LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 17
Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 Dicembre 1993, N.111)

Art. 1

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale 1993, approvato con legge regionale 08.09.1993, n. 10, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B".

2. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 1993/95, approvato con l'art. 5 della legge regionale 08.09.93, n. 10, sono introdotte le corrispondenti variazioni.

Art. 2

1. Ai fini e per gli effetti della decisione della Commissione CEE n. C (93) 2556/3 del 22.09.93 e delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Plurifondo (POP) della Calabria, nelle sedute del 2 e 3giugno e del 4 e 5 novembre 1993, al Programma Operativo Plurifondo (POP) sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alle annesse tabelle "A" e "B". Le ulteriori variazioni a carico dei residui attivi e dei corrispondenti residui passivi sono apportate con la legge regionale approvativa del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1993.

2. Ai fini e per gli effetti delle determinazioni assunte dal Comitato Amministrativo del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) della Calabria, nelle sedute del 2 e 3 giugno e del 4 e 5 novembre 1993, al Programma Integrato Mediterraneo (PIM) della Calabria sono apportate le variazioni, in termini di competenze di cassa, di cui alle annesse tabelle"A" e "B".

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.