LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1997, n. 11
Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - Modifiche ed integrazioni
(Pubbl. in Boll. Uff. del 9 ottobre 1997, n. 103)
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.