(Aggiornata alla L.R. 18/04)

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 20
Interventi regionali per favorire la istituzione di centri di ricerca d'intesa con le Università della Regione quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di Fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in San Luca d'Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotone, IMES in Catanzaro.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 aprile 1995, n. 46)

Art. 1

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze, promuove la costituzione, nel territorio regionale, di centri di ricerca nel campo delle scienze sociali, per favorire lo sviluppo culturale ed economico.

2. A tal fine in collaborazione con le Università presenti nella regione contribuisce alla valorizzazione delle risorse culturali locali sostenendo le iniziative degli Enti locali e di istituzioni culturali per la costituzione di Fondazioni - centri di ricerca.

Art. 2

1. Le Fondazioni - centri di ricerca hanno lo scopo di:

a) curare il riordino e la pubblicazione di tutte le opere delle insigni personalità della cultura a cui sono intestate;

b) costituire centri di documentazione sugli studi e le ricerche, sia d'interesse storico che attuali, nell'ambito culturale di affluenza;

c) organizzare periodicamente incontri di studio, seminari di formazione, anche post-laurea;

d) instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolasti che contribuendo a potenziare l'offerta formativa.

Art. 3

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento di tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione delle Fondazioni -centri di ricerca e per l'adesione della Regione Calabria in qualità di socio fondatore.

2. La Giunta regionale, verificata la rispondenza degli statuti delle fondazioni alla legislazione vigente in materia e la conformità al dettato della presente legge, li approva ed autorizza, con apposita deliberazione, il Presidente a sottoscrivere gli atti costitutivi ed a versare la dotazione iniziale assegnata con il fondo regionale di cui al successivo art. 5.

3. Alla costituzione delle Fondazioni centri di ricerca partecipano la Regione Calabria, i Comuni dove hanno sede le Università presenti nella regione, altri centri pubblici, istituzioni di natura giuridica privata che sono interessate e sono ritenute idonee, a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nella legge.

4. Le modalità di partecipazione della Regione Calabria e degli altri soggetti pubblici e privati nel Consiglio di Amministrazione, sono indicate negli statuti delle Fondazioni.

5. Gli statuti delle Fondazioni prevedono, altresì, che il coordinamento delle attività è curato da un comitato scientifico di cui fanno parte:

- il Sindaco del Comune, sede e promotore della Fondazione o suo delegato;

- il Presidente dell'Istituzione culturale promotore della Fondazione o suo delegato;

- il Direttore del Dipartimento universitario nel cui ambito scientifico rientrano le attività di ricerca;

- due eminenti studiosi nelle discipline di afferenza designati dal Senato Accademico dell'Università di riferimento;

- altri studiosi, di chiara fama, nominati dal Consiglio di Amministrazione;

- un dipendente regionale con qualifica di dirigente, designato dalla Giunta regionale in base ai requisiti professionali e culturali.

6. Le attività delle Fondazioni sono definite sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di intesa con la Giunta regionale.

Art. 4

1. La Regione Calabria sostiene la costituzione delle seguenti Fondazioni:

- " Corrado Alvaro " con sede nel Comune di San Luca d'Aspromonte come centro di ricerca sulla letteratura contemporanea;

- " Vincenzo Padula " con sede nel Comune di Acri come centro di ricerca sul lavoro, società e cultura in Calabria e nel Mezzogiorno;

- " Gaetano Morelli " con sede nel Comune di Crotone come centro di ricerca sul diritto internazionale e sul diritto comunitario;

- " ISMES " (Istituto Meridionale di Scienze Sociali) con sede nel Comune di Catanzaro come centro di ricerca sull'economia e la società della Calabria e del Mezzogiorno.

"- "Antonio Guarasci", con sede nel comune di Cosenza,come centro culturale e scientifico a carattere regionale."

"- "Roberta Lanzino" con sede nel comune di Rende, come centro di ricerca e di indagine sulle devianze e sulle condizioni delle donne;

-" Angelo Savelli" con sede nel comune di Pizzo, come centro di riordino e pubblicazione di tutte le opere dell’insigne maestro."

' - altre fondazioni legalmente costituite e riconosciute, operanti nel territorio regionale. '

- “Italo Falcomatà” con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie”.  

 

Art. 5

1. La Regione Calabria provvede a concorrere alla formazione del fondo di dotazione iniziale delle Fondazioni indicate al precedente art. 4 ed al sostegno delle loro attività, attraverso l'assegnazione di una somma complessiva di £. 300.000.000.

2. All'onere derivante dal precedente comma 1, valutato in £. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, sa fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3132134 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.