LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 10
Partecipazione della Regione al Consorzio TELCAL per la realizzazione del "Piano
Telematica Calabria".
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 luglio 1991, n. 46)
Art. 1
(Finalità)
1. Per perseguire le finalità di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in riferimento
alla deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986, che ha approvato il primo piano annuale
attuativo del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1987/1989, ed alla legge
regionale 12 novembre 1990, n. 58, la Regione Calabria è autorizzata a partecipare al
Consorzio Telematica Calabria (TELCAL), costituito dall'IRI nel 1987 avente ad oggetto la
realizzazione del "Piano Telematica Calabria", incluso nel programma di sviluppo
sopra detto.
Art. 2
(Misura e modalità della partecipazione al consorzio)
1. La quota di partecipazione della Regione al fondo del Consorzio TELCAL è pari al
40% del fondo consortile.
2. Al Consiglio regionale deve essere riservata la designazione di cinque membri sugli
undici del Consiglio direttivo del consorzio che saranno eletti secondo le modalità di
cui all'art. 79 del regolamento del Consiglio regionale. Deve essere garantita la
rappresentanza della minoranza.
3. Tra i membri di sua spettanza l'amministrazione regionale designa il vice presidente
del consorzio, il presidente del collegio sindacale e un membro del collegio stesso.
4. Il presidente della Regione partecipa all'assemblea dei consorziati, anche a mezzo di
un suo delegato consigliere regionale.
Art. 3
(Obiettivi del piano)
1. Il "Piano Telematica Calabria" mira a dare:
impulso, attraverso una concentrazione di risorse umane ed economiche, al comparto
informatico della Regione, valorizzando il ruolo delle imprese che operano in Calabria;
- promuovere in Calabria attraverso gli strumenti della formazione, dell'aggiornamento
professionale e dell'esperienza pratica, l'occupazione duratura di tecnici informatici di
supporto;
- favorire l'introduzione di nuove tecnologie in Calabria attraverso la formazione e
l'aggiornamento professionale;
- razionalizzare ed automatizzare i processi informativi nei settori chiave per lo
sviluppo del territorio.
Art. 4
(Contenuti del Piano)
1. Il "Piano Telematica Calabria" comporta l'attuazione di interventi nei
seguenti settori:
1) Amministrazione regionale;
2) Sanità
3) Teledidattica;
4) Giustizia;
5) Agricoltura;
6) Turismo;
7) Ricerca;
8) Comuni;
9) Formazione diffusa;
10) Centro consortile;
11) Rete;
12) CED sviluppo.
2. Per la realizzazione del Piano il Consorzio TELCAL si avvale del finanziamento di L.
409 miliardi concesso dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno,
giusta convenzione stipulata tra le parti il 7 marzo 1990.
Art. 5
(Proprietà dei beni acquisiti o prodotti)
1. La Regione in quanto ente esponenziale del territorio è il soggetto
destinatario dell'intervento, ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, e diviene
proprietaria dei beni acquisiti o prodotti in attuazione del piano.
2. Nei settori di propria competenza la Regione definisce le modalità di gestione dei
sistemi e può costituire correlate strutture operative.
Art. 6
(Oneri di funzionamento)
1. La Regione non è tenuta alla copertura delle spese di funzionamento del
Consorzio.
Art. 7
(Comitato tecnico-scientifico)
1. È istituito un comitato tecnico-scientifico, composto di tre membri nominati dal
Consiglio regionale, con il compito di verificare l'attuazione delle scelte operate dal
Consiglio direttivo del consorzio e di riferire almeno annualmente al Consiglio regionale.
"2. E facoltà del
Comitato Tecnico Scientifico richiedere, ove necessario, incontri con il Consiglio
Direttivo.
3. Ai membri del Comitato
Tecnico-Scientifico spetta il gettone di presenza fissato per i componenti il Consiglio
direttivo del Consorzio.
4. Ai membri
del Comitato Tecnico-Scientifico che risiedono in comune diverso da
quello della sede del Consorzio o del Consiglio regionale compete il
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria richiesta presso la sede del
Consorzio o del Consiglio regionale per lo svolgimento delle proprie
funzioni."
(-n.d.r.- agli oneri derivanti dal recedente
comma si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013101 della
spesa)
Art. 8
(Incompatibilità)
1. I componenti del Consiglio direttivo del consorzio designati dalla Regione ed
componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo precedente sono scelti tra
persone di comprovata esperienza professionale e non devono:
a) avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva superiore ad un anno
per reati colposi ovvero a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti. Sono in ogni
caso esclusi dalla nominale persone che abbiano riportato condanna, anche non definitiva,
pere delitti contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica.
b) essere sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
c) essere stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di
prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.15 della legge 3
agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n.55;
d) essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
2. Ai fini dell'esame della comprovata esperienza professionale, i curriculum delle
persone designate alla nomina devono essere presentati alla Segreteria Generale del
Consiglio almeno cinque giorni prima della elezione.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 680 milioni per
l'esercizio 1991, si farà fronte con lo stanziamento previsto per il capitolo 6121202
dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio finanziario1991.
Art. 10
(Norme finali)
1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere tutte le iniziative
necessarie per assicurare la partecipazione della Regione al consorzio TELCAL, di cui
all'art. 1 della presente legge, comprese quelle relative alle modificazioni dello statuto
consortile vigente ed alla stipulazione di eventuali patti parasociali.
Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.