LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997, n. 13 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999
(Pubbl. in Boll. Uff. n.107 del 25 ottobre 1997)
Art. 1
Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa1. È approvato in lire 17.180.582.120.620 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge (tabella A - 2' colonna).
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1997.
3. È approvato in lire 17.180.582.120.620 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge (tabella B - 3' colonna).
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.Art. 2
Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa1. È approvato in lire 18.448.258.173.001 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge (tabella A -3' colonna).
2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1997.
3. È approvato in lire 18.113.292.586.470 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge (tabella B -4' colonna).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.Art. 3
Quadro generale riassuntivo1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge.
Art. 4
Classificazione della entrata e della spesa1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programma e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).Art. 5
Bilancio pluriennale1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1997/1999 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 6
Residui perenti1. È autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1996 a norma dell'art. 68 - quarto comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1997.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire 1.725.862.549.008 di cui lire 211.737.735.128 di parte corrente e lire 1.514.124.813.880 di parte in conto capitale, garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.Art. 7
Spese obbligatorie1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.Art. 8
Fondo di riserva di cassa1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1997 sui singoli capitoli di spesa, determinato per l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi.
2. Il prelevamento di somma dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.Art. 9
Spese impreviste1. La Giunta regionale autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 7, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.Art. 10
Variazioni al bilancio1. In conformità dell'art. 36 primo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché perla iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.
2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli sono autorizzati i Consigli d'amministrazione dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura), dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) e dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) per le assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.
3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti da fondi strutturali comunitari e da altri fondi correlati all'attuazione dei Programmi Operativi 1994-1999 per la Calabria o di altre iniziative Comunitarie, nonché per le iscrizioni delle relative spese, quando queste siano preventivamente regolate da atti nazionali o comunitari. Allo stesso modo, la Giunta regionale autorizzata a procedere per le variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito di rimodulazione e riprogrammazione di programmi comunitari regolarmente approvate da atti comunitari.
4. Ai fini e per gli effetti di modifiche al piano di finanziamento del programma operativo plurifondo 1994/1999 nella Regione Calabria, deliberate in sede di Comitato di sorveglianza della Regione Calabria nelle sedute del 10/11 aprile 1995, 9/10 novembre 1995 e 8/9 luglio 1996 e adottate con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(96) 3153 del 10 dicembre 1996, sono approvatele seguenti variazioni finanziarie:
a) l'autorizzazione di spesa allocata ai capitoli 3251113, 3251114 e 3251115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 ridotta rispettivamente di lire 212.800.000, lire 750.500.000 e lire 2.889.900.000;
b)la disponibilità di cui alla precedente lettera a ) destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 3251101, 3251102 e 3251103 del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 212.800.000, lire 750.500.000 e lire 2.899.900.000;
c) l'autorizzazione di spesa allocata ai capitoli 6182103 e 6182104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 ridotta rispettivamente di lire 3.547.300.000 e lire 3.547.300.000;
d)la disponibilità di cui alla precedente lettera c ) destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 6182101e6182102 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1997 rispettivamente per lire 3.547.300.000 e lire 3.547.300.000.
5. In corrispondenza di maggiori o minori accertamenti di entrate nei capitoli per contabilità speciali e nei capitoli 1101105 - 1102101 - 3101102 -3601103 - 3601105 - 3602104 e 3602106 dello stato di previsione dell'entrata, possono, mediante deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, apportarsi le relative variazioni al bilancio, in entrata e in uscita, al fine di garantire una corrispondenza tra risorse acquisite ed impiegate.
6. In conseguenza delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del QCS 1994/1999, nella seduta del 20/ 02/1997, di aumentare dal 65 al 75 per cento la partecipazione del FSE al cofinanziamento dei programmi operativi di formazione professionale per il secondo triennio 1997/99, sono apportate le seguenti variazioni finanziarie: a) le dotazioni di cui ai capitoli 2313102 e 2316103 dello stato di previsione dell'entrata sono rispettivamente ridotte di lire 4.448.900.000 e di lire 1.793.300.000 per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale 1997/1999;
b) gli stanziamenti di cui ai capitoli 3251101, 3251102,3251104, 3251105,3251107, 3251108,3251110, 3251111,3251113, 3251114,3251116, 3251117,3261101, 3261102,3261104, 3261105,3261107, 3261108,3261110, 3261111 e 3271102 dello stato di previsione della spesa sono rispettivamente ridotti di lire 99.400.000, 198.900.000, 166.300.000, 332.100.000, 114.700.000, 233.600.000, 31.100.000, 62.000.000, 251.000.000, 504.000.000, 185.400.000, 375.100.000, 1.327.100.000, 1.793.300.000, 1.528.200.000, 2.064.100.000, 210.900.000, 286.900.000, 185.200.000, 250.500.000 e 141.700.000 per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale 1997/1999.
7. Al fine di correggere l'errata iscrizione della somma di lire 9.340.320.000 al capitolo 2222109 della spesa del bilancio 1995, di cui alla deliberazione della Giunta regionale di variazione al bilancio n.6867 dell'1/12/1995, lo stanziamento dello stesso capitolo della spesa del bilancio 1997 ridotto della corrispondente somma di lire 9.340.320.000, con contestuale aumento dello stanziamento del capitolo 2222112 della spesa del bilancio 1997.
8. In conseguenza del disposto di cui al precedente comma 6, deve intendersi correlativamente modificata la parte A) dell'allegato 5 del bilancio 1997 approvato con il successivo art. 13, comma 1.Art. 11
Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.
Art. 12
Esercizio finanziario1. In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1997 scade il 31 dicembre ed a tale data disposta la chiusura dei relativi conti.
Art. 13
Allegati del bilancio1. Sono approvati i seguenti allegati:
Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;
Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 22 22 maggio 1978, n. 5;
Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 -terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), il bilancio dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed il bilancio dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n.5.
2. L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 1997 degli Enti strumentali della Regione di cui al precedente comma 1 (allegato 6), non può essere utilizzato, in termini di impegni e pagamenti a carico degli stanziamenti dei capitoli di bilancio con lo stesso finanziati, fino a quando il conto consuntivo dell'esercizio 1996 non regolarmente approvato da parte dei competenti organi degli Enti medesimi.Art. 14
Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.