LEGGE REGIONALE 2 maggio 1991, n. 5
Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 maggio 1991, n. 30)
Art. 1
(Ruolo del personale del Consiglio regionale)
1. Nell'ambito dell'organico regionale è istituito il ruolo del personale del
Consiglio distinto da quello della Giunta.
Art. 2
(Stato giuridico e trattamento economico)
1. Al personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 compete lo stato giuridico e il
trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il
personale regionale.
Art. 3
(Competenze)
1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo consiliare,
ivi comprese tutte le procedure concorsuali, nonché per gli atti
concernenti l'organizzazione degli uffici del Consiglio, le funzioni
attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta regionale
sono esercitate dal Presidente del Consiglio; quelle demandate alla Giunta
regionale e ai suoi componenti sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
"2. L'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale è autorizzato a definire e ad attuare, in
sede di contrattazione collettiva integrativa del CCNL, misure di gestione
flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze derivanti
dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio, nell'ambito
dell'utilizzazione del fondo istituito nel bilancio del Consiglio
regionale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la
produttività, tenendo anche conto dei risparmi derivanti dalla non
copertura dei posti della dotazione organica."
Art. 4
(Dotazione organica del ruolo del Consiglio)
1. La dotazione organica del ruolo del personale consiliare è stabilita, secondo i
contingenti di personale già fissati per il Consiglio regionale dall'art. 30 della legge
regionale n. 11/ 1987 e dall'art. 10 della legge regionale n. 55/1990,in complessive 265
unità così distribuite per qualifiche funzionali:
Dirigente superiore (II qualif. dirigenziale) n. 11
Dirigente (I qualif. dirig.) n. 16
Funzionario (VIII qualif.funz.) n. 32
Istruttore direttivo (VII qualif. funzionale) n. 28
Istruttore (VI qualif. funz.) n. 40
Esecutore (IV qualif. funz.) n. 55
Operatore (III qualif. funz.) n. 30
Ausiliario (II qualif. funz.) n. 45
Addetto alle pulizie (I qualifica funzionale) n. 8
2. Restano ferme le norme di cui all'art 28 della legge regionale n. 11/1987 ed all'art. 8
e relativo allegato A della legge regionale n. 55/1990 concernenti i settori e le
posizioni di ricerca del l'area funzionale "Affari del Consiglio regionale".
3. La dotazione organica del ruolo regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n.
11/1987 si riduce delle unità di personale, distinte per qualifica, corrispondenti al
ruolo del personale del Consiglio di cui al primo comma del presente articolo.
4. Fermo restando la dotazione organica complessiva di cui al primo comma del presente
articolo, presso la delegazione romana della Regione Calabria, è istituito un servizio
correlato del Consiglio regionale con il seguente contingente di personale:
Dirigente (I qualif. dirig.) 1
Funzionario (VIII qualif. funz.) 1
Istruttore (VI qualif. funz.) 1
Esecutore (IV qualif. funz.) 4
Operatore (III qualif. funz.) 2
Ausiliario (II qualif. funz.) 1
Art. 5
(Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio)
1. È ammesso il passaggio dall'uno allo altro dei ruoli regionali della Giunta e del
Consiglio, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.
2. Il passaggio è disposto con provvedi mento della Giunta regionale, previa richiesta
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta
a quello del Consiglio, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del
Consiglio a quello della Giunta.
3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del
Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della
Giunta.
Art. 6
(Norme finali e transitorie)
1. Tutti i dipendenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale alla data del
31 dicembre 1990, con provvedi mento di assegnazione definitiva agli uffici del Consiglio
stesso, sono inquadrati d'Ufficio nel ruolo consiliare.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio i fascicoli personali dei dipendenti di
cui al comma 1.
3. Anche dopo l'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi
integralmente, anche per i posti della seconda qualifica dirigenziale della area
funzionale del Consiglio regionale, le disposizioni di cui agli art. 42 e seguenti della
legge regionale n. 34/1984 ed alla legge regionale n. 55/1990, che disciplinano le
selezioni, in corso di svolgimento, per la copertura dei posti della seconda qualifica
dirigenziale, compresa la norma di cui all'art. 13 della citata legge regionale n.
55/1990.
4. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio
regionale, su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza - verificata l'esistenza di
posti liberi nel ruolo di cui al precedente art. 1, una volta esperiti i concorsi interni
per il passaggio alle qualifiche superiori del personale inquadrato nel ruolo del
Consiglio nei limiti e per le qualifiche previsti dalla vigente normativa - richiede alla
Giunta regionale l'indicazione di unità di personale disponibili per i posti vacanti
nelle corrispondenti qualifiche.
5. La Giunta regionale provvede entro il termine di 30 giorni e l'Ufficio di Presidenza
delibera, previa valutazione delle singole posizioni, l'immissione nel ruolo del Consiglio
regionale entro i successivi 30 giorni.
6. Per i posti che rimangono vacanti, dopo l'esperimento delle procedure di cui ai
precedenti commi e, comunque, nel caso la Giunta regionale non dia seguito alla richiesta
del Presidente del Consiglio entro i previsti 30 giorni, l'Ufficio di Presidenza provvede
ai sensi del precedente articolo 3.
Art. 7
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la
presente legge.