LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1997, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per lo anno
finanziario 1997.
(Pubbl. in Boll. Uff. del 21 gennaio 1997, n.5)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 1997 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1997, all'esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1997 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma
è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e
per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2132201 - 2141201 - 2222107 -
2233202 - 2323204 - 3313101 - 3313109 - 4331103 - 4331104 - 5112101 - 5122202 - 5122206 -
5123202 - 5123206 - 6121205 e 6132104, nonché per le spese inerenti all'attuazione dei
Quadri Comunitari di sostegno 19891993 e 1994-1999 per la Calabria.
3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei
bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria),
all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS
(Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1997, annessi al
bilancio regionale.
4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.