(Aggiornata alla L.R.36/01)

 

[Vedi testo storico]

LEGGE REGIONALE  13 settembre, 1999 n. 27
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione ( Legge finanziaria)
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1999, n.27)

 

Art. 1

1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 500.000.000.

2. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 4, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 2141103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

3. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 6, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 – allocata al capitolo 4231108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

4. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 9, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 3132107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 430.000.000. Lo stanziamento complessivo di lire 500.000.000 è trasferito al bilancio del Consiglio Regionale, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4.

5. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 17, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 4331101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 100.000.000.

6. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 18, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 4341101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 300.000.000.

7. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 20, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 4342101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 300.000.000.

8. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 20, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 500.000.000.

9. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 22, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 5132204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è diminuita di lire 7.000.000.000.

10. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 27, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 2231202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 10.000.000.000.

11. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 33, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 3.500.000.000.

12. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 3313101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 1.000.000.000.

13. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 9 comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 3313112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 260.000.000.

14. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 9, comma 13, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 3132134 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 300.000.000.

15. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 17, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 1.000.000.000.

16. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 9, comma 4, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 3132111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 60.000.000.

17. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 11 la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ad interventi promozionali da definire, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con specifici atti della Giunta regionale.

Art. 2

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 è diminuita di lire 1.000.000.000.

2. In conseguenza della disposizione di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti all’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. d) della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 (capitoli 6211204 e 6211207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999) vengono ridotti rispettivamente di lire 1.000.000.000 e di lire 250.000.000, mentre lo stanziamento previsto all’art. 36, comma 2, lett. c) della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, (capitolo 6211101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999) viene incrementato di lire 250.000.000.

3. Per le finalità di cui all’art. 11, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Catanzaro un ulteriore contributo di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Acri un contributo di lire 1.000.000.000 per l’ammodernamento e l’adeguamento della strada di collegamento Schito-Vagno, con allocazione al capitolo 2221222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

5. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 13, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 3314102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 600.000.000.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università di Reggio Calabria–Dipartimento PAU (Patrimonio Architettonico ed Urbanistico) un contributo di lire 600.000.000 -con allocazione al capitolo 3313129 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – per l’acquisto di attrezzature di laboratorio da destinare all’analisi dei materiali e delle rocce dei beni architettonici ed ambientali della Calabria e per la realizzazione del progetto "Beni Culturali Viventi". Tali attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente a scopo scientifico e didattico.

Art. 3

1. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. La maggiore autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è destinata all’arcidiocesi di Reggio Calabria per la ristrutturazione ed ammodernamento del Seminario Pio XI di Reggio Calabria.

3.

4. La somma di lire 3.000.000.000, destinata – ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 – all’acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica, non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 1998, è riprodotta nel bilancio di competenza 1999, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa.

5.

6.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 "Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria-A.R.P.A.CAL.", è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 4

1.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di lire 2.000.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno dell’occupazione da eseguirsi da parte dei comuni, con allocazione al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma complessiva di lire 1.140.000.000 è destinata per lire 250.000.000 ciascuno ai comuni di Fabrizia, San Demetrio Corone e Casabona e per lire 390.000.000 al comune di Longobucco.

4. Per le finalità di cui al titolo II della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 "Interventi per l’attivazione di progetti socialmente utili" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2323218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Le somme già assegnate ai sensi del Titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dai Comuni interessati negli esercizi precedenti, possono essere conservate – previa autorizzazione del settore 46 "Politiche del Lavoro" e dopo l’acquisizione da parte dello stesso settore dei relativi rendiconti – a favore dei Comuni medesimi quale anticipazione sulle somme spettanti agli stessi per l’anno 1999.

6.

7.

Art. 4 bis

1.

2.

Art. 5

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 – con allocazione al capitolo 3132164 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – per la realizzazione di iniziative turistico culturali.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 260.000.000 al comune di Santa Severina per l’attuazione della Convenzione, inerente alla gestione del castello, tra Ministero dei Beni Culturali, Sopraintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Cosenza, comune di Santa Severina, Regione Calabria e provincia di Crotone, con allocazione al capitolo 3131206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per una somma complessiva di lire 1.000.000.000 a favore di iniziative volte alla formazione della coscienza ecologica, con allocazione al capitolo 2131102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 "Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all’ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale", è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Al fine di rafforzare le attività dell’Ente Bilaterale Calabrese per l’Artigianato (E.B.C.A.) la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ente medesimo, per l’esercizio finanziario 1999, un contributo a fondo perduto di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6.

7. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare – ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - con le Università statali aventi sede nella regione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 800.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione del bilancio 1999.

8. 

9.

Art. 6

1. Per gli interventi di cui all’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. Per la costituzione del fondo di garanzia fidejussoria di cui all’art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

3. Per la definizione dei servizi minimi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2222110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per promuovere e sostenere i programmi, le attività e i servizi della Regione, nonché per rafforzare l’immagine dell’ente, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 1004106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. Alle relative iniziative si provvede, su proposta dell’Assessorato al Bilancio, Programmazione e Politiche Comunitarie, con specifici atti da parte della Giunta regionale.

5. Al fine di accelerare la definizione della progettazione esecutiva inerente alle opere previste dall’accordo di programma quadro (APQ), nell’ambito dell’intesa istituzionale di programma, e relative al recupero ambientale, alle attività idraulico intensive lungo gli alvei fluviali, alle nuove attività di forestazione, al recupero di aree in condizioni di degrado ambientale e/o di particolare interesse da destinare a parchi urbani, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999, a titolo di anticipazione, la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 2233219 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 500.000.000 è destinata alla progettazione esecutiva relativa al recupero di aree in condizioni di degrado ambientale e/o di particolare interesse da destinare a parchi urbani nelle cinque città capoluogo della Regione.

7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla "Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi" di Reggio Calabria un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione del progetto "Caratterizzazione e valorizzazione di scarti ottenuti nella preparazione di succhi ed essenze di bergamotto", con allocazione al capitolo 5122201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

8.

9. Per la redazione del "Programma triennale 2000-2002 di forestazione e foreste" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 2233106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 7

Art. 7 bis

1. In attuazione all’art. 5, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1991, n. 10 la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico regionale per la gestione e la implementazione del sistema informativo regionale.

2. La società gestirà i beni, i servizi destinati agli enti locali, alle imprese, al sistema territoriale locale e rinvenienti alla Regione dalla realizzazione del Piano Telematico Calabria.

3. Nel quadro definito di tale attività la società potrà realizzare programmi ed investimenti nell’ambito di un più generale processo per lo sviluppo della società dell’informazione.

4.

Art. 8

1. Al fine di rendere massima la sinergia fra l’azione nazionale e quella regionale nel settore promozionale per migliorare l’efficacia dell’intervento pubblico in favore del sistema produttivo calabrese e, in particolare, nel processo di internazionalizzazione dell’artigianato e delle PMI e loro consorzi, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 800.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. Le iniziative e le azioni previste al precedente comma sono attuate, di concerto con il Ministero per il Commercio con l’Estero, per il tramite della stipula di uno specifico accordo di programma.

3. A valere sugli stanziamenti di cui ai capitoli 6182205 e 6182206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, viene finanziato prioritariamente il completamento del progetto inerente alla realizzazione del reparto di riabilitazione neuro-motoria in ambiente termale, da parte della Società Terme Sibarite S.p.A., di proprietà della Regione, nonché il progetto del Centro termale "Ponte Coniglio" di proprietà del comune di Cotronei  "ed il progetto inerente alla Struttura polivalente per il tempo libero da realizzarsi nel complesso delle Terme Luigiane di proprietà del comune di Acquappesa."

4. Al fine di valutare la convenienza socio-economica dell’istituendo "Istituto Politecnico Mediterraneo per l’Artigianato" è autorizzato il finanziamento di uno specifico studio di fattibilità, nella misura di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 6131104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, la somma di lire 300.000.000 è destinata all’Ente autonomo Fiera di Cosenza.

Art. 8 bis

1.

2.

Art. 9

1. Al fine di concorrere al ripianamento delle ulteriori perdite accertate in sede di bilancio della società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) SpA, nella misura di partecipazione del 50 per cento, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 304.384.865, con allocazione al capitolo 2222211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) SpA, nella misura massima di partecipazione del 50 per cento – ai sensi dell’art. 16, lett. q), dello statuto – è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.884.919.715, con allocazione al capitolo 2222207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL) SpA, nella misura massima di partecipazione del 10 per cento – ai sensi dell’art. 16, lett. q), dello statuto – è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2222204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente comma 4.

Art. 10

1. Al fine di garantire agli Enti Locali interessati la copertura pari al tasso di ammortamento dei mutui praticato dalla Cassa DD.PP. e per consentire il finanziamento di tutti gli interventi per opere pubbliche – di cui alla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 – compresi nel piano di riparto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 363 del 27 aprile 1999, nonché di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica – di cui all’art. 9 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 - compresi nel piano di riparto approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 715 del 31 marzo 1999, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno rispettivamente di lire 4.900.000.000, da allocare al capitolo 2211210, e di lire 1.900.000.000, da allocare al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. Per favorire l’accesso degli Enti Locali e delle loro associazioni alla concessione dei mutui da parte della Cassa DD. e PP. per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per l’esercizio finanziario 1999 l’ulteriore limite d’impegno di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

3. Il piano di riparto delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

4. Nel piano di riparto delle opere da finanziare ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 sono prioritariamente inserite le seguenti:

  1. ammodernamento della strada provinciale di collegamento tra i comuni di Mongiana e di Nardodipace per lire 1.500.000.000 (Amm. Provinciale Vibo Valentia);
  2. ammodernamento della strada provinciale Pizzoni-Sant’Angelo di Gerocarne per lire 1.000.000.000 (Amm. Provinciale Vibo Valentia);
  3. ristrutturazione di "Villa Gagliardi" del comune di Vibo Valentia per lire 1.200.000.000 (Comune di Vibo Valentia);
  4. ristrutturazione del castello "Ruffo" del comune di Nicotera per lire 800.000.000 (Comune di Nicotera);
  5. ristrutturazione, con esproprio, del castello "Galluppi" del comune di Drapia per lire 1.200.000.000 (Comune di Drapia);
  6. ammodernamento della strada provinciale Maierato-Pizzo per lire 1.000.000.000 (Amm. Provinciale Vibo Valentia);
  7. risanamento infrastrutturale dell’area "Pennello" del comune di Vibo Valentia per lire 1.000.000.000 (Comune di Vibo Valentia);
  8. ristrutturazione, ai fini della sicurezza, della strada provinciale Jonio-Tirreno-Rosarno-Marina di Gioiosa per lire 2.000.000.000 (Amm. Provinciale Reggio Calabria);
  9. ammodernamento e adeguamento della strada di collegamento Schito-Vagno del comune di Acri per lire 1.000.000.000;
  10. ristrutturazione dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Catanzaro per lire 700.000.000.

5. A valere sul limite di impegno di cui al precedente comma 2, le quote pari a lire 800.000.000 e a lire 600.000.000 sono destinate agli enti locali rispettivamente per interventi inerenti ad impianti sportivi e per interventi inerenti alla realizzazione di opere o alla ristrutturazione di immobili relativi a terreni o altri beni provenienti dalla confisca di patrimoni di origine mafiosa.

Art. 10 bis

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, la Regione applica il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione – cui provvederà l’Assessorato regionale al Bilancio e alla Programmazione ed il corrispondente Dipartimento – ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale della Regione, ivi compresa quella degli Enti strumentali e delle Aziende sanitarie e ospedaliere, ed è svolto con cadenza quadrimestrale, il cui "report" deve essere trasmesso al Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni.

4. Per la realizzazione del controllo di gestione di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale è autorizzata a procedere secondo le seguenti due fasi:

  1. Verifica, da concludersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei residui attivi e passivi e comunque delle somme non spese inerenti ai bilanci della Regione, degli Enti strumentali della Regione e delle Aziende sanitarie e ospedaliere;
  2. Analisi, impostazione ed attuazione del sistema di controllo di gestione interno dell’Ente Regione, partendo dalla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi.

5. La Giunta regionale, tenuto conto dell’attuale carenza di adeguate professionalità interne all’Ente Regione, è autorizzata a ricorrere a soggetti esterni specializzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, anche attivando le previste procedure di urgenza, specie in relazione al punto 1) del precedente comma 4.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 1004107 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999.

Art. 10 ter

1. Al fine di innalzare l’efficienza della gestione del settore idraulico-forestale attraverso interventi volti a riqualificare le relative attività, consentendo anche il superamento delle attuali forme di precariato dei lavoratori impiegati nel settore stesso, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare ed attuare nuovi progetti intesi a realizzare, in una logica di carattere pluriennale, un processo di riconversione organizzativa e produttiva del settore idraulico-forestale.

2. L’accordo di programma quadro attuativo dell’Intesa istituzionale di programma – da stipulare tra Governo e Regione Calabria, ai sensi dell’art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 e della delibera CIPE 21 marzo 1997 – individuerà le risorse, i criteri e le forme giuridiche di gestione per la realizzazione dei nuovi progetti di cui al precedente comma, nella cui attuazione, coerentemente con modalità di gestione compatibili, sono utilizzati prioritariamente i lavoratori idraulico-forestali già impiegati a tempo determinato nel settore.

Art. 11

1. All’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 la parola "tre" è soppressa.

2. All’art. 4 della legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale approva il piano di interventi entro il 30 novembre di ogni anno su conforme parere della competente Commissione consiliare."

3. All’art. 3 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato di coordinamento è formato da un rappresentante per ciascun ente territoriale che partecipa al sostegno finanziario delle attività della Università per stranieri e da due rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore delegato alla Pubblica Istruzione. Il Comitato è presieduto dal rettore dell’Università stessa e assume ogni determinazione in merito alla programmazione ed utilizzo del finanziamento regionale.".

4. All’art. 5 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

"2. La Giunta regionale, d’intesa con l’Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e le Università statali presenti in Calabria, promuove la realizzazione di seminari e corsi di lingua italiana per studenti stranieri.".

5. All’art. 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono aggiunte in fine le seguenti fondazioni:

"-<<Roberta Lanzino>> con sede nel comune di Rende, come centro di ricerca e di indagine sulle devianze e sulle condizioni delle donne;

-<< Angelo Savelli >> con sede nel comune di Pizzo, come centro di riordino e pubblicazione di tutte le opere dell’insigne maestro .".

Art. 12

Art. 13

1. All’art. 10, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 le parole "ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti" vengono sostituite dalle parole ", i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti".

2. All’art. 10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 dopo la parola "permanenti" vengono aggiunte le parole "e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti".

3. All’art. 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8 dopo le parole "i Presidenti delle commissioni" si aggiungono le parole ", il Presidente del Collegio dei revisori dei conti".

(-n.d.w.- l'inclusione delle parole di cui al comma precedente, deve intendersi nel senso che il collegio dei revisori dei conti   va omologato in via analogica alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.)

4. All’articolo unico, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 1999, n. 3 le parole "ed i presidenti delle commissioni consiliari" vengono sostituite dalle parole ", i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti".

5. All’art. 1, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1995, n. 6, dopo le parole "nonché le associazioni" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle di calabresi emigrati in Italia e all’estero,".

6. All’art. 7, comma 6, lettera g), della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 dopo le parole "n. 34" sono aggiunte le parole "individuato con la delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 1991".

Art. 14

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di lire 300.000.000 per interventi vari di sistemazione da realizzare nella frazione Fiumarella di Pellaro – Via degli Agrumi, con allocazione al capitolo 2221223 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie) un contributo di lire 200.000.000 per l’acquisto e la ristrutturazione di un centro di accoglienza gratuita per i congiunti dei malati, con allocazione al capitolo 4231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

3. Ai fini dell’Istituzione dell’Osservatorio regionale sul fenomeno mafioso, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 3313113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 30, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 – allocata al capitolo 6132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 – è aumentata di lire 200.000.000, per debiti pregressi relativi ad anni precedenti.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Squillace un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Seminario, con allocazione al capitolo 2323228 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. A valere sul finanziamento di cui all’art. 32, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, la somma di lire 300.000.000 è destinata ad interventi diretti della Regione per la promozione della Cooperazione in ambito locale ed internazionale.

Art. 15

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società mista, a prevalente capitale pubblico regionale, idonea a svolgere ogni utile attività finalizzata alla definizione di un sistema integrato della mobilità sul territorio regionale. Nel quadro di tale finalità, la suddetta società gestisce la rete viaria regionale acquisita in esito ai trasferimenti effettuati dall’ANAS, ai sensi del D. Lgs 112/98 e del successivo D. Lgs n. 96/99 di attuazione, nonché le opere infrastrutturali comunque a servizio della mobilità sul territorio regionale.

Art 16

1. Alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all’art. 3, comma 2,le parole "dalle rappresentanti delle Associazioni femminili calabresi designate dall’Assemblea delle Associazioni di cui all’art. 9 in numero pari alle rappresentanze istituzionali" sono soppresse.

Dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:

"3 bis (Consulta delle Associazioni femminili). – 1. Il coordinamento regionale ai fini della propria azione si avvale della Consulta delle Associazioni Femminili Calabresi a carattere regionale che viene sentita almeno una volta l’anno.".

2. Con l’entrata in vigore della presente legge decadono le rappresentanti delle Associazioni femminili e le rappresentanti dei gruppi consiliari, i quali provvederanno entro trenta giorni alle nuove designazioni.

Art. 17

1. All’art. 32 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, come modificato dall’art. 32 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"8. L’Assessorato all’Industria, nelle more della definizione del procedimento per la concessione del contributo di cui sopra, può concedere una provvisionale nella misura massima del 25 per cento del piano finanziario presentato dalla vittima dell’usura o dai suoi eredi, per il rilancio dell’attività produttiva.

9. L’istanza va presentata all’Assessorato all’Industria, dopo la presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura competente, per ottenere il mutuo ex art. 14 della legge n. 108/96.

10. L’Assessorato all’Industria, sulla base degli elementi istruttori forniti dalla Prefettura competente per territorio, procederà all’elargizione nella misura indicata al precedente comma 8.

11. In attesa del riordino organico della materia nell’esercizio finanziario 2000, la provvisionale sarà corrisposta, secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

12. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 3, lett. a), la somma di lire 500.000.000 è destinata ai soggetti danneggiati da attività estorsive, a titolo di contributi, nella misura massima del 30 per cento del danno patrimoniale subito e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dal relativo regolamento di esecuzione.

13. La domanda per la concessione del contributo, previsto al precedente comma 12, va inoltrata all’Assessorato all’Industria, previa presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura competente per ottenere l’elargizione di cui alla citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 e al relativo regolamento di esecuzione.

14. L’Assessorato all’Industria, sulla base degli elementi istruttori favorevoli forniti dalle Prefetture competenti per territorio, procederà alla erogazione del contributo nella misura e secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi 12 e 13.".

2. Il comma 3 dell’art. 32 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 è abrogato.

Art. 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.