LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n.10
bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1993 e bilancio
pluriennale per il triennio1993/1995.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 settembre 1993, n . 76)
Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in lire 15.256.667.856.565 lo stato di previsione di competenza
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge
(tabella A- II colonna).
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1993.
3. È approvato in lire 15.256.667.856.565 lo stato di previsione di competenza della
spesa della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella B-
III colonna).
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello
stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in lire 17.144.792.368.387 lo stato di previsione di cassa dell'entrata
della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella A
colonna).
2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno
1993.
3. È approvato in L.16.143.855.192.574 lo stato di previsione di cassa della spesa della
Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella B - IV colonna).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del
bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario1993, annesso alla
presente legge.
Art. 4
(Classificazione dell'entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art.
24 della Legge Regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate
nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i
gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione
indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).
Art. 5
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo
relativo agli anni 1993/1995 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 6
(Residui perenti)
1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di
previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli
impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in
perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1992 a norma dell'art. 68 IV comma
- della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai
creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1993.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a
complessive lire 1.635.478.612.516 di cui lire 126.887.656.283 di parte corrente e lire
1.508.590.956.233 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo
finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta Regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di
spesa relativi ai residui passivi pronti agli effetti amministrativi e reclamati dai
creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai
documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 7
(Spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi per gli effetti dell'art. 29
della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla
presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme
dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di
bilancio indicati nello elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22
maggio 1978, n.5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti
nel corso dell'esercizio finanziario 1993 sui singoli capitoli di spesa, è determinato
per l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di
altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio
regionale non soggetta a controllo.
Art. 9
(Spese impreviste)
1. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli
di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 7,
nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente,
iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro 15 giorni dalla loro
adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 10
(Variazioni al bilancio)
1. In conformità dell'art.36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5 la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con
proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al
bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato
vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste
siano tassativamente regolate dalle leggi.
2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il Comitato esecutivo
dell'ESAC (Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) ed i consigli di
amministrazione dell'EDIS (Ente per il Diritto allo studio universitario della Calabria) e
dell'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria) per le assegnazioni dello Stato o
della Regione destinate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla
legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.
3. In corrispondenza di maggiori o minori accertamenti di entrate e nei capitoli per
contabilità speciali e nei capitoli 1101105 - 1102101 - 1102102 3101102 - 3601103 -
3601105 - 3602104 e 3702102 dello stato di previsione dell'entrata, possono, mediante
deliberazione della Giunta Regionale, da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio,
apportarsi le relative variazioni al bilancio, in entrata e in uscita, la fine di
garantire una corrispondenza tra risorse acquisite ed impiegate.
4. Ai fini e per gli effetti della rimodulazione del sottoprogramma 2 "Industria
artigianato e servizi" del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) della Calabria,
approvata con la nota della Commissione delle Comunità Europee n. 16070 del 9.12.92 e, in
sede di comitato amministrativo, nella riunione del 2 e 3 giugno 1993, sono approvate le
seguenti variazioni finanziarie:
a) l'autorizzazione di spesa prevista dal programma 6241 (sottoprogramma 2 Industria,
artigianato e servizi) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, allocata
ai capitoli 6141104, 6141105, 6141107, 6141125, 6141214, 6141215, 6141216 e 6141217 è
ridotta rispettivamente di lire 30.000.000, lire 30.000.000, lire 90.000.000, lire
751.500.000, lire 751.625.000, lire 74.875.000, lire 1.116.275.000 e lire 308.725.000;
b) la disponibilità di lire 3.153.000.000, di cui alla precedente lettera a), è destinata
ad incrementare o costituire gli stanziamenti dei cap. 6141218, 6141219, 6141220, 6141221
e 6141222 del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire
751.500.000, lire 398.725.000, lire 781.625.000, lire 104.875.000 e lire 1.116.275.000.
5. In deroga a quanto previsto dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 5 agosto 1992,
n. 12 ed in attesa dell'esame del disegno di legge di modifica della medesima legge
regionale, in discussione al Consiglio regionale, i bilanci di previsione per l'esercizio
finanziario 1993 relativi agli enti strumentali della Regione - approvati con il
successivo articolo 13 della presente legge - non sono soggetti al controllo preventivo
del Comitato regionale di controllo. Restano soggetti al controllo preventivo di
legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo le sole variazioni al bilancio
che la legge regionale 22.5.78, n. 5, estesa agli enti strumentali della Regione, consente
di effettuare con atti amministrativi da approvarsi da parte dei propri organi
deliberanti.
Art. 11
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese
per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei
capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa
statale in quanto applicabile.
Art. 12
(Esercizio finanziario)
1. In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge
regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1993 scade il 31 dicembre ed a
tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.
Art. 13
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di
adozione che si finanziano con i fondi globali;
- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alla lettera a) e B) dell'art. 26 della
legge regionale 22maggio 1978 n. 5;
- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25,
ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la
disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai
sensi dell'art. 16 - III comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione
Calabria), il bilancio dell'ESAC (Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) ed
il bilancio dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per
l'anno 1992, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell Regione.