LEGGE REGIONALE 30
ottobre 2003, n. 17
Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di
guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 novembre
2003, supplemento straordinario 1 al n. 20)
Art. 1
(Strutture sanitarie)
1. Le Aziende sanitarie
locali dei capoluoghi di provincia, avvalendosi prioritariamente, ove
esistono, delle Strutture e del personale dell'ex O.N.I.G, provvedono ad
assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e
di specifica assistenza necessaria nei riguardi dei grandi invalidi di
guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e
mutilati ed invalidi per servizio.
2. Le stesse Aziende
sanitarie locali provvedono, altresì, ad autorizzare, effettuando ogni
opportuno accertamento, la fruizione di cure climatiche, termali,
idrotermali, protesiche, soggiorni terapeutici, contributi per l'usura
degli indumenti e l'assistenza alimentare specifica, secondo criteri e
modalità fissate dalla presente legge.
Art. 2
(Soggetti destinatari)
1. Sono destinatari
delle prestazioni e dei benefici, disciplinati dalla presente legge, gli
invalidi rientranti nelle seguenti categorie:
1) mutilati ed invalidi
di guerra, previsti dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n° 313, dal
D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n° 834;
2) vittime civili di
guerra, indicate negli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n° 13,
dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n° 834;
3) mutilati ed invalidi
per servizio previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n° 9.
Art. 3
(Cure climatiche)
1. Le cure climatiche,
sono autorizzate nella forma indiretta, per un periodo massimo di 21
giorni, agli invalidi affetti da infermità tubercolari che presentano uno
dei seguenti quadri clinico-radiologici:
a) esiti di interventi
demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
b)decorticazioni
pleuriche;
c) esiti di
toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
d) T.B.C. polmonare in
corso di trattamento terapeutico, mediante rifornimenti periodici di
pneumotorace;
e) esiti di tubercolosi
del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, intestinale,
osteoarticolare, laringea;
f) esiti di morbo di
Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni
(spalla, gomito, anca, ginocchio);
g) nefrectornia per
T.B.C. renale;
h) coesistenza di
postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe,
il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
i) fibrotorace totale
ritraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della
capacità respiratoria;
l) compromissione dello
stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguenti a marcati esiti
della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità
cardiorespiratoria per esiti fibro-sclerotici di tubercolosi polmonare.
2. Gli invalidi
pensionati per infermità tubercolari ammessi al soggiorno climatico
possono optare per un ciclo di cure idropiniche, quando queste ultime
siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre
infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia
tubercolare.
3. Le cure climatiche sono concesse, inoltre, ai grandi invalidi iscritti
alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali
il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire
riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.
Art. 4
(Cure termali ed idropiniche)
1. Le cure termali ed
idropiniche sono autorizzate, sempre in forma indiretta, per un periodo di
15 giorni, agli invalidi che, in stretta relazione con l'infermità
dipendente da causa di guerra o di servizio, presentino la patologia
clinica prevista e non siano affetti da infermità che controindichino il
trattamento richiesto.
2. Sono, inoltre,
autorizzate ai grandi invalidi affetti da infermità tubercolari, a quelli
affetti da cecità bilaterale assoluta, permanentemente ammessi alle cure
climatiche i quali, in relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti,
possono optare per un ciclo di cure idropiniche e termali, quando queste
ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura
di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o secondarie
alle gravi invalidità di cui sono portatori.
Art. 5
(Invalidi domiciliati all'estero)
1. Gli invalidi
residenti in Calabria e temporaneamente domiciliati all'estero, che si
trovino in una delle condizioni previste dalla presente legge, a richiesta
sono autorizzati, dalla struttura sanitaria della provincia di residenza
di cui all'articolo 1, a fruire di un soggiorno climatico, termale o
idropinico ed hanno diritto ad un contributo in misura non superiore a
quello previsto dal successivo art. 10.
2. Agli stessi
invalidi, limitatamente per i percorsi effettuati sul territorio
nazionale, compete il rimborso delle spese di viaggio, da erogare con le
modalità e nei limiti fissati dal successivo art. 10.
Art. 6
(Soggiorni terapeutici)
1. Gli invalidi possono
chiedere ed ottenere l'ammissione a soggiorni terapeutici in ambiente e
clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) per la durata massima
di 21 giorni. I soggiorni sono autorizzati agli invalidi affetti da
infermità tale da rendere necessaria la terapia climatica, al fine di
consolidare lo stato clinico e prevenire l'aggravarsi dell'infermità
stessa, sempre che si tratti di infermità ricadenti in uno dei seguenti
quadri clinici:
a) insufficienza
respiratoria cronica;
b) risentimento
cardiaco secondario ed insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare
cronico);
c) insufficienza
cardiovascolare non scompensata;
d) gravi affezioni
degenerative articolari della colonna vertebrale.
2. Il soggiorno
terapeutico può avvenire in ogni periodo dell'anno, previa motivata -
prescrizione rilasciata dai sanitari di cui al successivo all'art. 11.
Esso non è cumulabile con le cure climatiche e termali.
Art. 7
(Accompagnatore)
1. Agli invalidi
ammessi ai benefici di cui agli artt. 4, 5 e 6, che si trovano nella
impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, è
autorizzato l'accompagnatore durante tutto il periodo delle cure.
Art. 8
(Assistenza alimentare)
1. Nell'ambito
dell'assistenza sanitaria è concessa una indennità, a titolo di assistenza
alimentare, nella misura stabilita in Euro 3.50 giornaliere e per la
durata non superiore a nove mesi nell'anno solare. Detta indennità compete
agli invalidi affetti da decadimento organico causato da una delle
seguenti infermità, che non risultino temporaneamente o permanentemente
ricoverati in luogo di cura:
a) esiti di tubercolosi
polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia,
decorticazione, toroplastica, pneumotorace extrapleurico);
b) forme miliariche
bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;
c) fibrotorace totale o
parziale;
d) tubercolosi
extrapolmonari non stabilizzate, in cura ambulatoriale e domiciliare;
e) esiti di pleurite
basale bilaterale, di sospetta natura tbc;
f) esiti di nefrectomia
con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia,
ipertensione e complicazioni cardiache);
g) esiti di
polisierosite;
h) psicosi
maniaco-depressiva;
i) psicosi
schizofreniche;
l) psicopatie
epilettiche o crisi epilettiche che si manifestano a brevi intervalli di
tempo;
m) psicosi demenzialí
involutive.
2. Sono esclusi
dall'assistenza alimentare gli invalidi che esplicano attività lavorativa.
3. L'indennità
giornaliera, erogata a titolo di assistenza integrativa, non è cumulabile
con i sussidi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri
enti e non può essere concessa a coloro che fruiscono di cure climatiche,
termali e di soggiorni terapeutici, limitatamente al periodo di fruizione
di dette prestazioni; essa è posta a totale carico dei fondi propri della
Regione, stanziati in attuazione della presente legge.
Art. 9
(Termine delle domande)
1. Gli invalidi che
intendono beneficiare delle cure climatiche, termali o idropiniche,
dell'assistenza alimentare, devono presentare istanza all'apposita
struttura sanitaria dell'Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 1,
nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 marzo di ogni anno.
2. La struttura
sanitaria, di cui al comma 1, istruisce l'istanza nei successivi trenta
giorni, ed effettuate le visite mediche e gli accertamenti, necessari a
verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge,
provvede al rilascio della relativa autorizzazione.
3. Tale procedura è
applicata anche per le richieste di contributo previsto dai successivi
artt. 18, 19 e 20.
Art. 10
(Contributi per prestazioni sanitarie)
1. Agli invalidi
ammessi alle cure climatiche, termali, idrotermali ed ai soggiorni
terapeutici é concesso un contributo giornaliero di Euro 46,50, per ogni
giorno di effettiva permanenza nella località di cura diversa dal luogo di
residenza e per un periodo non superiore a quello stabilito; detto
contributo è raddoppiato per i grandi invalidi che si trovano
nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana ai
quali é stato autorizzato l'accompagnatore.
2. E' concesso,
inoltre, un contributo sulle spese viaggio pari al prezzo del biglietto di
prima classe con la riduzione prevista per la concessione speciale IX^,
dal luogo di residenza alla località di cura.
3. Nel caso che si
renda impossibile, ovvero si riveli disagevole, il viaggio in ferrovia,
detto contributo è commisurato al prezzo del biglietto previsto per i
normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, limitato
alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di
provata necessità è consentito il rimborso per l'uso della cuccetta.
4. Il contributo
giornaliero di cui al comma 1, spettante per le cure termali e idropiniche,
nonché quello di cui ai commi 3 e 4, è posto a totale carico dei fondi
propri della Regione, stanziato annualmente in bilancio per l'attuazione
della presente legge; esso è erogato previa presentazione di rendiconto
semestrale, tramite le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio
ed in relazione alle autorizzazioni rilasciate.
Art. 11
(Documentazione per la concessione dei contributi)
1. Gli invalidi, per la
concessione dei contributi previsti, a conclusione dei cicli terapeutici
devono produrre, alla struttura sanitaria competente per territorio, la
seguente documentazione:
a) per le sole
prestazioni termali, dichiarazione dello stabilimento termale accreditato
o convenzionato, attestante la tipologia e la quantità di prestazioni
termali erogate in favore dell'invalido, indicando per il relativo periodo
la data d'inizio e di fine cura;
b) per le cure
climatiche ed i soggiorni terapeutici, dichiarazione o certificazione
rilasciata dalla struttura residenziale ove è avvenuto il soggiorno,
ovvero da attestazione o certificazione rilasciata da altra autorità o
struttura pubblica sanitaria o comunale del luogo;
c) fattura, o ricevuta
fiscale, rilasciata dall'albergo, pensione o struttura residenziale, dove
ha avuto luogo il soggiorno, con l'indicazione delle relative date di
inizio e termine del soggiorno;
d) per i grandi
invalidi con diritto all'accompagnatore, la fattura o la ricevuta fiscale
deve riportare anche le generalità dell'accompagnatore;
e) documentazione
idonea, comprovante le spese di viaggio e le altre spese ammesse a
contributo o rimborso.
Art. 12
(Spese di viaggio per motivi sanitari e protesici)
1. Gli invalidi che,
previa autorizzazione o invito della competente struttura sanitaria, si
recano in località diverse da quelle di residenza per motivi sanitari o
trattamenti protesici, hanno diritto ad un contributo sulle spese di
viaggio, pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe, con la
riduzione prevista per la concessione speciale IX^ (tariffa 5^).
2. Nel caso che si
renda impossibile, ovvero si riveli disagevole il viaggio in ferrovia,
detto contributo é commisurato al prezzo del biglietto previsto per i
normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, con
biglietto limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per
via mare. In caso di accertata necessità é consentito il rimborso per
l'uso della cuccetta.
3. In aggiunta al
contributo per le spese di viaggio, spetta il rimborso, della diaria, in
relazione alla durata della permanenza fuori sede, cosi determinata:
- per ogni giorno o
periodi di durata eccedente le sedici ore Euro 46,50;
- per i periodi di
durata eccedenti le otto ore Euro 23,50;
4. Nessuna diaria
compete al grande invalido qualora la permanenza fuori sede sia inferiore
alle otto ore.
5. Il contributo per le
spese di viaggio e la diaria spettano anche all'accompagnatore nella
stessa misura stabilita per il grande invalido.
6. Nel caso di
trasportato in autoambulanza, non fornita gratuitamente dal servizio
sanitario, dovuto a motivi sanitari o condizioni cliniche, tali da non
consentire l'impiego di altro mezzo di trasporto, l'invalido ha diritto al
rimborso della relativa spesa, che non può eccedere le tariffe praticate
dalla Croce Rossa Italiana o da altri Istituti assimilati.
Art. 13
(Accertamenti sanitari)
1. Gli accertamenti
sanitari, tendenti a verificare la necessità di fruizione delle
prestazioni di cui alla presente legge, sono effettuati mediante apposita
visita medica o medico-specialistica dell'interessato, anche a domicilio
dell'invalido, in caso di impedimento di quest'ultimo a recarsi presso la
struttura sanitaria, con controlli dispensariali o radiologici disposti
dai sanitari all'uopo preposti dall'Azienda sanitaria locale competente
per territorio.
2. I sanitari, preposti
dall'Azienda sanitaria competente, possono esprimere il parere anche
tramite i documenti sanitari esibiti dall'interessato o dalle risultanze
della cartella clinica in possesso del servizio sanitario dell'Azienda
sanitaria medesima.
Art. 14
(Ricovero ospedaliero)
1. Ai grandi invalidi,
affetti da cecità bilaterale assoluta e pluriminorati, in caso di ricovero
in ospedale o cliniche, é autorizzato l'uso di una camera singola, ovvero
di una camera doppia in presenza dell'accompagnatore, il quale attende
alla continua ed indispensabile assistenza extra sanitaria, stante la
situazione della grave invalidità che non può essere espletata in corsia.
2. L'onere finanziario
derivante dalle prestazioni extra sanitarie, di cui al comma 1 è posto a
totale carico dei fondi regionali stanziati annualmente per l'attuazione
della presente legge.
Art. 15
(Assistenza protesica ed ortopedica)
1. Agli invalidi di cui
all'art. 2, amputati di coscia, di gamba, di piede o degli arti superiori,
a coloro che presentano deformità agli arti inferiori e superiori, agli
invalidi affetti da lesioni del rachide e del midollo spinale, per lesioni
oculari, per lesioni dentarie o maxillo-dentarie, con menomazione semplice
o bilaterale dell'udito, é autorizzata l'assistenza protesica ed
ortopedica, da parte delle Aziende sanitarie locali competenti, previa
apposita prescrizione del sanitario preposto.
2. Con le stesse
modalità è autorizzata, inoltre, la fornitura di materiale di medicazione
per la cura delle mutilazioni e delle affezioni derivanti dallo stato di
invalidità, nei limiti e secondo la normativa vigente.
Art. 16
(Riparazioni delle protesi e dei presidi)
1. Le riparazioni
necessarie sulle protesi e gli altri presidi, in uso agli invalidi, sono
eseguibili in qualsiasi momento, previa autorizzazione della competente
struttura dell'Azienda sanitaria locale.
2. La spesa relativa
alla riparazione è sostenuta direttamente dall'Azienda sanitaria, anche in
regime di convenzione, o rimborsata dall'amministrazione sanitaria
direttamente all'invalido preventivamente autorizzato, sulla base di
idonea documentazione di spesa.
3. Per le riparazioni
effettuate in regime di convenzione, la spesa é posta a carico dei
fornitore o dell'officina che ha eseguito la riparazione, qualora non sia
decorso il periodo di garanzia previsto.
Art. 17
(Collaudo protesi)
1. Tutti i presidi
ortopedici, prima di essere consegnati agli invalidi, ad eccezione delle
piccole protesi elencate nella tabella "B" annessa alla presente legge,
sono soggetti a collaudo secondo le norme vigenti. I collaudi sono
effettuati dai sanitari della struttura sanitaria competente per
territorio.
2. Nel caso in cui
l'invalido, per motivi di comprovata e documentata impossibilità, non può
recarsi presso l'ambulatorio sanitario, il collaudo avviene al domicilio
dello stesso a cura del sanitario incaricato.
3. Tutti gli ordinativi
di protesi, distintamente collaudati, sono trascritti nel registro a.p.i.
(Registro collaudo protesi) appositamente istituito presso le Strutture
sanitarie competenti.
Art. 18
(Forniture speciali)
1. Gli invalidi affetti
da specifiche infermità, possono ottenere la fornitura di tutti quei
presidi ortopedici, apparecchiature speciali per ventiloterapia e relativo
rifornimento di ossigeno, letti e materassi antidecubito, attrezzature
speciali da letto e da parete per trazione, per portatori di gravi lesioni
alla colonna vertebrale, giudicati necessari dai sanitari nei termini di
cui all'art. 13.
Art. 19
(Certificazione sanitaria)
1. Agli invalidi,
dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonché da Istituti e
Strutture private, abbisognevoli di cure per la loro infermità che, ai
sensi della normativa vigente per il comparto di appartenenza, hanno
diritto annualmente ad un periodo di congedo straordinario per praticare
la terapia del caso, é rilasciato, a cura dei sanitari dall'apposita
struttura competente e nei termini fissati dall'art. 13, il necessario
certificato medico di autorizzazione, da esibire all'Amministrazione di
appartenenza.
Art. 20
(Usura indumenti)
1. Ai grandi invalidi è
concesso un contributo annuo per usura indumenti, nei limiti fissati dal
comma successivo, in tutti i casi in cui l'invalidità comporta una o più
infermità afferenti alle seguenti:
a) amputati bilaterali
o monolaterali degli arti inferiori, comprese le amputazioni alla Pirogoff,
alla Syme ed alla Chopart protesizzate;
b) portatori di lesioni
del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi e
di carrozzette;
c) portatori di lesioni
agli arti inferiori che comportano l'uso di tutori metallici correttivi e
di sostegno (asta metallica);
d) affetti da
minorazioni agli arti inferiori che ai fini della deambulazione rendano
indispensabili l'uso di stampelle ascellari o di bastoni di appoggio
antibrachiali;
e) affetti da
amputazione bilaterale o monolaterale dell'arto superiore comprese le
disarticolazioni di mano;
f) ai lesionati agli
arti superiori protesizzati con tutori rigidi;
g) affetti da cecità
bilaterale assoluta, da epilessia, (purché ascrivibile alla 1^ categoria
di pensione od all'incollocabilità) e da malattie mentali.
2. Gli importi dei
contributi, di cui al precedente comma, sono fissati nelle seguenti
misure:
1) amputazioni
monolaterali bilaterali di arto inferiore, comprese quelle alla Pirogoff,
Syme e Chopart Euro 41,50;
2) lesioni del rachide
e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi o di
carrozzette autotrasporto; minorazioni degli arti inferiori che comportano
l'uso di carrozzette e tutori metallici Euro 41,50;
3) minorazioni degli
arti inferiori che, ai fini della deambulazione rendono indispensabile
l'uso di stampelle sottoascellari o di bastoni con appoggio antibrachiali
Euro 41,50;
4) amputazioni
monolaterali o bilaterali, di arto superiore comprese le disarticolazioni
della mano Euro 36,50;
5) cecità bilaterale
assoluta e permanente (grandi invalidi, 1^ categoria con assegno di
superinvalidità tabella E lettera A, n. 1) Euro 51,50;
6) infermità mentali
(Invalidi 1^ categoria con assegno di superinvalidità tabella E lettera A,
n. 2) Euro 46,50;
7) cecità bilaterale
assoluta e permanente con amputazione degli arti superiori od inferiori
Euro 93,00;
8) epilessia (invalidi
di 1^ categoria) Euro 36,50;
9) amputati bilaterali
e portatori di busti rigidi Euro 93,00;
10) minorati agli arti
inferiori e superiori Euro 93,00;
11) cecità bilaterale
assoluta e permanente ed amputati degli arti inferiori e superiori Euro
103,50;
12) cecità bilaterale
assoluta e permanente ed amputazione di un arto superiore Euro 72,50;
3. I contributi sono
concessi previo accertamento che l'usura degli indumenti risulta causata
dall'uso delle protesi, dalle carrozzette, dalle stampelle o da altro tipo
di protesi.
4. In caso di
concomitanza di più minorazioni, che singolarmente diano titolo al
contributo, si fa luogo al cumulo di non più di due contributi nel limite
massimo annuo di Euro 103,50,
5. Per la concessione
del contributo assistenziale, di cui al presente articolo, gli interessati
devono produrre istanza all'Azienda sanitaria locale competente per
territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il relativo onere
è posto a carico dei fondi della Regione, stanziati annualmente in
attuazione della presente legge.
Art. 21
(Buona tenuta protesi)
1. E' riconosciuto un
contributo integrativo, per le protesi sulle quali non siano state
eseguite riparazioni o sostituzioni per un importo superiore ad 1\4 del
costo definito al momento dell'impianto, purché sia trascorso almeno un
anno dalla data di scadenza della garanzia.
2. Quando la protesi
sia ritenuta ancora sufficientemente idonea all'uso, il contributo spetta
nella misura di 1\5 del costo definito al momento dell'impianto.
3. Per la medesima
protesi la concessione del contributo può essere ripetuta quando sia
trascorsa, dopo la data della precedente concessione, un altro periodo di
tempo pari a quello della garanzia iniziale e sempre che sia riconosciuto
idoneo all'uso.
4. Verificatosi
l'ulteriore successivo analogo periodo e permanendo le medesime
condizioni, la misura del contributo é elevata ad 1\3.
5. L'accertamento della
consistenza e dell'idoneità di ogni singola protesi, é definito
dall'apposito ufficio della struttura sanitaria competente per territorio,
che si avvale del parere tecnico dei sanitari di cui all'art. 13.
Art. 22
(Costruzione o riparazione delle protesi all'estero)
1.I soggetti portatori
di presidi ortopedici possono chiedere ed ottenere il rilascio di apposita
preventiva autorizzazione, da parte dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, a recarsi all'estero per ottenere le prestazioni o la
fornitura necessaria, nel caso in cui la costruzione o riparazione delle
protesi non sia possibile ottenerla presso Istituti o Aziende
specializzate operanti nel territorio nazionale.
2. L'autorizzazione é
concessa nel solo caso della comprovata necessità della presenza fisica
dell'invalido per la costruzione o riparazione della protesi sul posto.
3. La richiesta, da
inoltrare all'Azienda sanitaria competente, deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
- che il viaggio
all'estero non è causato da motivi di lavoro;
- che il richiedente
non intende trasferire la propria residenza all'estero;
- l'indicazione del
tipo e delle caratteristiche della protesi;
- il Paese in cui
intende recarsi;
- conoscenza delle
norme, condizioni che regolano le autorizzazione e dei limiti imposti o
prescritti dalla stessa.
Art. 23
(Spese di viaggio)
1. Le spese di viaggio
e la relativa diaria sono riconosciute, previa autorizzazione della
Azienda sanitaria del territorio di residenza, nella misura prevista dalla
presente legge, agli invalidi che si rechino fuori dalla propria residenza
per uno dei seguenti motivi:
1) necessità di
assistenza protesica;
2) necessità di
effettuare cure climatotermali;
3) necessità di visita
specialistica in stretta relazione con l'infermità pensionata.
2. Il rimborso delle
spese di viaggio e la diaria, sono erogate con le modalità di cui al
precedente articolo 11.
Art. 24
(Rivalutazione degli importi)
1. I contributi e le
altre provvidenze sono rivalutati ogni due, anni, tenuto conto dell'indice
del costo della vita per le famiglie, fissato dall'ISTAT nel mese di
dicembre dell'anno precedente, arrotondato alle 0,05 euro per eccesso,
nonché delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa
pubblica.
2. La Regione, con proprio atto, entro e non oltre 45 giorni dalla data di
pubblicazione dell'indice ISTAT, provvede alla rideterminazione degli
importi, informando delle relative determinazioni le Strutture sanitarie
territoriali competenti e le Associazioni di categoria degli invalidi.
Art. 25
(Termine dei rimborsi)
1. Il termine per i
rimborsi e per l'erogazione delle altre provvidenze previste dalla
presente legge é fissato in 45 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza corredata della documentazione richiesta in relazione alla
tipologia delle prestazioni o forniture protesiche.
2. I rimborsi sono
effettuati dall'Amministrazione, previo parere di conformità rilasciato
dalla competente struttura sanitaria.
Art. 26
Norma Finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge - relativamente alla quota che non
trova copertura a carico del Fondo Sanitario Nazionale - determinati per
l'esercizio 2003 in Euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili
all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso
bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di
approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene
ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità
finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in
corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.03 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di
cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni
successivi la copertura degli, oneri relativi è assicurata con
l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge
finanziaria di accompagnamento.
Allegato "A"
Prestazioni
riconosciute per tipologia di invalidità non a carico del Fondo Nazionale
Sanitario, ed elenco dispositivi: ausili tecnici, presidi, materiale
sanitario non previsti dal nomenclatore tariffario n°332 dell'Agosto 1999.
a. Contributi
giornalieri per cure termali ed idropiniche
(Vedi Art. 4)
b. Contributi per usura
indumenti
(Vedi Art. 20)
c. Rimborso viaggi per
motivi sanitari
(Vedi Art. 12)
d. Rimborso viaggi e
diaria per cure e protesi
(Vedi Art. 23)
e. Assistenza
alimentare
(Vedi Art. 8)
f. Amputazioni degli
arti inferiori
I soggetti mutilati
degli arti inferiori, di coscia o di gamba, hanno diritto:
1. a due o più
coprimonconi di lana, nylon o cotone per ciascun apparecchio;
2. ad un bastone di
appoggio efficiente e non antiestetico con relativo puntale di gomma;
3. ad un metro di
maglia tubolare in cotone, per ogni apparecchio, del diametro adatto al
moncone;
4. ad una carrozzetta
da passeggio ad autopropulsione.
g. Accessori per le
protesi dei mutilati anatomici agli arti superiori
Le protesi per arto
superiore devono essere corredate:
1. da un paio di guanti
di pelle, di lana o di filo di cotone a scelta dell'invalido e per ogni
anno;
2. degli attrezzi di
lavoro indicati per il tipo di protesi ed utili per l'attività lavorativa
dell'invalido;
3. da accessori tipo
cucchiaio, forchetta; reggi sigaretta, ecc., se utilizzabili
dall'invalido;
h. Lesioni del rachide
o del midollo spinale
Gli invalidi affetti da
lesione del rachide o del midollo spinale hanno diritto:
1. per lesione del
rachide dello stesso tipo ed in via di avanzata guarigione ad un busto
ortopedico e, se giudicato indispensabile, anche ad uno di riserva;
2. per paraplegia
irreversibile, ad una carrozzella da passeggio ed a una poltrona a ruote
per casa;
3 . per paraplegia con
incontinenza vescicale, ad un archetto reggicoperte;
4. per soggetti affetti
da "psicosi di busto" può concedersi secondo i casi, una fascia elastica,
lombare o toraco-lombare per consentire una completa libertà del tronco.
i. Lesioni oculari
Gli invalidi per
lesioni oculari, hanno diritto:
1. agli occhiali
correttivi giudicati necessari per eventuali disturbi funzionali
dell'altro occhio, anche se non contemplati tra le infermità pensionate da
fornire con le modalità stabilite alla lettera "a" dell'allegato "A"; .
2. ad un paio di
occhiali affumicati o colorati protettivi da concedere agli invalidi
affetti da anoftalmo unilaterale;
j. Lesioni dentarie e
maxillo dentarie
Gli invalidi per
lesioni dentarie e maxilllo dentarie, bisognosi di una protesi dentaria,
qualora prescritta da parte dello specialista A.S.L, hanno diritto a un
rimborso di un contributo non superiore ai massimali stabiliti dall'Ordine
provinciale dei medici.
E rimborso avverrà
dietro presentazione di domanda, della richiesta medica dello specialista
A.S.L, nonché dietro presentazione di regolare fattura rilasciata
dall'Odontoiatra che ha eseguito la protesi.
Hanno diritto al
rimborso di cui al precedente comma, gli invalidi pensionati per diabete
pancreatico, tubercolosi, ulcera gastroduodenale o esiti di
gastroresezione, epilessia e da infermità mentali anche semplice.
k. Piccole protesi
Sono compresi sotto la
denominazione di "piccole protesi", i seguenti presidi ortopedici:
1. accessori di uso
pratico per protesi dell'arto superiore: cucchiai, reggi sigarette ecc.
2. attrezzi da lavoro
per protesi dell'arto superiore: bretelle, cinghie, lacci o tiranti per
apparecchi ortopedici, calze, fasce, ginocchiere e ventriere elastiche.
Di norma, le sopra
elencate "piccole protesi", non sono soggette a collaudo.
ALLEGATO "B"
Piano di riparto degli
interventi