LEGGE REGIONALE 5 agosto 1991, n. 13
Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 agosto 1991, n. 55)

Art. 1
(Finalità della legge)

1. Il personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'art.147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, con i decreti del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983 e del 28 ottobre 1983 è inquadrato d'Ufficio nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella che forma parte integrante della presente legge.

2. Al personale di cui al presente art. si applicano le normative transitorie e finali di cui alla L.R. n. 9/75, come disposto dal menzionato art. 147.

3. È istituito, nell'ambito dell'area funzionale Lavori Pubblici, in aggiunta ai settori istituiti con l'art. 29 della L.R. n. 11/1987 e con l'art. 9 e relativo allegato "B" della L.R. n. 5/1990, il settore 36 ter, denominato: "Gestione delle opere di acquedottistica potabile e industriale, trasferite dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno o realizzate dalla Regione con fondi dello intervento straordinario". Compete allo stesso settore: nell'ambito dei piani e programmi di utilizzazione delle acque elaborati dal settore 36 bis, la programmazione e gestione tecnico-amministrativa, nonché la gestione dell'esercizio delle opere di acquedottistica di propria competenza. Conseguentemente, sono incrementate di una unità la dotazione organica del ruolo dei dirigenti superiori (2' qualifica dirigenziale) e la dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale di cui all'art. 30 della L.R.n. 11/1987, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 55/1990.

Art. 2
(Modalità di inquadramento)

1. L'inquadramento nel ruolo regionale ha decorrenza 1' novembre 1983 ed avviene sulla base della posizione giuridica posseduta dal dipendente a tale data nell'Ente di provenienza. È competente a disporre in merito la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3
(Termine di procedure di inquadramento)

1.  Il termine per l'adozione del provvedimento di inquadramento nel ruolo è di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Trattamento economico)

1.  Al personale che consegue l'inquadramento nel ruolo regionale viene attribuito, col provvedimento di inquadramento, il trattamento economico iniziale previsto dalla L.R. n. 34 del 22/11/1984 per la qualifica di inquadramento.

2.  Al personale medesimo vengono applicati ed estesi con le identiche modalità e decorrenze tutti gli altri benefici economici previsti per i dipendenti regionali dalla legge n. 34/84 a far data dalla immissione nel ruolo, in quanto applicabili.

3.  Dalla data di inquadramento nel ruolo regionale vengono a cessare il trattamento economico e ogni altra voce economica corrisposti al personale trasferito in relazione all'ordinamento dell'Ente di provenienza.

4.  Qualora alla data dell'inquadramento nel ruolo regionale, dopo la determinazione della posizione economica in applicazione della L.R. n. 34/84, il dipendente abbia assegnato un trattamento economico inferiore a quello in godimento, per la differenza di retribuzione viene attribuito al dipendente un assegno personale pensionabile assorbibile dai futuri miglioramenti a qualsiasi titolo corrisposti.

5. Fino alla data del provvedimento dimissione in ruolo al personale trasferito va comunque assicurato il trattamento economico in godimento se maggiore di quello attribuito con l'atto di inquadramento.

Art. 5
(Trattamento di quiescenza e previdenza)

1. A decorrere dalla data di immissione nel ruolo regionale il personale trasferito dalla CASMEZ viene iscritto alla CPDEL per il trattamento di quiescenza e all'INADEL per il trattamento di previdenza, secondo le modalità e con le procedure previste dagli ordinamenti degli stessi Istituti.

2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché il mantenimento del trattamento relativo alla indennità di anzianità precedentemente costituito con forma sostitutiva per il servizio già reso, la fine di garantirne la necessaria continuità.

3. L'opzione deve essere esercitata perentoriamente entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. All'onere previsto dalla presente legge, valutato in L. 16 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione e contestuale incremento, della medesima somma di L. 16 miliardi, degli stanziamenti previsti rispettivamente ai capitoli 2233202 e 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1991.

2. Per gli anni successivi, a partire dall'anno 1992, il relativo onere, aggiornato annualmente in relazione all'andamento dell'effettivo costo del personale interessato, e posto a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,quale elemento del costo complessivo della gestione medesima, finanziato coni canoni versati dagli utenti del servizio prodotto.

3. Limitatamente all'esercizio incorso, l'onere previsto al primo comma è distribuito - con apposita deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio di previsione - a carico dei due capitoli indicati allo stesso primo comma, in proporzione all'effettivo utilizzo al momento dell'entrata in vigore della presente legge e comunque dopo inquadramento nel ruolo unico regionale del personale interessato.

Art. 7
(Norme di rinvio)

1. Al personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, dal momento che consegue l'inquadramento nel ruolo regionale, vengono applicate le normative in vigore per i dipendenti regionali, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro, al lavoro straordinario ed alle indennità di missioni.

Art. 8
(Trasferimento di funzioni)

1. In caso di trasferimento della delega per la gestione degli impianti acquedottisti, il personale in servizio presso gli impianti stessi segue la delega, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 10 della L.R. n. 34 del 22 novembre 1984.

Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella  A  Omissis