole “…e
il Politecnico “Scientia e Ars” di Vibo Valentia”.
6. All’articolo 4 della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è
inserito il seguente quinto alinea:
- “Italo Falcomatà” con sede nel comune di Reggio
Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della
medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per
incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie”.
Art. 12-bis
1. Alla Legge regionale
23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:
- il comma 2 dell’articolo 4, è così sostituito: “Le aziende
devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell’articolo 11
del D.P.R. 54/1997.”
- all’articolo 5, comma 3,
- la parola “…semestralmente…” è sostituita dalle parole
“…di volta in volta…”;
- dopo la parola “…Regione” sono inserite le parole
“…per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prodotti
tradizionali”
- é inserito il seguente articolo 6-bis: “Le aziende di
cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo
semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera
produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito.”.
2. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996,
n. 21 le parole “…ai Comuni sedi di strutture…” sono sostituite dalle
parole “…al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali…”
e dopo le parole “…riconosciuti …” sono inserite le parole “…in base
all’articolo 2 della presente legge”. "Il comma 2 dell'art. 8 della
legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato"
TITOLO III
(Disposizioni di carattere normativo in materia sanitaria)
Art. 13
1. Fino
all’esitazione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di
elisoccorso per tutto il territorio regionale e, comunque non oltre il 31
gennaio 2005, la gestione del servizio di elisoccorso di Cosenza e Locri è
assicurato nei modi, forme e condizioni allo stato vigenti.
Art. 14
1. Al Piano Regionale della Salute approvato con Legge
regionale 19 marzo 2004, n. 11 e pubblicato nel S.S. del 20 marzo 2004, n. 3 al
B.U. della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 relative al fabbisogno teorico di
posti letto ed ai posti letto assegnati alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie,
inserite rispettivamente alle pagine 92, 93 e 94 del S.S. sono sostituite
rispettivamente dalle tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate alla presente legge;
b) al paragrafo intitolato “Autorizzazione” inserito alla pagina
111 del S.S., dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente:
“Nei limiti del fabbisogno, é consentito,
nell’ambito dello stesso Comune, il trasferimento in altra sede della
strutture già autorizzate ovvero accreditate sempre che permanga il possesso
dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, previa attestazione di
carenza da parte dell’azienda sanitaria competente. E’, altresì, consentita
la fusione di più soggetti già accreditati sempre che permanga il possesso
dei requisiti.”;
c) Al paragrafo intitolato “C. Aspettativa dell’utenza”
inserito a pagina 113 del S.S. dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente:
“Nei
limiti del fabbisogno, sono fatte salve, secondo le modalità preesistenti, le
autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture finalizzate alla tutela
della salute mentale. Il fabbisogno di residenzialità è individuato nel rapporto
percentuale dello 0,30 per mille abitanti su base complessiva regionale. Il
riferito fabbisogno è comprensivo dei posti letto attualmente accreditati
presso le case di cura neuropsichiatriche i quali,nel limite del 50%
dell’attuale dotazione, dovranno essere riconvertiti, entro 18 mesi
dall’approvazione della presente legge, secondo la tipologia individuata nella
direttiva approvata dalla giunta regionale con delibera n 477 del 13.07.2004, a
pena di decadenza della relativa autorizzazione. Nei limiti del fabbisogno pari
a
"pari a 0,50 posti letto" ogni mille abitanti su base complessiva regionale, con le modalità
previste dalla legge preesistente, possono essere autorizzate ed accreditate
senza limiti territoriali strutture finalizzate alla riabilitazione estensiva
territoriale e domiciliare”
Art. 15
1. Gli studi
medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che esercitano
attività libero professionale, soggetti ad autorizzazione sanitaria in base alle
disposizioni vigenti, ed operanti alla data del 31.12.2003, sono
provvisoriamente autorizzati. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti
previsti per la concessione dell’autorizzazione, a pena di decadenza, entro i
termini sottoindicati:
- 3 anni per quanto riguarda i requisiti strutturali e
tecnologici;
- 2 anni per quanto riguarda i requisiti organizzativi.
2. I professionisti interessati devono presentare, a pena di
decadenza,entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,
denuncia di attività all’azienda sanitaria di appartenenza nonché al
Dipartimento Sanità della Regione ,corredata da idonea documentazione
attestante l’esercizio dell’attività alla data del 31.12.2003.
3. Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da
definirsi sulla base degli standards indicati dall’Agenzia per Servizi Sanitari
Regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le
fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge
regionale 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale 30/2003,
le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle
predette disposizioni, all’autorizzazione, ove sprovviste, ed all’accreditamento.
Art. 16
1. Il termine di
cui all’art. 17, comma 7, della legge regionale 19.03.2004 n. 11 “Piano
regionale per la salute 2004-2006” è prorogato al 30 settembre 2004.
Art. 17
1. Al fine di
non disperdere l’esperienza maturata dal progetto Sistema di Assistenza
Integrata per disabili (SAID) il Dipartimento Sanità, nell’ambito del fabbisogno
individuato dal P.R.S., procede alla assegnazione dei posti letto di R.S.A. per
disabili necessari al pieno superamento della fase sperimentale senza tener
conto del parametro territoriale di suddivisione dei posti letto.
Art. 18
1. Al fine di
soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti ospiti presso l’istituto Papa
Giovanni XXIII la Giunta Regionale è autorizzata a disporre la riconversione
dell’accreditamento in essere anche, ove occorra, in deroga ai limiti di
fabbisogno individuati dal piano regionale per la salute, tenuto conto della
problematica riferita ai livelli occupazionali da definire in concertazione tra
l’istituto e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. L’Istituto,a pena di
decadenza dall’autorizzazione, dovrà adeguare la struttura alla normativa
vigente entro 18 mesi dall’autorizzata riconversione.
3. La Giunta Regionale,anche nella prospettiva del pieno risanamento
della gestione dell’istituto Papa Giovanni XXIII, può autorizzare, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente
rappresentative, la cessione a privati delle attività socio-sanitarie accreditate
gestite dalla fondazione.
Art. 19
1. La gestione
del servizio dell’Anagrafe zootecnica sul territorio calabrese, da attuarsi in
conformità ai decreti interministeriali 31 gennaio 2002 e 7 giugno 2002, é
espletata da un unico soggetto attuatore costituito da una società a totale
capitale pubblico detenuto a maggioranza dalla Regione Calabria, direttamente o
attraverso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA).
2. Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto approvato dalla
Giunta Regionale, su proposta dei Dipartimenti all’Agricoltura e alla Sanità.
Dalla data di affidamento del servizio mediante stipula di contratto ai sensi
della presente legge, decadono tutti i rapporti e contratti in essere con
soggetti diversi.
Art. 20
1. Le
disposizioni dei commi da 1 a 8 dell’art. 1 della Legge regionale 29 dicembre
2003, n. 30 restano valide anche per l’esercizio finanziario 2005.
Art. 21
1. Alla Legge regionale 30 aprile 1984 n. 9
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4, comma 4, le parole “…dalla commissione
tecnico consultiva di cui al successivo art. 29 della presente legge…” sono
sostituite dalle parole “…dal Dipartimento alla Sanità…”;
b) all’art. 8, comma 7, le parole “…la Giunta regionale…”
sono sostituite dalle parole “…il Dipartimento alla Sanità…”.
c) all’art. 9, comma 2, le parole “….sentita la commissione
tecnico consultiva di cui al successivo art. 29….” e sostituite dalle
seguenti “…sentito il Dipartimento alla Sanità…”.
d) all’art. 12:
- al comma 1, punto 3 dopo la parola “…diplomato…”
aggiungere le parole “…o un laureato in scienze biologiche”.
- al comma 3, lettera c), le parole “…munito dei requisiti
indicati al punto 1) del presente articolo…” sono sostituite dalle
seguenti “…o in biologia…”.
- al comma 4, le parole “…con i requisiti richiesti per
la direzione della relativa branca specialistica…” sono sostituite dalle
seguenti “…in medicina e chirurgia o in biologia…”.
e) all’art. 25, comma 1, dopo la parola “….laboratori….”
sono aggiunte le parole “e provvede ad aggiornare almeno ogni 2 anni l’elenco
delle attrezzature di cui agli artt. 17 e 18 della presente legge e l’elenco
degli esami riportati negli allegati A e B della presente legge”.
f) all’art. 26:
- al comma 1, le parole “…la Giunta regionale…” sono
sostituite dalle seguenti “….il Dipartimento alla Sanità… “.
- le parole “…dalla commissione tecnica di cui al
successivo art. 29…” sono sostituite dalle seguenti “…dal Dipartimento
alla Sanità…”.
g) all’art. 27, comma 6:
- le parole “…il Presidente della Giunta regionale…”
sono sostituite dalle parole “…il Dipartimento alla Sanità…”;
- ove ricorrono, le parole “…tecnico consultiva di cui al
successivo articolo 29…” sono sostituite dalle parole “…di vigilanza
dell’ASL competente per territorio…”.
- le parole “…, la Giunta regionale…” sono
sostituite dalle parole “…il Dipartimento alla Sanità…”
Art. 22
1. Le
disposizioni di cui all’art. 1, commi dal n. 1 al n. 8, della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 30 valgono anche per l’esercizio finanziario 2005.
Art. 23
1. La presente
legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.