LEGGE REGIONALE 14 luglio  2003, n. 10
Norme in materia di aree protette.
(Pubbl. in Boll. Uff.  19 luglio 2003, supplemento straordinario 2 al n. 13)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali)

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l’istituzione di aree protette.

3. La Regione Calabria, consapevole dell’eccezionale valore biogeografico dell’insieme delle proprie aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell’Appennino, di rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far conoscere l’Appennino Parco d’Europa. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all’interno del sistema integrato delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed a

4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge e le aree protette nazionali, istituite sul territorio regionale, costituiscono il sistema integrato delle aree protette della Calabria.

Art. 2
(Finalità)

1. La presente legge, nell’ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell’Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate.

2. In conformità all’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Province, le Comunità montane ed i Comuni, anche in forma consorziata, partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree protette regionali.

Art. 3
(Obiettivi)

1. Con la creazione di un sistema integrato di aree protette la Regione Calabria persegue i seguenti obiettivi:

a) conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;

b) salvaguardia di biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

c) difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali al fine di migliorare le funzioni produttive e sociali delle aree protette, delle formazioni paleontologiche di comunità biologiche, e la difesa del paesaggio naturale ed antropizzato tradizionale, i biotipi, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;

d) disciplina del corretto uso del territorio, la conoscenza della natura e l’educazione ambientale dei cittadini;

e) miglioramento delle condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibili le aree protette ed incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;

f) sviluppo delle aree interne anche mediante la costruzione di laghetti collinari, la costruzione e la sistemazione di condotte di adduzione per uso irriguo, al fine di rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;

g) difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici mediante interventi per la sistemazione dei corsi d’acqua al fine di conseguire il ripristino di sufficienti condizioni di equilibrio naturale sulle sponde, necessari per assicurare la riduzione degli eventi calamitosi ed interventi a carattere integrativo, finalizzati alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini.

h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna calabresi utile a realizzare il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione alle specie endemiche e rare.

2. Nelle aree protette della Calabria si promuove l’applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale. Ciò anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso e comunque compatibile con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Nei centri storici compresi nelle aree protette si incentivano politiche di recupero dei patrimoni edilizi in armonia con la finalità della presente legge. A tal fine è incentivata la più ampia partecipazione degli Enti Locali, delle forze sociali e del terzo settore presenti nel territorio mirati, a conseguire forme di sviluppo economico e ricerca di nuove occupazioni e di nuove opportunità lavorative compatibili.

3. All’interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche, si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell’energia rinnovabile non deturpanti, su forme di riciclaggio dei materiali utilizzati, su forme di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su forme di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all’uso dei materiali tradizionali esistenti nell’area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Queste iniziative debbono essere adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Nelle aree protette nazionali e regionali la Regione, gli Enti Locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del Parco attuano forme di cooperazione e di intesa, promuovendo Accordi di programma e Patti territoriali di cui all’Art.  2, comma 203, della legge 23/12/1996 n. 662.

Art. 4
(Sistema regionale delle aree protette)

1. Il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

a) Parchi naturali regionali;

b) Riserve naturali regionali;

c) Monumenti naturali regionali;

d) Paesaggi protetti;

e) Paesaggi urbani monumentali;

f) Siti comunitari;

g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

Il sistema è completato con le aree corridoio della rete ecologica.

2. Al fine di un uso razionale del territorio e per le attività compatibili con la speciale destinazione dell’area, la Regione Calabria individua il sistema regionale delle aree protette ed istituisce un sistema informativo che colleghi le strutture didattiche, di servizio e culturali presenti sull’intero territorio regionale utilizzando soprattutto:

a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, ai sensi dell’Art.  22, comma 3, della legge 394/91;

b) le aree individuate al sensi degli articoli 82 e 83 del DPR 616/77 e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della Direttiva habitat 92/43/CEE del 21.05.1992;

c) le aree ed i beni oggetto di tutela al sensi delle leggi 1497/39, 431/85 e della legge regionale 23/90;

d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli Enti Locali;

e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e ambientaliste operanti nel territorio della Regione;

f) gli studi effettuati dal Servizio parchi ed aree protette.

3. Ai fini della promozione eco-turistica, la Regione Calabria predispone ed adotta un marchio emblema delle aree protette.

Art.  5
(Comitato tecnico- scientifico per le aree protette)

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette è organo di consulenza della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge. Il Comitato esprime parere obbligatorio in materia di:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve;

b) regolamenti dei parchi e delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l’educazione ambientale;

e) classificazione delle aree protette e loro tipologia;

f) formazione e attuazione del programma triennale delle aree protette;

g) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

h) piano regionale per il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione per le specie endemiche e rare.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguarda i parchi e le aree protette, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco e degli Organi di gestione delle riserve.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:

a) dall'Assessore regionale ai Parchi o suo delegato;

b) dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;

c) dal Dirigente regionale delle Foreste o suo delegato;

d) dal Dirigente regionale della Pianificazione Territoriale o suo delegato;

e) dal Dirigente regionale dell'Agricoltura o suo delegato;

f) dal Dirigente dell'Assessorato al Turismo o suo delegato;

g) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali riconosciute a livello nazionale;

h) da un esperto indicato dall'Unione Province Italiane;

i) da esperti, scelti fra una terna di nominativi indicati dalle Università della Calabria:

1) esperto in scienze geologiche

2) esperto in scienze botaniche;

3) esperto in scienze agrarie;

4) esperto in scienze forestali;

5) esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;

6) esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;

7) esperto in veterinaria;

8) esperto in scienze biologiche;

9) esperto in economia agraria con specializzazione in economia dei parchi e delle produzioni tipiche di qualità;

10) esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizia-urbanistica indicato dall'ANCI della Calabria e dall’ANPC della Calabria;

11) membro dell’istituto nazionale per la fauna selvatica (con potere consultivo);

12) dirigente del CFS (con potere consultivo);

13) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;

14) un esperto del CNR-IRPI della Calabria;

15) un esperto dell’istituto di ecologia forestale del CNR Istituto Di Selvicoltura della Calabria;

16) un esperto in pianificazione territoriale ed ecologia ambientale;

17) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.

5. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette è presieduto dall'Assessore regionale ai Parchi ed in sua assenza dal Dirigente regionale del Servizio parchi e aree protette.

6. Qualora gli esperti di cui al comma 4 lettera i) non vengano designati entro il termine di sessanta giorni, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

7. Tutti i pareri del Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette devono essere espressi entro sessanta giorni, trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

8. Il comitato informa della propria attività il Consiglio regionale, il Consiglio provinciale, e gli altri enti locali calabresi coinvolti nelle aree protette e le associazioni ambientaliste con relazioni tecniche di merito da consegnare ogni tre anni.

9. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette entro novanta giorni dalla nomina dei componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima; l’eventuale inadempienza del suddetto termine non pregiudica l'attività del Comitato e l’espressione del parere di competenza.

10. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione.

11. Alla nomina degli esperti di cui al comma 4 lettera i) provvede il Consiglio regionale.

12. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica per l’intera legislatura e fino all’insediamento del successivo.

Art.  6
(Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette)

1. Le aree protette sono istituite con legge regionale nel rispetto della legge 394/91, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per le aree protette.

2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:

a) da ciascun Consigliere regionale;

b) dalla Giunta regionale;

c) dalla Provincia territorialmente interessata;

d) dai Comuni nel cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;

e) dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e operanti in Calabria.

3. Le proposte devono preliminarmente comprendere:

a) l’analisi storica, territoriale e paesaggistica- ambientale di massima con l’indicazione delle emergenze botaniche e faunistiche che si intende tutelare;

b) la perimetrazione di massima (con cartografia almeno al 25.000);

c) gli obiettivi da perseguire.

4. Le proposte di legge, corredate come al comma 3, vengono trasmesse al Servizio parchi ed aree protette della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette le stessa nei successivi trenta giorni al Comitato Tecnico-Scientifico regionale per le aree protette.

5. Per l’istituzione di un'area protetta il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale ai Parchi, indice presso il Comitato Tecnico-Scientifico regionale per le aree protette una conferenza di servizio ai sensi dell’Art.  22 della legge 394/91. Alla conferenza partecipano i soggetti previsti dallo stesso articolo.

6. Il parere espresso dal Comitato assume la forma di un documento di indirizzo relativo al territorio che si intende tutelare, alla perimetrazione provvisoria, all’analisi del territorio interessato, all’individuazione di obiettivi da perseguire in termini di tutela e di sviluppo dell’area, alla valutazione degli effetti dell’istituenda area protetta, alla scelta dell’Ente di gestione, all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

7. La Conferenza conclude i lavori entro centoventi giorni dalla sua prima convocazione.

8. Decorso tale termine la Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene poi trasmesso per l’approvazione al Consiglio regionale.

9. La gestione provvisoria dell'Ente parco regionale fino alla costituzione dell'Ente di gestione, che deve avvenire entro centottanta giorni, è affidata ad un apposito Comitato di gestione provvisorio istituito dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai principi di cui all’articolo 12.

10. La gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, può essere affidata ad un Ente pubblico o Consorzio obbligatorio tra Enti Locali od organismi associativi, Università o loro Consorzi, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, che avranno assegnati tutti i poteri dell'Ente di gestione di cui all’articolo 12. Ad un Ente di gestione può essere demandata la gestione anche di più aree protette.

Art.  7
(Servizio parchi ed Aree protette)

1. Il Servizio parchi e Aree protette della Regione Calabria svolge i seguenti compiti:

a) elabora studi e proposte per la gestione dei parchi e delle aree protette;

b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di aree protette;

c) predispone il documento d'indirizzo di cui al comma 3 del precedente Art.  6;

d) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve ed i relativi regolamenti;

e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali eco-turistiche a livello regionale, interregionale, nazionale ed estero in materia di parchi e di aree protette;

f) propone la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione alle scuole del territorio regionale;

g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve, predispone il piano triennale di formazione dei consigli direttivi e delle comunità dei parchi regionali;

h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e delle immagini dei parchi e delle aree protette (tipologie delle attrezzature, servizi, segnaletiche, etc.);
i) provvede all'istruttoria per i contributi ai Comuni gestori di aree protette nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f;

l) provvede all'istruttoria tecnica formulando un parere per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve, per i piani dei parchi e per i progetti relativi alle aree protette;

m) cura l'istruttoria degli atti derivanti dall'applicazione dell'articolo 83 del DPR n. 616/77 e provvede alla loro definizione;

n) predispone il piano per il sistema informativo delle aree protette calabresi.

2. Il Servizio parchi e aree naturali può avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, nonché di associazioni ambientaliste, società e cooperative particolarmente specializzate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni.

3. Compatibilmente alla rideterminazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla legge regionale n. 7/96, la Regione Calabria istituisce il Servizio parchi e aree protette.

Art.  8
(Sede dei parchi e delle riserve naturali)

1. Le sedi legali e operative degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno del territorio delle aree protette stesse.

2. Le sedi di cui al comma 1 sono ubicate nel territorio comunale con superficie prevalente.

Art.  9
(Misure di salvaguardia)

1. Dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’area protetta e fino allo spiegamento dell’efficacia del piano dell’area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi sulle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L’Area protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’area protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

a) l’attività venatoria, salvo le eccezioni previste dal comma 6 dell’Art.  22 della legge 6 Dicembre 1991 n. 394;

b) il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro-silvo-pastorali;

c) l’apertura di nuove cave;

d) la recinzione su zona agricola, salvo quelle accessorie per l’attività agro-silvo-pastorale

e) la pesca nelle aree delimitate ad eccezione delle attività di pesca che prevedono il rilascio del pescato vivo;

f) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari fatta eccezione per la segnaletica stradale e per quella specifica dell'area protetta.

4. Dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’area protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico :

a) le proposte di variante agli strumenti urbanistici;

b) le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell’area protetta previsti da leggi regionali e nazionali;

c) i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le avio superfici;

d) le opere fluviali;

e) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

f) le opere di rilevante trasformazione e bonifica agrarie;

g) i piani forestali e le nuove piste forestali;

h) le discariche;

i) i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche;

l) le opere al servizio dei residenti nelle aree protette per uso domestico e/o per attività agro-silvo-pastorale (linea elettrica, telefonica, etc.).

5. Fino all’entrata in vigore del piano dell’area protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici nell’area considerata ai principi e agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidate agli enti locali nel cui territorio è compresa l’area naturale protetta sulla base del comma 3 del presente articolo.

6. A partire dall’istituzione dell’area naturale protetta si applicano le misure di incentivazione di cui all’Art.  40.

TITOLO II
PARCHI NATURALI REGIONALI

Art.  10
(Definizione e articolazione in zone)

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'Art.  2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotopi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno.

3. Sono previste le seguenti zone:

a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

c) zona B (riserva generale orientata), nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'Art.  31 della legge 457/78;

d) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'Art.  31 della citata legge 457/78, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

e) zona D (area di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. L'ente di gestione per ciascuna zona stabilisce le relative norme d'uso.

Art.  11
(Leggi istitutive dei parchi naturali regionali)

1. La legge istitutiva del parco naturale regionale prevede:

a) le finalità e gli obiettivi per cui l’area protetta è istituita

b) la perimetrazione provvisoria;

c) i tempi di tabellazione;

d) l'Ente di gestione;

e) le norme di salvaguardia valevoli fino all'approvazione del piano per il parco e del regolamento;

f) le direttive per l'elaborazione del piano per il parco, del piano pluriennale economico sociale e del regolamento;

g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti;

h) la classificazione dell'area protetta.

Art.  12
(Ente Parco regionale)

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente parco regionale:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del parco;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'Ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Art.  13
(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al Presidente dell'Ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'Art.  29 della legge 394/91.

2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

Art.  14
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico per le aree protette, secondo le seguenti modalità:

a) da quattro membri designati dalla Comunità del Parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane ricomprese nell'area protetta;

b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;

c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;

d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;

e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.

2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre:

a) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;

b) adotta il regolamento del Parco;

c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;

d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell’area protetta.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.

5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.

Art.  15
(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'Art.  24 della L. 394/91, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con funzione di Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sull'andamento dell'azione di controllo.

4. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

5. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori dei conti della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.

Art.  16
(La Comunità del parco)

1. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dai Presidenti delle Province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del Parco.

2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:

a) sul piano per il parco;

b) sul regolamento del parco;

c) sullo statuto dell'Ente parco;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo.

3. La Comunità del parco predispone il Piano economico e sociale e lo trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo.

4. In caso di contrasto fra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

5. La Comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente, ai quali viene attribuita rispettivamente una indennità di carica pari ad un terzo ed a un quarto di quella spettante al Presidente della Comunità Montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.

6. La Comunità del parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

8. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione.

9. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione.

10. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri più di un'area protetta, la Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei Comuni interessati.

Art.  17
(Statuto dell'Ente parco naturale regionale)

1. Lo Statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

2. Lo Statuto nel rispetto delle norme di cui all'Art.  24 della L. 394/91, stabilisce:

a) le norme per lo svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;

b) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

c) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco.

3. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina il Consiglio direttivo delibera lo Statuto, sentito il parere della Comunità del parco. Lo Statuto è trasmesso al Consiglio regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Alle eventuali osservazioni del Consiglio regionale, l’Ente parco può controdedurre con deliberazione del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente della Giunta regionale adotta lo Statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

5. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione dello Statuto, affidandone la redazione al Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette.

Art.  18
(Formazione del Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

2. Il Piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall’articolo 10, commi 1 e 2, della legge 394/91 e di quelli indicati nel precedente Art.  10 della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:

a) le analisi di base;

b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;

c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;

d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 33;

e) la normativa;

f ) le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;

g) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, portatori di handicap e gli anziani;

h) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del parco, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, sentieri attrezzati, segnaletica;

i) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;

l) la cartografia monotematica o pluridisciplinare che esplicita gli interventi principali e le peculiarità naturalistiche dell’area;

m) le aree-corridoio ed i sistemi di collegamento col sistema delle aree protette calabresi utili per la fauna selvatica.

3. Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il Piano, adottato dal Consiglio direttivo, è approvato dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

4. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano per il parco indicati dal Consiglio direttivo, ed esprime il proprio parere sul piano stesso.

5. Per la predisposizione del piano il Servizio Parchi e aree protette garantisce la necessaria collaborazione all'Ente gestore. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici, facendo salvo il principio della interdisciplinarità. Le analisi e i rapporti di settore sono comunque svolti da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione del piano, affidandone la redazione al Servizio Parchi e aree protette, che deve provvedere, d’intesa con i Consigli Comunali interessati, nel termine di sei mesi.

7. Il Piano così adottato è approvato dal Consiglio regionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità dell'area naturale protetta, il Piano per il parco disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione in aree caratterizzate da una differenziata forma di tutela e uso;

b) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree individuate nel piano;

c) la definizione dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale nonché i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione dell'area protetta;

d) la definizione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sull'ambiente naturale in genere nonché sulle attività agro-silvo-pastorali;

e) la definizione dei modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

f) l'individuazione degli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione ed i criteri per la sperimentazione del risparmio e della produzione energetica alternativa non deturpante, il riciclaggio, la raccolta differenziata e l’utilizzo dei materiali locali rinnovabili con un piano ecologico;

g) l'individuazione e regolamentazione delle attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area protetta, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio;

h) I criteri e le modalità per la redazione e l’aggiornamento triennale dell’inventario delle specie botaniche e faunistiche con particolare riguardo per quelle endemiche e rare.

9. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione escluso il piano dell'Autorità di bacino.

10. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovra-ordinatorio degli altri strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno del parco sono comunque soggetti al rilascio del nulla-osta.

11. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane interessate e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli Enti Locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali, le osservazioni, con i pareri dell'Ente parco vengono trasmesse al Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, si pronuncia sulla definizione del piano ed emana il provvedimento d'approvazione pubblicato sul BUR, ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei privati.

12. Il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

Art.  19
(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante e ne consegue l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia e di aggiornamento.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e gli obiettivi della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;

d) il soggiorno e la circolazione del pubblico e i mezzi di trasporto;

e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato;

h) l'accessibilità nel territorio dell'area protetta attraverso percorsi e strutture per anziani e disabili;

i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento medesimo;

l) le modifiche ed i criteri di priorità per le liquidazioni e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante le disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette sempre che compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria.

4. Salvo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo nei parchi sono vietate le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ed in genere qualunque attività che possa costituire turbamento per la fauna selvatica a qualsiasi stadio biologico essa si trovi, nonché la immissione di specie estranee, in ambiente, non recintato, che possano modificare il genotipo delle specie, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'Ente di gestione;

b) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agro-silvo-pastorali e gli usi tradizionali di raccolta dei funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

c) l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere, nonché l'asportazione di minerali;

d) la modificazione del regime delle acque. Tuttavia sono consentiti interventi di restauro e tutela ambientale mediante opere di bioingegneria naturalistica nonché le sistemazioni idraulico-forestali;

e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di mezzi utili alla cattura di specie animali se non autorizzati;

h) l'uso di fuochi all'aperto ove non consentito;

i) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;

l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi in materia di volo;

m) la costruzione di strutture ricettive extraurbane nonché di strade se non espressamente previste negli strumenti urbanistici vigenti.

5. Le attività agro-silvo-pastorali continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo e nel rispetto della normativa regionale vigente sempre che non sussistano incompatibilità inconciliabili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Sono altresì autorizzabili i tagli boschivi e gli interventi di difesa e sistemazione idrogeologica compatibili con le finalità dell'area protetta.

6. Previo parere del Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette, l'Ente gestore può autorizzare l'asportazione e l'uso limitato di materiale lapideo il cui utilizzo sia legato al recupero delle tradizioni costruttive locali.

7. Ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'Art.  11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art.  20
(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per sette giorni, all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente parco. L'Ente parco da notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati, e di quelli determinatisi per decorrenza dei termini.

2. Avverso il rilascio di nulla osta è ammesso il ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349.

3. Il Presidente del parco, entro 60 giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata al richiedente può rinviare, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni i termini di espressione del nulla osta.

4. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni di interventi all'interno dei parchi nazionali e regionali della Calabria, le funzioni amministrative previste dall'Art.  82, comma 2, lett. b), d), e) e f) del DPR 616/77 nelle aree soggette a vincolo paesistico dalle leggi nn. 1497/39 e 431/85, sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco nazionale o regionale sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del DPR 616/77.

5. Il nulla osta di cui al comma 4 è sottoposto al controllo del Ministero dei beni culturali secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art.  21
(Piano pluriennale economico e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti.

2. La Comunità del parco, entro 12 mesi dalla sua costituzione, sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale, elabora un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili. Il Piano specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti prevedendo in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti Locali;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione, per il risparmio energetico e la sperimentazione di tecnologie innovative, il riciclaggio e la raccolta differenziata nelle strutture antropiche nuove ed esistenti;

c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concordare in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

3. Una quota parte delle attività di cui al comma 2, deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione in particolare dei portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio marchio ad imprese che si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione.

5. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato contestualmente al Piano per il parco e attraverso reciproche consultazioni con il Consiglio direttivo. Le Comunità montane elaborano ed adeguano il loro piano di sviluppo socio economico al piano sopra citato, attraverso reciproche consultazioni con la Comunità del parco.

6. Il Piano pluriennale economico e sociale è sottoposto all’adozione del Consiglio direttivo, ed è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal suo inoltro. Ha durata quadriennale e può essere aggiornato con la stessa procedura della sua formazione.

7. Per la predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale il Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette dovrà garantire la necessaria collaborazione alla Comunità del parco.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce alla Comunità del parco per l'adozione del Piano pluriennale economico e sociale, affidandone la redazione al Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette, che deve provvedere nel termine di sei mesi.

Art.  22
(Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari)

1. Il regolamento dell'area protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell’area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate all’articolo11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I divieti di attività di opere, elencati all’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l’ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I divieti predetti sono regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell’area protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari recitate, si stabilisce:

a) i divieti richiamati dall’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano tutti nelle zone A "Riserva integrale" ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo l’attività di ricerca scientifica, di lotta meccanica e biologica autorizzata dal soggetto gestore;

b) l’attività venatoria è vietata nell' intero territorio dell’area protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell' area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

c) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell’area protetta, diverse dalla zona A "Riserva integrale";

d) l’apertura e l’esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l’asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

e) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l’applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A "Riserva integrale", perché modificativo dell’equilibrio idrogeochimico. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

f) l’attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6;

g) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A "Riserva integrale";

h) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A "Riserva integrale", per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati dall’articolo 21, comma 1, punto g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

i) il divieto di uso di fuochi all’aperto è inderogabile per la zona A "Riserva integrale". Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle Aree protette le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose;

l) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l’uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A " Riserva integrale ". Nelle altre zone dell'Area protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l’esercizio di altre attività;

m) ferma restando l’integrità della conservazione della zona A "Riserva integrale", nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all’applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell’articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art.  23
(Bilancio, Entrate e Patrimonio)

1. L’esercizio finanziario dell’Ente di gestione coincide con l’anno solare.

2. L’Ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale .

3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

4. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

5. Il rendiconto generale deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore ai parchi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. La Giunta regionale sulla base della relazione degli enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio regionale.

7. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività ed investimenti che gli Enti intendono realizzare nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 18, 21 e 28 della presente legge.

8. Costituiscono entrate degli Enti di gestione per il conseguimento dei fini istitutivi:

a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici;

b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;

c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 Agosto 1982 n. 512;

d) redditi patrimoniali;

e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;

f) proventi di attività commerciali e promozionali;

g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;

h) altri proventi.

TITOLO III
RISERVE NATURALI REGIONALI

Art.  24
(Definizione e classificazione)

1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico anche in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

2. Le riserve naturali regionali si distinguono in:

a) riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi tesi essenzialmente alla ricerca scientifica;

b) riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agro-silvo-pastorale nonché turistica;

c) riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, genetico, storico e geomorfologico.

3. Un'unica Riserva naturale regionale può essere articolata in più zone corrispondenti alle tipologie elencate nel precedente comma.

4. Le Riserve naturali, istituite secondo quanto previsto dall'Art.  8 della presente legge, sono classificate sentito il Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette.

Art.  25
(Leggi istitutive delle Riserve naturali regionali)

1. La legge istitutiva della Riserva naturale regionale prevede:

a) i confini;

b) la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;

c) i tempi di tabellazione;

d) le norme di salvaguardia;

e) le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;

f) le direttive e i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico, del programma di attuazione e del regolamento;

g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti. 

Art.  26
(Gestione delle riserve naturali regionali)

1. La gestione della riserva naturale protetta viene affidata seguendo le procedure previste dall’articolo 6, comma 8, della presente legge nel caso in cui la gestione viene affidata ad un Ente parco o ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, negli altri casi.

2. Per gli interventi nelle riserve naturali regionali e per il loro funzionamento, gli Enti di gestione possono stipulare convenzioni con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero, con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

3. Gli Enti di gestione delle riserve naturali regionali possono nominare direttori in possesso del requisiti di iscrizione di cui all’articolo 31, commi 5 e 6, della presente legge.

4. Per il funzionamento delle riserve, gli Enti di gestione possono utilizzare fondi propri.

Art.  27
(Piano di assetto naturalistico)

1. Il Piano di assetto naturalistico è lo strumento attuativo delle finalità delle Riserve naturali regionali. E’ elaborato dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette della Regione, entro il termine fissato dalla legge istitutiva della riserva secondo la disciplina risultante dall'Art.  19 della presente legge.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente di gestione, affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del Regolamento al Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette, che in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette, provvede nel termine di sei mesi. Il Piano di assetto naturalistico della riserva prevede:

a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della riserva;

d) le attività compatibili con le finalità della riserva stessa;

e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi, anche costieri, per la organizzazione, la gestione e la fruizione della riserva naturale;

f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

g) le norme di attuazione;

h) le aree di corridoio e di collegamento per la fauna selvatica dell’area con il sistema delle aree protette.

3. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla presente legge.

4. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'Ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso gli enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte, sulle quali, l'Ente di gestione dovrà esprimere il proprio parere entro i trenta giorni successivi. Decorso tale termine, le osservazioni con i pareri dell'Ente di gestione vengono trasmesse al Consiglio Regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia ed emana il provvedimento d'approvazione da pubblicare sul B.U.R.C..

5. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti. Le previsioni e le prescrizioni e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

6. Il Piano di assetto naturalistico è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.

7. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovrordinatorio degli strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all’interno della riserva naturale sono comunque soggetti al rilascio del nulla osta.

Art.  28
(Riserve marine)

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marina e costiera.

TITOLO IV
PARCHI PUBBLICI URBANI, GIARDINI BOTANICI , MONUMENTI NATURALI E SITI COMUNITARI

Art.  29
(Parchi pubblici urbani e giardini botanici)

1. I Parchi pubblici urbani ed i giardini botanici sono le aree attrezzate con finalità di tutela del patrimonio naturalistico di elevato valore botanico vegetazionale nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere socio-culturale.

2. I parchi pubblici urbani e giardini botanici sono istituiti con legge regionale secondo le modalità previste dall’articolo 6, commi 5, 6, 7. La legge istitutiva dei parchi pubblici urbani e giardini botanici deve prevedere i confini, la tabellazione, le norme di salvaguardia ed una relazione che evidenzi i costi d'impianto e di gestione.

3. Per i parchi di cui al comma 1 viene redatto un piano d'area predisposto dall'organismo di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette.

4. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o aziende già esistenti ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Possono stipulare convenzioni, anche onerose con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero e con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

Art.  30
(Monumenti naturali regionali , paesaggi protetti,
paesaggi urbani monumentali e siti comunitari)

1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e paleontologiche simili.

2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l’insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza dell’uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio.

3. I paesaggi urbani monumentali sono ambiti di limitata estensione aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal Regolamento Edilizio Comunale.

4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani monumentali vengono classificati come aree protette, seguono le procedure dell’Art.  6, commi 5 e 6 su proposta dei soggetti di cui all’Art.  6 comma 2 della presente legge.

5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o dell’immobile, il quale ha sessanta giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. Decorso tale termine, la Giunta Regionale, se ne esistano le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.

6. Fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale notifica al proprietario del fondo o dell’immobile il vincolo di tutela e, nel caso di alberatura, dispone un apposito contrassegno dei singoli alberi da salvaguardare.

7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a seguito di richiesta del Presidente della Giunta regionale.

8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43 CEE, sono tutelati dalla disciplina di attuazione della normativa stessa.

9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del DM 3 aprile 2000, a Zone di Protezione Speciali (ZPS), a siti di interesse nazionale (SIN) ed a siti di interesse regionale (SIR) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.

10. L'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a favorire occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità della legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree protette.

11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

TITOLO V
NORME COMUNI

Art.  31
(Personale delle aree protette)

1. La pianta organica del personale preposto alle aree protette è approvata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Ente di gestione secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, della presente legge. Le assunzioni di personale, anche se previste in pianta organica, sono contenute nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

2. Le aree protette per il conseguimento dei compiti d'istituto e secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, della presente legge, possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici o, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

3. Nei limiti dell’Art. 1, o con accordi e convenzioni specifiche con Enti pubblici o privati, ogni Ente parco istituisce un proprio ufficio tecnico dotato di almeno due esperti nelle materie biologiche, naturalistiche, forestali, agronomiche, geologiche, architettoniche in relazione alle specificità dell’area protetta.

4. Fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico – forestali a tempo determinato ed a tempo indeterminato di cui al DL 15.06.1984 n 233, convertito in legge 04.08.1984 n. 442, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta che deve ricevere un adeguata formazione, viene assegnato all’Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

5. E’ istituito presso la Giunta regionale l’albo degli idonei all’esercizio di Direttore di Parco.

6. A tale Albo si accede mediante procedura concorsuale per titoli, da definire con successivo provvedimento amministrativo. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli da una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Il Direttore del parco è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale scelto fra i soggetti iscritti all’albo di cui ai commi 5 e 6.

8. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni rinnovabili.

9. Il Direttore del parco è responsabile delle attività di gestione e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente.

10. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Art.  32
(Promozione e coordinamento regionale )

1. La Regione oltre alle attività espressamente previste nella presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di specifiche direttive.

2. Per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette, la Regione con l'assistenza del Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette provvede a:

a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;

b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli Enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;

c) assicurare la mobilità del personale, prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione o altri Enti regionali;

d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;

e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestione delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali e promuovere almeno una volta ogni tre anni una iniziativa regionale di formazione degli organismi direttivi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi preposti alla gestione delle aree naturali protette, sono obbligati a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;

b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree protette;

c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale.

4. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili, idonee a generare occasioni di crescita occupazionale e di migliore la fruibilità turistica, nei territori delle aree protette nazionali e regionali.

Art.  33
(Aree contigue)

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali territorialmente interessati, stabilisce piani e programmi per la disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali subregionali territorialmente interessati e sono indicati mediante tabellazione o delimitazione.

3. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

4. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può essere disposto, per particolari specie di animali, il divieto riguardante le modalità ed i tempi della caccia.

5. Nel caso di aree contigue interregionali, la Regione provvede a norma dell'Art.  32, comma 5, della legge 394/91.

Art.  34
(Attività agro-silvo-pastorali)

1. Le attività agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare e da valorizzare nelle aree protette.

2. I piani di cui ai precedenti artt. 18, 21 e 27 debbono tenere in conto prioritario al fine di consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali:

a) delle colture e degli allevamenti esercitati per i quali deve essere garantita l'economia aziendale;

b) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali, di strade finalizzate all'attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanista;

c) delle zone destinate al pascolo e delle zone forestate;

d) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art.  35
(Valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette)

1. La Regione Calabria promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici dei Comuni ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali per la realizzazione di interventi di restauro conservativo, valorizzazione e ristrutturazione edilizia, così come individuati negli strumenti urbanistici comunali vigenti. I recuperi e le ristrutturazioni dovranno attenersi ai materiali e alle tecnologie più tradizionali rispondenti alle caratteristiche architettoniche urbane.

2. Nei centri storici vengono incentivati programmi di risparmio energetico e di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell’energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l’uso di materiali tradizionali presenti nell’area secondo criteri di rinnovabilità degli stessi.

Art.  36
(Vigilanza e controllo sull'attività)

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette spettano al Consiglio regionale che, sentita la competente commissione consiliare ed il Comitato Tecnico - Scientifico regionale per le aree protette, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;

b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa e su quelli di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente dell'Ente parco con procedura d'urgenza.

2. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

a) nei casi in cui è prevista l'approvazione del Consiglio regionale a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 14 comma 3, articolo 17 comma 3, articolo 18 comma 3, articolo 19 comma 1 e articolo 27 comma 4;

b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero decorrenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'Ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni provvede alla nomina di un commissario "ad acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni validamente assunti.

Art.  37
(Vigilanza e controllo sugli organi)

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli Enti di gestione delle aree protette il Consiglio regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, sentito il Comitato Tecnico - Scientifico regionale per le aree protette, lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente.

3. La Giunta regionale, con il provvedimento di scioglimento, nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'Ente che dovrà avvenire entro sei mesi.

Art.  38
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

b) dal Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione stipulata al sensi dell'Art.  27 della legge 394/91;

c) dalle guardie provinciali mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione;

d) dalla polizia degli enti locali che gestiscono l'area naturale protetta;

e) da associazioni ambientaliste riconosciute che dispongono di guardie ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

2. Ai dipendenti dell'ente di gestione possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U. Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. In ogni caso è affidato all'Ente di gestione dell'area naturale protetta il coordinamento dell'attività di sorveglianza.

Art.  39
(Attività didattica)

1. Gli Enti gestori delle aree naturali protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo perché ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.

2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione col Ministero della Pubblica Istruzione, della Ricerca Scientifica e tecnologica e dell'Ambiente per favorire, mediante concessione di contributi, la definizione di un fattivo rapporto tra le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le università della Regione e il Sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria.

3. La Regione promuove un sistema di collegamento informatizzato ed informativo delle sue aree protette regionali e pubblicazioni divulgative per le scuole.

Art.  40
(Misure d'incentivazione)

1. Ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta nazionale o regionale è nell'ordine attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, richiesti per la realizzazione, entro i confini delle aree naturali protette nazionali o regionali, dei seguenti interventi:

a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico, culturale e paesaggistico;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opera di conservazione e di restauro ambientale del territorio ivi comprese le attività agro-silvo-pastorali e interventi di lotta meccanica e biologica al fine di combattere eventuali attacchi parassitari che interessano il patrimonio forestale;

e) attività culturali nei campi di interesse delle aree naturali protette;

f) agriturismo ed ospitalità diffusa;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) lotta e prevenzione degli incendi;

l) attività artigianale tradizionale ed imprenditoriale di turismo verde;

m) realizzazione di strutture di educazione ambientale, sentieri ed aree attrezzate per consentire la fruibilità ai portatori di handicap secondo standard regionali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attribuiti secondo le seguenti fasce di priorità:

a) Comuni che hanno l'intero territorio nel perimetro dell'area naturale protetta;

b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta;

c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui ai commi 1 e 2 è attribuita anche ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art.  41
(Sanzioni)

1. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art.  18 della legge 349/86 e dall'Art.  30 della legge 394/91 e dalle altre leggi vigenti, su tutto il territorio regionale si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 42, 43, 44.

2. Gli organismi di gestione delle aree protette hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dalla presente legge, sono destinate agli organismi di gestione per la realizzazione di opere a tutela della natura e di sviluppo delle aree protette.

Art.  42
(Danno ambientale di minima entità)

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da £. 100.000 a £ 500.000 (da 51,64 a 258,22 Euro).

Art.  43
(Danno ambientale con possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

6. Decorso invano, il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.

Art.  44
(Danno ambientale senza possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 349/86 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.5. Decorso invano il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.

Art.  45
(Indennizzi, acquisizioni ed espropriazioni)

1. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'Art.  15 della legge 394/91. Tale disposizione si può applicare anche alle aree contigue ed alle fasce di rispetto delle riserve naturali.

2. Gli Enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano per il parco, nel Piano pluriennale economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquisirli, anche attraverso espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale concede l’uso gratuito mediante apposite convenzioni, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta, dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell’area naturale stessa.

Art.  46
(Recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica)

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna selvatica vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'Ente di gestione potrà avvalersi della collaborazione, tramite convenzioni, con le associazioni ambientaliste, con i Musei di scienze naturali, con Enti e Cooperative locali particolarmente qualificate in materia, con le Università e con il Corpo Forestale dello Stato.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art.  47
(Modifica e adeguamenti di leggi regionali)

1. E' abrogato l'Art.  12 della legge regionale 19 ottobre 1992. n. 20, e qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge.

2. Le vigenti leggi regionali n. 48/90 "Istituzione del Parco Regionale delle Serre" e n. 52/90 e successive modificazioni "Creazione di riserve naturali regionali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in Provincia di Cosenza" saranno adeguate alle disposizioni contenute nella presente legge.

3. A tal fine entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale ai Parchi provvederà ad insediare l'organismo di gestione del Parco naturale delle Serre, previa perimetrazione del parco medesimo.

4. All'Art.  1, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 1995 n. 3 dopo la parola "Comuni", del primo rigo, sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi"; all'Art.  1 comma 2 della legge regionale 28 febbraio 1995 n. 3 dopo la parola, del primo rigo, "Province" sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi".

5. All'articolo 5, comma 2 lett. a) della legge regionale 17 maggio 1996 n° 9 la percentuale del "24 per cento" viene sostituita con la percentuale del "26 per cento"; la parola "Provincia" del secondo rigo viene sostituita con la parola "Regione".

Art.  48
(Programma triennale per le aree protette)

1. La Regione Calabria effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un Programma triennale per le aree protette, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

2. Il Programma triennale per le aree protette:

a) procede all'individuazione di nuove aree di reperimento d'interesse naturalistico nelle quali la Regione Calabria intende istituire nel periodo pluriennale di riferimento aree protette individuandone la perimetrazione provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;

b) definisce la disponibilità finanziaria globale e la ripartisce per ogni anno e per ciascuna area protetta di nuova istituzione con riferimento a contributi per spese di funzionamento e di investimento;

c) prevede l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti, di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree protette, nonché per l'informazione e l'educazione ambientale delle popolazioni interessate;

d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio delle attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi e/o con sistemi tradizionali comunque funzionali alla protezione ambientale;

e) determina gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi i soggetti destinatari dei contributi nell’attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Il Programma è approvato in occasione del bilancio annuale e pluriennale dal Consiglio regionale.

4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.

5. Prima della presentazione della proposta di programma al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore ai Parchi indice, con riferimento alle indicazioni di cui alla lett. a) del comma 2, una conferenza di servizio per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6 della presente legge. I documenti di indirizzo approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.

6. II programma triennale viene aggiornato ogni anno con le modalità di cui al comma 4.

Art.  49
(Istituzione aree protette)

1. La Giunta regionale entro e non oltre 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, istituisce le aree protette.

2. Trascorso inutilmente il termine dei 90 gg., la Commissione consiliare competente provvederà alla istituzione delle aree protette con proprio atto, da sottoporre all’esame del Consiglio regionale.

Art.  50
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’Art.  5 della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2003 in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell’U.P.B. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’Art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.

3. Alle ulteriori spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, determinate per l’anno 2003 in euro 1.000.000,00, si provvede con le risorse del P.O.R 2000-2006, allocate all’U.P.B. 3.1.01.02 (capitolo 2512204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l’accompagna.

Art.  51
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree protette n. 394, del 6 dicembre 1991, e al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e loro successive modificazioni.

Art.  52
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.