(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 5 Associazioni turistiche Pro-Loco.
(Pubbl. in Boll. Uff. 13 marzo 1995, n. 25)

 

Art. 1

1. La Regione Calabria riconosce le libere Associazioni " Pro Loco " fondate sul volontariato come un efficace strumento della promozione turistica di base e di socialità civica. L'attività delle Pro Loco consiste:

a) per le Pro Loco di promozione turistica:

1) politica dell'accoglienza;
2) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
3) promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle località e del le sue specificità;
4) sensibilizzazione delle autorità competenti su problemi che riguardano il turismo locale;

b) per le Pro Loco di socialità:

1) attività volta a favorire momenti di aggregazione sociale della comunità;
2) attività volta all'individuazione e valorizzazione degli aspetti caratteriali (cultura - storia - tradizioni -usi - artigianato) dei paesi;
3) valorizzazione del folklore;
4) tutela e valorizzazione delle etnie;
5) tutela del patrimonio linguistico

2. Le Pro Loco di promozione turistica oltre alle attività di cui al punto a) svolgono anche le attività di cui al punto b).

Art. 2

1. Per l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni Pro Loco istituito ai sensi della legge regionale n. 13/85 debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) il territorio del Comune in cui opera l'Associazione Pro Loco deve ricadere in un ambito turistico riconosciuto dalla Regione o la località deve possedere caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, paesaggistiche, di artigianato tipico atte a promuovere la sua valorizzazione;

b) ogni Comune potrà avere' di norma ' una sola Pro Loco iscritta all'Albo Regionale;

c) la costituzione dell'Associazione Pro Loco sia avvenuta con atto pubblico Lo Statuto dell'Associazione Pro Loco preveda:

a) tutti i cittadini residenti e domiciliati nel territorio possono iscriversi all'Associazione;

b) le cariche sociali devono essere gratuite;

c) partecipano di diritto nell'organismo cui è demandata l'amministrazione dell'associazione il Sindaco o un suo delegato ed un rappresentante designato dall'A.P.T.;

d) in caso di estinzione della Pro Loco il patrimonio viene devoluto al Comune.

Art. 3

1. Organi della Pro Loco sono:

a) Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri;
c) il Collegio sindacale composto da tre membri tra cui viene eletto il Presidente.

Tutti gli organi di cui sopra sono eletti dall'Assemblea.

Art. 4

1. L'Associazione Pro Loco che intende iscriversi all'Albo Regionale è tenuta a presentare alla Regione Calabria - Assessorato al Turismo - apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello Statuto;
c) relazione illustrativa delle condizioni previste dal punto a) dell'art. 2. L'atto costitutivo e lo statuto non possono essere in contrasto con la presente legge.

Art. 5

1. L'iscrizione all'Albo Regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la partecipazione di un proprio rappresentante negli organismi collegiali nei casi previsti dalla legge o da appositi regolamenti;
b) fruire di contributi da parte della Regione, Enti turistici sub-regionali, Enti Locali.

Art. 6

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo, qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione, venga accertata l'impossibilità per l'Associazione di assolvere i compiti istituzionali o qualora l'Associazione, beneficiaria di un contributo regionale, non assolva all'obbligo della rendicontazione e del la documentazione della spesa per come previsto dal successivo art. 7.

Art. 7

1. In considerazione dei compiti di pubblico interesse che le Associazioni Pro Loco assolvono, alle stesse, purché iscritte all'Albo Regionale possono essere concessi contributi finanziari, già previsti dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, tenendo conto delle attività svolte e dei programmi.
2. Per ottenere contributi regionali le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo sono tenute a presentare entro il 1°marzo di ciascun anno all'Assessorato al turismo apposita istanza corredata dal programma di attività e dalle previsioni di spesa.
3. La concessione dei contributi sarà disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo. Contestualmente alla concessione dei contributi verrà disposta l'erogazione anticipata del 50% dei contributi stessi. 4. Il pagamento del residuo contributo è disposto dall'Assessorato sulla base di istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sulle attività oggetto di richiesta di finanziamento con apposita documentazione comprovante lo svolgimento delle stesse;
b) elencazione delle spese sostenute certificate dalla firma del Presidente della Pro Loco e del Presidente del collegio sindacati.

Art. 8

1. Nell'assegnazione dei contributi sarà data priorità:

a) ai Consorzi o alle Associazioni di Pro Loco;
b) alle Pro Loco dei Comuni a grande vocazione turistica;
c) alle Pro Loco dotate di strutture
"d) all'Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane (UNPLI), nelle sue articolazioni provinciali e regionali"

Art. 9

1. L'iscrizione all'Albo Regionale costituisce, altresì, requisito per istituire o gestire Uffici di Informazione e Assistenza Turistica (I.A.T.).

Art. 10

1. Funzioni di vigilanza e controllo sul l'attività delle Pro Loco competono al la Regione Calabria - Assessorato al turismo anche tramite le A.P.T..

Art. 11

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per il 1995 in lire 700.000.000 si farà fronte con successivo provvedimento normativo.

Art. 12
Norma transitoria

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Associazioni Pro Loco già iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 13/85 devono adeguare lo statuto alle norme della presente legge.