LEGGE REGIONALE 2 maggio 1991, n. 5
Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 maggio 1991, n. 30)

Art. 1
(Ruolo del personale del Consiglio regionale)

1. Nell'ambito dell'organico regionale è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta.

Art. 2
(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Al personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale.

Art. 3
(Competenze)

1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo consiliare, ivi comprese tutte le procedure concorsuali, nonché per gli atti concernenti l'organizzazione degli uffici del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio; quelle demandate alla Giunta regionale e ai suoi componenti sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

"2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire e ad attuare, in sede di contrattazione collettiva integrativa del CCNL, misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze derivanti dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio, nell'ambito dell'utilizzazione del fondo istituito nel bilancio del Consiglio regionale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, tenendo anche conto dei risparmi derivanti dalla non copertura dei posti della dotazione organica."

Art. 4
(Dotazione organica del ruolo del Consiglio)

1. La dotazione organica del ruolo del personale consiliare è stabilita, secondo i contingenti di personale già fissati per il Consiglio regionale dall'art. 30 della legge regionale n. 11/ 1987 e dall'art. 10 della legge regionale n. 55/1990,in complessive 265 unità così distribuite per qualifiche funzionali:

Dirigente superiore (II qualif. dirigenziale) n. 11

Dirigente (I qualif. dirig.) n. 16

Funzionario (VIII qualif.funz.) n. 32

Istruttore direttivo (VII qualif. funzionale) n. 28

Istruttore (VI qualif. funz.) n. 40

Esecutore (IV qualif. funz.) n. 55

Operatore (III qualif. funz.) n. 30

Ausiliario (II qualif. funz.) n. 45

Addetto alle pulizie (I qualifica funzionale) n. 8

2. Restano ferme le norme di cui all'art 28 della legge regionale n. 11/1987 ed all'art. 8 e relativo allegato A della legge regionale n. 55/1990 concernenti i settori e le posizioni di ricerca del l'area funzionale "Affari del Consiglio regionale".

3. La dotazione organica del ruolo regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 11/1987 si riduce delle unità di personale, distinte per qualifica, corrispondenti al ruolo del personale del Consiglio di cui al primo comma del presente articolo.

4. Fermo restando la dotazione organica complessiva di cui al primo comma del presente articolo, presso la delegazione romana della Regione Calabria, è istituito un servizio correlato del Consiglio regionale con il seguente contingente di personale:

Dirigente (I qualif. dirig.) 1

Funzionario (VIII qualif. funz.) 1

Istruttore (VI qualif. funz.) 1

Esecutore (IV qualif. funz.) 4

Operatore (III qualif. funz.) 2

Ausiliario (II qualif. funz.) 1

Art. 5
(Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio)

1. È ammesso il passaggio dall'uno allo altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.

2. Il passaggio è disposto con provvedi mento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.

Art. 6
(Norme finali e transitorie)

1. Tutti i dipendenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 1990, con provvedi mento di assegnazione definitiva agli uffici del Consiglio stesso, sono inquadrati d'Ufficio nel ruolo consiliare.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio i fascicoli personali dei dipendenti di cui al comma 1.

3. Anche dopo l'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi integralmente, anche per i posti della seconda qualifica dirigenziale della area funzionale del Consiglio regionale, le disposizioni di cui agli art. 42 e seguenti della legge regionale n. 34/1984 ed alla legge regionale n. 55/1990, che disciplinano le selezioni, in corso di svolgimento, per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, compresa la norma di cui all'art. 13 della citata legge regionale n. 55/1990.

4. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale, su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza - verificata l'esistenza di posti liberi nel ruolo di cui al precedente art. 1, una volta esperiti i concorsi interni per il passaggio alle qualifiche superiori del personale inquadrato nel ruolo del Consiglio nei limiti e per le qualifiche previsti dalla vigente normativa - richiede alla Giunta regionale l'indicazione di unità di personale disponibili per i posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche.

5. La Giunta regionale provvede entro il termine di 30 giorni e l'Ufficio di Presidenza delibera, previa valutazione delle singole posizioni, l'immissione nel ruolo del Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni.

6. Per i posti che rimangono vacanti, dopo l'esperimento delle procedure di cui ai precedenti commi e, comunque, nel caso la Giunta regionale non dia seguito alla richiesta del Presidente del Consiglio entro i previsti 30 giorni, l'Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 7
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.