(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 6
Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare
(Pubbl. Boll. Uff. 13 marzo 1995, n. 25)

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Premessa

1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio la Regione Calabria può concedere contributi:

a) per il trasporto aereo;

b) per i viaggi collettivi affettati

per ferrovia su gomma e via mare;

c) per il trasferimento degli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa.

Art. 2
Beneficiari dei contributi

1. Beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di viaggio nazionali e straniere autorizzate all'esercizio della loro attività che abbiano presentato la propria istanza, nonché le associazioni "ivi comprese quelle di calabresi emigrati in Italia e all'estero" di calabresi di cui all'art. 10 della legge n. 217 del 17.05.1983 per le finalità e nei limiti delle attività loro consentite dalla legge medesima.

TITOLO II
Sui mezzi di trasporto

Art. 3
Contributi sui voli charter

1. La Regione Calabria riconosce sui pro grammi di voli charter effettuati verso la Calabria, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a 6 pernottamenti, un contributo sul costo del volo charter del 25%. Tale contributo vie ne ridotto al 15% nel caso di programmi facenti parte di pacchetti interregionali che prevedono almeno tre pernottamenti in Calabria.

2. Sono esclusi dai benefici i voli charter effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

Art. 4
Contributi sui voli di linea

1. Nel caso di utilizzo di voli di linea per gruppi di minimo 25 persone il contributo sui programmi che prevedono soggiorni non inferiori a 3 pernottamenti sarà parimenti del 25% del costo del volo.

2. Tale contributo tuttavia non potrà superare in ogni caso il costo del pernottamento, fiscalmente documentato.

3. Sono esclusi dai benefici i voli effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

Art. 5
Contributi sui trasporti per ferrovia su gomma e via mare

1. La Regione Calabria riconosce sui programmi di viaggi per ferrovia, su gomma e via mare di gruppi di minimo 25 persone che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a 6 pernottamenti, un contributo del 35% sul costo unitario del trasporto. Tale contributo viene ridotto al 15% nel caso di programmi facenti parte di pacchetti interregionali che prevedano almeno 3 pernottamenti in Calabria. Tale contributo tuttavia non potrà superare in ogni caso il costo del pernottamento, fiscalmente documentato.

2. Sono esclusi dai benefici i viaggi effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

Art. 6
Contributi sui trasferimenti dagli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie alle strutture ricettive

1. Sul costo del trasferimento dei turisti con autopullmann, dagli scali aeroportuali, dai porti e dalle stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, la Regione riconosce un contributo del 40%.

TITOLO III
Sulla concessione dei contributi

Art. 7
Presentazione domanda e criteri di priorità

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate alla Regione Calabria - Assessorato al Turismo - prima dell'effettuazione dei programmi e dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri il programma di viaggio, con indicazione delle strutture prescelte per il soggiorno e la specificazione del costo presunto del trasporto, comprensivo dell'eventuale trasferimento dallo scalo alle destinazioni ricettive e viceversa.

2. Per la scelta delle organizzazioni di viaggio da ammettere a contributi saranno adottati i seguenti criteri prioritari:

a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;

b) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea, per ferrovia, su gomma e via mare.

Art. 8
Contributo sulla pubblicità

1. La Regione Calabria riconosce alle organizzazioni di viaggio italiane e straniere un contributo una tantum di lire 1.000.000 a pagina, entro un massimo di L. 10.000.000 per l'inclusione nei programmi di vendita di viaggi organizzati di pagine dedicate a strutture ricettive calabresi.

2. Il contributo sarà erogato dietro presentazione di n. 2 esemplari del programma stampato con l'attestazione da parte della ditta esecutrice del numero delle copie realizzate.

Art. 9
Ammissione al contributo

1. La Giunta regionale sulla base delle domande pervenute, delibera, su proposta dell'assessore al turismo, l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10
Erogazione dei contributi

1. I contributi incentivanti saranno erogati dopo l'effettuazione dei viaggi dietro presentazione da parte delle organizzazioni beneficiarie, della seguente documentazione:

a) voli charter

1) fattura originale o copia autenticata firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice;

2) nel caso di organizzazioni di viaggio che acquistano posti su aeromobili non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura originale o copia autenticata firmata e quietanzata dalla organizzazione venditrice;

3) dichiarazione della direzione dell'aeroporto terminale dei voli;

4) lista in triplice copia dei passeggeri trasportati in Calabria con l'indicazione dei relativi voli di arrivo e di partenza;

5) dichiarazione degli alberghi da cui risultano i nominativi dei passeggeri e le date della loro permanenza.

b) voli di linea

1) dichiarazione dell'organizzazione di viaggio richiedente il contributo che indichi l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati con allegate le relative copie dei biglietti aerei;

2) in caso di gruppi a tariffa speciale, allorquando questa non risulti dal biglietto, dichiarazione della Compagnia aerea che indichi la tariffa applicata con il relativo codice;

3) dichiarazione degli alberghi contenente l'elenco nominativo dei turisti ospitati ed il periodo di soggiorno;

4) documento fiscale in originale o copia autenticata rilasciato dalla struttura ricettiva da cui risulti l'importo del pernottamento.

c) ferrovia, gomma e via mare

1) documento di viaggio di gruppo in originale o copia autenticata per i viaggi a mezzo ferrovia; fattura originale o copia autenticata per viaggi su gomma, firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice; documento di viaggio individuale o di gruppo in originale o copia autenticata per i viaggi via mare

2) dichiarazione degli alberghi contenente l'elenco nominativo dei turisti ospitati ed il periodo di soggiorno.

Art. 11
Liquidazione contributi

1. I contributi sono liquidati e pagati da un funzionario dell'assessorato al turismo all'uopo delegato in conformità alla legge regionale n.5 del 22.05.1978 ed al regolamento d'attuazione n. 1 del 30.12.1983, a favore del quale sarà annualmente disposta una apertura di credito di importo pari allo specifico stanziamento del bilancio.

TITOLO IV
Sui controlli

Art. 12
Sui controlli- documentazione integrata

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi, tutti i controlli che ritenesse più opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie per il rispetto della buona destinazione dei propri interventi.

TITOLO V
Disposizioni finanziarie

Art. 13

1. All'onere derivante dalla presente legge determinato per il 1995 in lire 1.000.000.000 si farà fronte con successivo provvedimento normativo.

Art. 14

1. La legge regionale n. 10 del 21.03.83 modificata con legge regionale n. 21 dell'11.07.1986 è abrogata.