LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 28
Inquadramento degli Ispettori Fitosanitari.
(Pubbl. in Boll.Uff. del 9.12.2003 Suppl. Straord. n. 4 al  n. 22)

(La Corte Costituzionale, con sentenza del 21/04/05 n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente norma)

Art. 1
Requisiti

1. Il personale dipendente dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria che all'entrata in vigore della presente legge svolge le mansioni di Ispettore Fitosanitario, ovvero ne abbia acquisita la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale svolti dalla stessa Regione, con l'esclusiva competenza di applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali e che in particolare:

a) svolge le seguenti attività tecnico-ispettive:

1) controlli e relativa certificazione fitosanitaria dei vegetali e prodotti vegetali destinati alla "Esportazione" nei Paesi terzi;

2) controlli e relativa certificazione fitosanitaria dei vegetali "importati" dai Paesi terzi attraverso i "punti di entrata" (Porti Aeroporti e Stazioni Ferroviarie);

3) raccolta statistica degli scambi commerciali import/export, dei vegetali e prodotti vegetali;

4) controlli sistematici e periodici sulle colture agrarie e forestali per " vigilare" sull'eventuale presenza di organismi nocivi notevolmente dannosi di possibile introduzione perché non ancora presenti nel territorio comunitario (D.M. 31/1/1996 e successive modifiche ed integrazioni);

5) istruttoria delle pratiche relative all'iscrizione delle Ditte al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) per il rilascio dell'autorizzazioni all'uso del " Passaporto Piante CEE";

6) controlli fitosanitari e vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, soprattutto durante i "punti critici" del processo produttivo, sia per l'attività vivaistica che di commercializzazione, Decreti Ministeriali del 14/4/1997, e relativa istruttoria per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori;

7) analisi di laboratorio del materiale vegetale e dei terreni ai fini della diagnosi fitosanitaria e conseguenti suggerimenti di terapia vegetale;

8) divulgazione di metodi di lotta biologica ai fini della diffusione di una agricoltura sostenibile ed istruttoria delle pratiche per l'attuazione dei Regolamenti Comunitari, in particolare della Misura A1 del Regolamento CEE 2078/1992 relativa alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci;

b) è componente essenziale ed indispensabile delle seguenti Commissioni Regionali:

1) Commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività vivaistica e degli esercizi di vendita di fiori e piante ornamentali;

2) Commissione per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita dei presidi fitosanitari (licenze di vendita);

3) Commissione per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego dei fitofarmaci molto tossici e tossici (patentino);

4) Commissione apistica per tutte le problematiche connesse all'apicoltura;

5) Commissione per il rilascio del parere per la licenza di vendita e produzione di semi di propagazione per i rimboschimenti forestali L.269/1973;

6) Commissione per il rilascio del parere per l'autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di sementi L.1096/71 e successive integrazioni e variazioni;

c) è munito dello specifico tesserino di riconoscimento di Ispettore Fitosanitario rilasciato dalla Giunta regionale ai sensi della Legge n. 987/1931 e del regolamento applicativo approvato con regio Decreto n. 1700/1933, del Decreto legislativo n. 5361/1992 e Decreto Ministeriale 4197/1999, nonché in attuazione della Direttiva del Consiglio n.91/414/CEE/1991, del Decreto legislativo 17/3/1995 n. 194, della Circolare 1/8/2000 n. 7 e del CCNL 31/3/1999 per il personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali – artt.4 e 16; può accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario ‑Categoria D3.

2. Il concorso di cui al comma 1 è bandito dal Presidente della Giunta Regionale entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli idonei al concorso, per titoli ed esami, presteranno servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base inerenti i Servizi generali del personale, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l’accompagna.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.