LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 8
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 22 aprile 1985, n. 21, concernente il personale dell'E.S.A.C.- Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 aprile 1993, n. 34)

Art. 1

1. Fermo quanto disposto dall'art. 26, terzo comma, della L.R. 14.12.1978, n. 28 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 22.04.1985, n.21, i posti vacanti nel ruolo unico del pesronale dell'E.S.A.C. - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, nei limiti dei contingenti numerici delle singole qualifiche funzionali di cui all'allegato B alla L.R. 22.04.1985, n. 21, sono ricoperti, per una sola volta, mediante concorsi interni per titoli e colloquio professionale, riservati al personale di ruolo secondo le procedure stabilite nei successivi commi.

2. Ai concorsi interni per l'accesso alle qualifiche funzionali dalla terza all'ottava è ammesso a partecipare il personale appartenente al livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 5 anni nello stesso livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al livello di appartenenza.

3. Ai concorsi interni per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale è ammesso a partecipare il personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con anzianità in tale qualifica non inferiore a 5 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del diploma di laurea previsto dal vigente ordinamento per l'accesso a detta qualifica.

4. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A.C., resa esecutiva a termine di legge, da adottarsi alla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere portati a termine entro i 90 giorni successivi all'insediamento delle commissioni giudicatrici.

5. I bandi dei concorsi, suddivisi per livello funzionale, devono indicare:

a) il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione;

b) il numero dei posti da ricoprire alla data del provvedimento indicato al comma precedente;

c) le materie oggetto del colloquio professionale ed i titoli da valutare secondo i punteggi di cui all'allegato A);

d) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni generali in materia di concorsi, fatta eccezione per il limite di età, e da quelle specifiche di cui alla presente legge

Art. 2

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, nominate dalla Giunta regionale, sono così composte:

a) per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale, e all'ottava ed alla settima qualifica funzionale:

1) da 2 dirigenti regionali appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale di cui uno con funzione di presidente;

2) da 2 esperti nelle materie oggetto del colloquio;

3) da 1 rappresentante sindacale esterno all'ente, designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali confederali del lavoro;

b) per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, quinta, quarta e terza:

1) da 1 dirigente regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale con funzione di presidente;

2) da un esperto nelle materie oggetto del colloquio;

3) da 1 rappresentante sindacale esterno all'ente, designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali confederali del lavoro;

2. Per ciascuna delle commissioni funge da segretario un dipendente di ruolo della Regione con qualifica non inferiore all'ottava.

3. Le commissioni giudicatrici, esaurite le prove concorsuali, provvedono alla formazione delle graduatorie dei concorrenti idonei.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori.

5. Il nuovo trattamento giuridico ed economico decorrerà dalla data di adozione del provvedimento indicato al comma precedente.

6. Le graduatorie dei concorsi esauriscono i propri effetti con le nomine dei vincitori e sono utilizzabili unicamente seguendo l'ordine degli idonei, in caso di rinuncia o decadenza dalla nomina dei vincitori.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.500.000.000 per l'anno 1993 ,si provvederà mediante utilizzo delle somme all'uopo stanziate sui capitoli relativi al personale dell'E.S.A.C..

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A    omissis