Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la
qualificazione professionale dellattività di Estetista nel territorio della Regione
Calabria, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19
aprile 1985, n. 18.
2. Lesercizio
dellattività professionale di Estetista, in ogni forma esercitato, è subordinato
al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 2.
Art. 2
Qualificazione professionale dellEstetista
1. In esecuzione alle disposizioni
della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 3, per acquisire la qualificazione di Estetista
è necessario, dopo lespletamento dellobbligo scolastico, seguire il seguente
iter formativo:
- la frequenza di un corso
biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto
dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge
regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma
dellarticolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;
- la frequenza di un corso annuale
di 3° anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione
Calabria ai sensi delle predette leggi n. 845/1978 e legge regionale n. 18/1985, o
inserimento lavorativo di un anno, certificato in qualità di dipendente presso
unazienda di Estetista o Laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in
possesso della qualifica professionale di base, con il superamento, al termine del corso
di specializzazione o del periodo lavorativo, di un apposito esame teorico-pratico davanti
alla Commissione prevista dallarticolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e
dal successivo articolo 3 della presente legge.
2. La qualificazione di Estetista
può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:
a) superamento dellesame
teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della
durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o
lapprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria,
come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche, o attività
lavorativa a seguito di contratto di formazione-lavoro, ai sensi della legge 19 dicembre
1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a
tempo pieno, presso una impresa di Estetista oppure presso uno studio medico
specializzato;
b) superamento dellesame
teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300
ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a
tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso
unimpresa di Estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato
svolto nel corso del quinquennio antecedente liscrizione al corso integrativo;
c) frequenza di un
corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti
dallart. 8, comma 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
3. Lattività lavorativa
svolta ai fini dellacquisizione della qualificazione professionale ai sensi del
predetto articolo e dellarticolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1, è accertata
dalle commissioni provinciali dellartigianato territorialmente competenti,
attraverso la verifica della documentazione probatoria: libretto di lavoro o
documentazione equipollente.
4. La Regione Calabria promuove le
attività formative di cui al presente articolo, per la qualificazione professionale
dellEstetista, nellambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione
professionale pianificati e finanziati in esecuzione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845
ed alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e le realizza ai sensi dellarticolo
10 della predetta legge regionale n. 18/1985:
a) direttamente nelle strutture
regionali (centri regionali di formazione professionale);
b) mediante convenzioni stipulate
ai sensi dellarticolo 5 della legge n. 845/1978 con enti in possesso dei requisiti
di cui allarticolo 12 della stessa legge regionale n. 18/1985.
5. La Regione Calabria, in
esecuzione allarticolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, può riconoscere
attività libere di qualificazione professionale per Estetista realizzate in applicazione
alla presente legge da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate ai
sensi dellarticolo 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la
relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. Ai fini della pianificazione
degli interventi formativi per la qualificazione professionale di Estetista sul territorio
regionale nellambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale
ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, la Regione Calabria promuove
annualmente, nellambito delle iniziative di stima del fabbisogno di professionalità
di cui agli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale n. 18/1985, ed in collaborazione
con lOsservatorio regionale sul Mercato del Lavoro e con le Amministrazioni
Provinciali delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le
Organizzazioni regionali di categoria dellartigianato più rappresentative a livello
nazionale e con la commissione regionale per lartigianato per determinare la reale
domanda formativa nel settore in rapporto allandamento economico ed occupazionale
del comparto considerato.
Art. 3
Commissione desame
1. Al termine del corso di terzo
anno di specializzazione per la qualificazione professionale per "Estetista", di
cui al precedente articolo 2, la Regione organizza lesame teorico-pratico di cui
allarticolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in coerenza con quanto disposto
dallarticolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, per il conseguimento
dellabilitazione allesercizio professionale dellattività di Estetista,
convocando specifiche sessioni desame. Tale esame teorico-pratico, a modifica di
quanto previsto dallarticolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, si
svolge davanti ad una commissione esaminatrice costituita e convocata dalla Regione
Calabria, e composta in esecuzione allarticolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio
1990, n. 1, da:
a) un componente designato dalla
Regione o Ente delegato, quale Presidente;
b) un esperto designato
dallAmministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
c) un esperto designato
dallAmministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della P.S.;
d) due esperti designati dalle
Organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello
nazionale;
f) il Presidente della commissione
provinciale per lartigianato o un suo delegato;
g) due docenti delle materie
fondamentali di cui allarticolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
designati dal centro di formazione professionale.
Per le modalità di svolgimento
dellesame valgono le norme disposte dallarticolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.
2. Le Amministrazioni Provinciali,
nellesercizio delle funzioni delegate di cui allarticolo 43 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18,
convocano e nominano per conto della Regione Calabria le sessioni desame di cui al
comma 1 del presente articolo, e rilasciano lattestato di qualificazione
professionale di "Estetista" a seguito del positivo superamento dellesame
teorico-pratico. Il rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di Presidente, in
seno alla commissione desame è designato dalla Provincia territorialmente
competente.
3. La Regione potrà istituire e
convocare le sessioni di esami teorico-pratici nei centri di formazione professionale
pubblici e convenzionati di cui allarticolo 2, comma 4 della presente legge ai sensi
dellarticolo 10 della legge regionale 19
aprile 1985, n. 18, nonché nei centri qualificati in cui si realizzano attività
libere di formazione professionale ai sensi dellarticolo 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18,
esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, in esecuzione alle
disposizioni di cui allarticolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Art. 4
Programmi formativi
1. I programmi e gli itinerari
formativi per lesercizio dellattività di Estetista sono predisposti secondo i
principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e nel
rispetto delle disposizioni contenute allarticolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n.
1. A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dallentrata in
vigore della presente legge una Commissione tecnica con la presenza dellAssessorato
regionale alla Formazione Professionale, delle Amministrazioni Provinciali delegate,
dellAgenzia per lImpiego della Calabria, dellUfficio Regionale del
Lavoro, dellIspettorato regionale del Lavoro e delle Organizzazioni
dellartigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di
elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di
qualificazione professionale per "Estetista", nonché dei corsi di aggiornamento
e di riqualificazione professionale di cui allarticolo 8 della legge 4 gennaio 1990,
n. 1, il cui elaborato finale sarà recepito con apposita deliberazione della Giunta
regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute
dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.
2. Tra le materie fondamentali di
insegnamento teorico-pratico, in ottemperanza a quanto disposto dallarticolo 6,
comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, devono essere previste le seguenti materie:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di
anatomia;
c) nozioni di chimica e di
dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica
professionale.
Art. 5
Norma transitoria
1. I soggetti previsti
dallarticolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 che alla data di entrata in vigore
della presente legge esercitano lattività di Estetista sprovvisti dei requisiti di
professionalità di cui allarticolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del
rilascio dellattestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare
su domanda, da presentare alla Regione Calabria entro i termini fissati dal relativo bando
regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nellambito dei Programmi
annuali di formazione professionale ai sensi dellarticolo 8, comma 4 e 7 della legge
4 gennaio 1990, n. 1, e nel rispetto dei principi della legge 21 gennaio 1978, n. 845 e
della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. Le domande di partecipazione ai corsi devono
essere corredate da idonea documentazione attestante lesercizio delle attività di
Estetista. La valutazione delle domande ed i requisiti per lammissione ai corsi è
effettuata da una commissione composta dallAssessore regionale alla Formazione
Professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale
delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dellartigianato
maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici
dellAssessorato regionale alla Formazione Professionale.
2. I soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di
qualifica professionale per "Estetista" conseguito al termine di un ciclo
formativo biennale istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, o rilasciato a
seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o
riconosciuti dagli organi dello Stato prima dellapprovazione della legge 4 gennaio
1990, n. 1, possono accedere al terzo anno di specializzazione nelle forme previste dal
comma 2 del precedente articolo 2.
3. I soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di
qualificazione professionale, conseguito al termine di un ciclo biennale di qualificazione
di base e di un terzo anno di specializzazione come da legge istituiti o riconosciuti
dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, senza aver
sostenuto lesame finale secondo le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 4
della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e quindi sprovvisti della qualificazione professionale
per laccesso allattività professionale di Estetista, sono ammessi a sostenere
su domanda entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un esame teorico-pratico di cui
allarticolo 3 precedente davanti ad una commissione costituita dalla Regione
Calabria come disposto dallarticolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e
dallarticolo 3 della presente legge. Le domande di ammissione allesame devono
essere corredate da idonea documentazione attestante il possesso dellattestato
richiesto. La valutazione delle domande e dei requisiti per lammissione
allesame è effettuata da una commissione composta dallAssessore regionale
alla formazione professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni
Amministrazione Provinciale delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali
dellartigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari
dei competenti uffici dellAssessorato regionale alla formazione professionale.