LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 8
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 22 aprile 1985, n. 21,
concernente il personale dell'E.S.A.C.- Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 aprile 1993, n. 34)
Art. 1
1. Fermo quanto disposto dall'art. 26, terzo comma, della L.R. 14.12.1978, n. 28 ed in
deroga a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 22.04.1985, n.21, i posti vacanti nel
ruolo unico del pesronale dell'E.S.A.C. - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, nei
limiti dei contingenti numerici delle singole qualifiche funzionali di cui all'allegato B
alla L.R. 22.04.1985, n. 21, sono ricoperti, per una sola volta, mediante concorsi interni
per titoli e colloquio professionale, riservati al personale di ruolo secondo le procedure
stabilite nei successivi commi.
2. Ai concorsi interni per l'accesso alle qualifiche funzionali dalla terza all'ottava è
ammesso a partecipare il personale appartenente al livello immediatamente inferiore con
una anzianità di servizio di almeno 5 anni nello stesso livello alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al livello di
appartenenza.
3. Ai concorsi interni per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale è
ammesso a partecipare il personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con
anzianità in tale qualifica non inferiore a 5 anni alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del diploma
di laurea previsto dal vigente ordinamento per l'accesso a detta qualifica.
4. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell'E.S.A.C., resa esecutiva a termine di legge, da adottarsi alla data di entrata in
vigore della presente legge, e devono essere portati a termine entro i 90 giorni
successivi all'insediamento delle commissioni giudicatrici.
5. I bandi dei concorsi, suddivisi per livello funzionale, devono indicare:
a) il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione;
b) il numero dei posti da ricoprire alla data del provvedimento indicato al comma
precedente;
c) le materie oggetto del colloquio professionale ed i titoli da valutare secondo i
punteggi di cui all'allegato A);
d) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni generali in materia di concorsi, fatta
eccezione per il limite di età, e da quelle specifiche di cui alla presente legge
Art. 2
1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, nominate dalla Giunta regionale, sono
così composte:
a) per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale, e all'ottava ed alla settima qualifica
funzionale:
1) da 2 dirigenti regionali appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale di cui uno
con funzione di presidente;
2) da 2 esperti nelle materie oggetto del colloquio;
3) da 1 rappresentante sindacale esterno all'ente, designato congiuntamente dalle
organizzazioni regionali confederali del lavoro;
b) per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, quinta, quarta e terza:
1) da 1 dirigente regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale con funzione
di presidente;
2) da un esperto nelle materie oggetto del colloquio;
3) da 1 rappresentante sindacale esterno all'ente, designato congiuntamente dalle
organizzazioni regionali confederali del lavoro;
2. Per ciascuna delle commissioni funge da segretario un dipendente di ruolo della Regione
con qualifica non inferiore all'ottava.
3. Le commissioni giudicatrici, esaurite le prove concorsuali, provvedono alla formazione
delle graduatorie dei concorrenti idonei.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'approvazione delle graduatorie e la nomina
dei vincitori.
5. Il nuovo trattamento giuridico ed economico decorrerà dalla data di adozione del
provvedimento indicato al comma precedente.
6. Le graduatorie dei concorsi esauriscono i propri effetti con le nomine dei vincitori e
sono utilizzabili unicamente seguendo l'ordine degli idonei, in caso di rinuncia o
decadenza dalla nomina dei vincitori.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire
2.500.000.000 per l'anno 1993 ,si provvederà mediante utilizzo delle somme all'uopo
stanziate sui capitoli relativi al personale dell'E.S.A.C..