LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 17
Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 Dicembre 1993, N.111)
Art. 1
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale 1993,
approvato con legge regionale 08.09.1993, n. 10, sono introdotte le variazioni di cui alle
annesse tabelle "A" e "B".
2. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 1993/95, approvato con l'art. 5
della legge regionale 08.09.93, n. 10, sono introdotte le corrispondenti variazioni.
Art. 2
1. Ai fini e per gli effetti della decisione della Commissione CEE n. C (93) 2556/3 del
22.09.93 e delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Programma
Operativo Plurifondo (POP) della Calabria, nelle sedute del 2 e 3giugno e del 4 e 5
novembre 1993, al Programma Operativo Plurifondo (POP) sono apportate le variazioni, in
termini di competenza e di cassa, di cui alle annesse tabelle "A" e
"B". Le ulteriori variazioni a carico dei residui attivi e dei corrispondenti
residui passivi sono apportate con la legge regionale approvativa del conto consuntivo
relativo all'esercizio finanziario 1993.
2. Ai fini e per gli effetti delle determinazioni assunte dal Comitato Amministrativo del
Programma Integrato Mediterraneo (PIM) della Calabria, nelle sedute del 2 e 3 giugno e del
4 e 5 novembre 1993, al Programma Integrato Mediterraneo (PIM) della Calabria sono
apportate le variazioni, in termini di competenze di cassa, di cui alle annesse
tabelle"A" e "B".
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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