La sede operativa del Commissario è individuata
presso l'ESAC di Cosenza.
Art. 2
(Compiti del Commissario)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, al Commissario vengono
affidati i seguenti compiti:
a) individuare e inventariare le strutture in gestione a qualsiasi titolo tenute dall'ex
ESAC Impresa;
b) determinare i valori degli immobili le modalità di cessione;
c) contrattare e definire possibili accordi di programma con organismi cooperativi e
associativi e con imprese pubbliche e private, destinatari e assuntori delle attività e
degli impianti;
d) alienare e/o di smettere in via prioritaria gli impianti non recuperabili ai fini di
una collocazione di mercato;
e) trasferire gli acquedotti rurali, gli impianti di irrigazione a carattere collettivo,
le infrastrutture civili, le attività di forestazione agli enti territoriali, all'Azienda
Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) e ai consorzi di bonifica competenti per
territorio;
f) alienare le attività turistico-alberghiere;
g) cedere gli impianti a fune alle ferrovie calabresi in via prioritaria o ad altri enti o
società interessati all'acquisto;
h) individuare, classificare, valutare e trasferire il patrimonio silvo-pastorale al
demanio regionale;
i) cedere le licenze e alienare le attrezzature dei "Centri vendita" e gli
eventuali immobili.
2. I compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Commissario di concerto con il Consiglio di
amministrazione dell'ARSSA e con la Regione Calabria, Assessorato all'Agricoltura, che ne
verificano la congruità con le politiche di mercato.
Art. 3
(Durata in carica del Commissario)
1. Il Commissario, per garantire la continuità operativa dell'ex ESAC Impresa sino
alla definitiva dismissione, assume la gestione provvisoria.
2. Il Commissario dura in carica due anni e può essere prorogato al massimo di un anno
per l'eventuale completamento di attività residuali.
Art. 4
(Competenze del Commissario)
1. Tutte le competenze ordinarie e straordinarie necessarie per il raggiungimento delle
finalità della presente legge appartengono al Commissario il quale, per la collocazione
sul mercato e/o la dismissione dei beni e delle attività dell'ex ESAC Impresa, agisce per
conto dell'ARSSA.
2. L'insediamento avviene entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria della nomina del Commissario da parte del Consiglio di
Amministrazione dell'ARSSA.
Art. 5
(Controlli sulle attività del Commissario)
1. L'esercizio dei controlli amministrativi e di merito sulle attività del Commissario
è esercitato con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione dell'ARSSA e dal Collegio
dei revisori dei conti dell'ARSSA stessa.
Art. 6
(Dimissioni dalla carica di Commissario)
1. Le dimissioni dalla carica di Commissario devono essere rassegnate con lettera
raccomandata al Presidente della ARSSA.
2. La sostituzione, in caso di dimissioni del Commissario, avviene secondo la procedura di
nomina e la durata è limitata alla parte residuale del mandato.
Art. 7
(Indennità al Commissario)
1. Al Commissario spetta, con oneri a carico del bilancio dell'ARSSA, una indennità al
lordo delle ritenute di legge pari al 90% di quella percepita dal Presidente dell'ARSSA.
Art. 8
(Norme transitorie e finali)
1. L'ARSSA, una volta costituiti i propri organi di amministrazione, svolgerà le
attività già gestite dall'ESAC Impresa, fino all'insediamento del Commissario.
2. Tutte le norme incompatibili con la presente legge, dalla data di insediamento del
Commissario sono abrogate.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con il fondo di dotazione per
il finanziamento dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) di cui al
capitolo 5122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per
l'esercizio 1994.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n.
281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.