(Aggiornata alla L.R. 10/03

 

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LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1996, n. 9
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 maggio 1996, n. 52)

 

Titolo I

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selva gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 2
Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto. 2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede;
b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;
e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;
g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario;
i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;
l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale.

2. Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.

3. Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico venatoria del territorio. L'attività della CFVR sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.

  ' 6 bis. La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti  di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull’esercizio venatorio.

      6 ter. La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all’art. 22, comma 2, secondo capoverso. '

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;
b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;
c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
f) il dirigente della struttura competente;
g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la meta' più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla legge regionale 4/8/1995, n.39.

Art. 3
Tutela, uccellagione e catture

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a ), b) e c ) della legge 11 febbraio 1992, n.157.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati.

6. La Giunta regionale, può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 157/92.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa.

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

Art. 4
Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi, fissati nel calendario venatorio.

Titolo II
Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale

Art. 5
Piano faunistico-venatorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del "26 per cento" del territorio agro-silvopastorale della "Regione" a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvopastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;
c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;
d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agroturistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

Art. 6
Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvopastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;
c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;
f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a ), b ) e c );
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica; h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:
- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre predispongono:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;
b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;
c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico -venatorie ed agro-turistico-venatorie;
d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;
e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, aduna distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 10, comma 8 della legge n. 157/92 e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

Art. 7
Osservatori faunistici

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente e di comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali.

2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti:

a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio;
b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;
c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica;
d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono;
e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento.


3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione.

5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sara' disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di incanalamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di:

a)sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
c) effettuare ricerche qualificative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 157/92, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 157/92, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 8
Aziende faunistico-venatorie e agroturistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia e dell'I.N.F.S., entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può

a)autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turisticovenatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni perla gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

Art. 9
Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'I.N.F.S., disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla legge n. 394/91;

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessiona e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3; b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;
c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;
e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a 80 ettari e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da presentare alla Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Titolo III
Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

Art. 10
Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione perla responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/92. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 dell'11/2/1992.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicatele specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale. Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);
b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine perla comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta. Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa di cui al comma 3;
- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;
- versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6,e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

Art. 11
Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;
b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;
c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;
d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;
e) arco.
I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (Legge 19/12/1975, n. 874) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12
Appostamenti fissi e temporanei Aree contigue

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati e dai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso non più di due cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine:

a) agli ultrassessantenni;
b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

Art. 13
Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dello articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157/92, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agrosilvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

1) il Presidente;
2) il comitato di gestione;
3) l'assemblea dei soci;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. Essi sono costituiti da

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti informa organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti digestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza.
Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a );
c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92 più volte citata;
d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;
e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilita' di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma sette, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi. La suddetta quota è destinata dai comitati digestione esclusivamente a finalità faunistico venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico venatorio.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art. 14
Calendario venatorio

1. La Regione, sentito l'I.N.F.S. e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 157/92.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'articolo 18 della legge 11/2/1992, n. 157, punti a), b), c) ed) ;
b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'INFS, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 legge n. 157/92, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al sopra richiamato comma 1 dell'articolo 18 legge n. 157/92;
c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;
d) il carniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;
e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;
f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse.
Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta.

Art. 15
Divieti

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;
- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;
- cacciare su terreni allagati da piene di fiume;
- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;
- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distribuzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quanto il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;
b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.
Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie "Rana esculenta"; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

Art. 16
Immissione di selvaggina

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali su parere dell'I.N.F.S.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'articolo 20 della legge 11.02. 1992, n. 157.

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente perla distribuzione sul territorio.

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

Titolo IV
Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza

Art. 17
Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- un dipendente regionale che la presiede, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca;
- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata in carica della legislatura e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

« 6. Ai componenti della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di 103,00, fermo restando il punto 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 27/ 1999»

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a totale carico della Regione.

8. Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo.

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;
c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni;
fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio;
custodia e trasporto delle armi;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;
e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominatele nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

Art. 18
Tasse annuali di concessione regionale

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

Art. 19
Vigilanza venatoria: poteri e compiti

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157/92. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157/92, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

5. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

6. Nel caso di sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ,le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

9. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

10. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 157/92 le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

Titolo V
Procedimenti sanzionari

Art. 20
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/92, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni sia applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali.

4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla legge n. 157/92 si applica una sanzione da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 500.000 (cinquecentomila).

Art. 21
Sospensione, revoca, esclusione licenza

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, legge n. 157/92, e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 157/92, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

Titolo VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22
Utilizzazione dei proventi regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province perla realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;
c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7;
d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;
e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;
f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.
Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.

Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.

2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

Art. 24
Norme transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie gia' autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.

4. Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n.157.

5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale e dentro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al C.I. dello articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei pianifaunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la legge regionale n.27 dell'11 luglio 1986 ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla legge 11/2/1992, n. 157.

Art. 25
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.