LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 22
Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 aprile 1990, n. 31)
Art. 1
(Oggetto del provvedimento)
1 I Comuni della Calabria si attengono, nell'esercizio delle funzioni amministrative
inerenti alle autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi
attribuite, dall'art 54, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 ai criteri stabiliti dal provvedimento in attuazione del disposto di cui allo
art. 52, lett. a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio
1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.
Art. 2
(Finalità delle funzioni comunali)
1 Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 1, i Comuni
predispongono i piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani
e periodici previsti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416 come sostituito
dall'art. 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987, in modo da conseguire le seguenti
finalità:
a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso
l'aumento dei punti vendita;
b) funzionale articolazione nel territorio della rete vendita;
c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.
Art. 3
(Ricognizione della situazione esistente)
1 I Comuni, al fine di predisporre i piani di cui all'art. 2:
a) suddividono il territorio comunale in 4 zone: centro urbano (zona I), zona intermedia
tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o
montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.
Sono esentati, fermo restando l'obbligo del piano, i Comuni con popolazione fino a 2.500
abitanti;
b) accertano il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro
ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio,
distinguendo tra esclusivi e promiscui;
c) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo quinquennio in ciascuna delle
predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:
- di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e
superficie territoriale della zona o settore e tra punti vendita e popolazione residente e
presente nella zona o settore;
- di localizzazione dei punti vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente
l'andamento delle nuove localizzazioni.
Art. 4
(Criteri per la predisposizione dei piani comunali)
1 I piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di
quotidiani e periodici, sono predisposti dai Comuni, privilegiando l'installazione dei
manufatti, in armonia con le previsioni degli strumenti urbani vigenti, nel rispetto dei
seguenti criteri:
1') nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento
valutato in funzione:
a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali di informazione, di
uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
d) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;
e) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in
ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dal le organizzazioni
degli editori, dei distributori e dei rivenditori.
2 In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un Comune, di una frazione di
Comune, ovvero di una circoscrizione comunale, non esistano punti di rivendita, il
Sindaco rilascia l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti tra
quelli indicati all'art. 10.
3 I Comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare
alle rivendite, al fine di meglio soddisfare le finalità di diffusione dei mezzi di
informazione, garantiscono la superficie più ampia, compatibilmente con gli altri
interessi di uso pubblico del suolo.
4 I Comuni inviano alla Regione Calabria la situazione dei punti vendita di quotidiani e
periodici esistente alla data di entrata in vigore della legge e comunicano entro il 31
gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.
Art. 5
(Procedura di approvazione dei piani comunali)
1 I piani di cui all'art. 2 sono adotta ti dai Comuni entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, delle
organizzazioni sindacali dei rivenditori, nonchè delle altre categorie che ne facciano
richiesta.
2 I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro 8 giorni dalla adozione e
sono tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.
3 Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo
comunale.
4 Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni
dalla data di inizio dell'affissione.
5 Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i
Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.
6 I Sindaci trasmettono alla Regione Calabria i piani approvati e le successive
variazioni.
7 Qualora entro il termine di cui al I comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione
del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede entro
6 mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.
Art. 6
(Autorizzazione)
1 L'attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la
specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come
sostituito dall'art.7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987.
2 L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici è rilasciata
esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori
merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle
persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
3 L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal
titolare o dai suoi familiari o parenti od affini di terzo grado. È consentita la
collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.
4 L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per
malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.
5 In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento
temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di
altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le
modalità di svolgimento dell'attività di vendita.
6 Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e
di distribuzione possono provvedere direttamente.
7 Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra
con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati
controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la
continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o
dello infortunio.
8 Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono
tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'art. 14,
ultimo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'art. 7, legge n. 67
del 25 febbraio 1987.
Art. 7
(Domande)
1 Chiunque intenda esercitate l'attività di rivendita in posti fissi ottimali di
quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui
all'art. 6, al Sindaco del Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività
stessa.
2 Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età
b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
c) essere iscritto nel registro esercente il commercio;
d) avere la residenza nel Comune ove intende svolgere l'attività
e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di
quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;
f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze
altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente
se non dimostri di possedere il detto requisito;
g) non essere iscritto in albi professionali;
h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel
territorio comunale nel quinquennio precedente.
3 La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro 90
giorni dalla sua presentazione
Art. 8
(Autorizzazione a carattere stagionale)
1 Nelle località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici
potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.
2 La validità di tali autorizzazioni a carattere stagionale è limitata ad un periodo non
superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno solare.
Art. 9
(Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei
punti fissi ottimali di vendita.)
1 Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e
quelle stagionali previste dall'art. 8 attenendosi alle seguenti priorità:
a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino
disponibilità numerica in base ai piani comunali;
b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da
allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno 12 mesi in modo
continuativo;
c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da
allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità grave nel settore delle
rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un
punto di vendita continuativamente per almeno un anno.
2 A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Art. 10
(Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita)
1 Qualora non vengano presentate, domande di autorizzazione in numero sufficiente a
coprire punti fissi localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla
vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.
2 Le autorizzazioni di cui al I comma sono sostitutive di quelle per i punti fissi
ottimali di vendita individuati dai piani comunali e sono rilasciate nelle immediate
adiacenze del punto fisso ottimale da esse sostituite.
3 In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:
a) libreria;
b) rivendita di tabacchi;
c) esercizi della grande distribuzione
4 A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
5 In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla
vendita di quotidiani e periodici decade ed il Comune può, ove ricorrono le condizioni,
rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente art. e dell'art. 6.
Art. 11
(Deroghe alle autorizzazioni)
1 Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei parti ti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o
associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate. Per la vendita ambulante di
quotidiani di partito sindacali e religiosi, che ricorrano al l'opera di volontari a scopo
di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi di società
editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essa editi;
b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori,
distributori ed edicolanti;
d) per la vendita di quotidiani su prenotazione in alberghi e pensioni quando essa
costituisce un servizio ai clienti
Art. 12
(Subingrosso)
1 Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o
mortis causa comporta la volturazione della autorizzazione, sempre che sia provato al
Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'art.7
Art. 13
(Trasferimento)
1 Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della
stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano
comunale previa autorizzazione del Comune stesso.
2 Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza
maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita
ricercando altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del
punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita
localizzati dal piano.
Art. 14
(Revoca dell'autorizzazione amministrativa)
1 Il Sindaco procede alla revoca della autorizzazione qualora il titolare:
a) non attivi l'esercizio di rivendita entro 6 mesi dalla data di rilascio
dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause
di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e che per tali cause abbia ottenuto dal
Comune eventuali proroghe;
b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;
c) perda uno dei requisiti previsti nell'art. 7 di cui alla presente legge;
d) affidi in gestione la rivendita successivamente alla data prevista dallo art. 14 della
legge n. 416 del 5 agosto 1981, modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67
salvi i casi previsti nella presente legge ai capoversi 3 e 4 dell'art. 6.
e) qualora il titolare non la eserciti per un periodo di 180 giorni.
Art. 15
(Sanzioni)
1 In caso di violazione della vigente normativa in materia nonchè delle direttive
contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dallo art. 39 della legge
11 giugno 1971, n. 426 modificata con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 60.
Art. 16
(Orari, turni di riposo e ferie)
1 I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle Associazioni e delle
Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 5 apposito calendario di orari di apertura, dei
turni di chiusura domenicali e festivi nonchè dei turni di chiusura per ferie, tali da
garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti in ciascuna zona. Nei
periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di
vendita aperto più vicino.
Art. 17
(Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa)
1 Per agevolare i costi di servizio per i punti di vendita esistenti in zone disagiate o
l'attivazione ove non esistono, la Regione contribuirà alle spese di trasporto del
prodotto stampa, che sono determinate, con apposito stanziamento in bilancio, e verificate
con le Organizzazioni Sindacali di categoria e dalle associazioni interessate.
Art. 18
(Mutui agevolati)
1 Per consentire l'ammodernamento delle attrezzature di vendita ed il rinnovamento dei
manufatti la Regione predispone l'accesso ai mutui agevolati, che saranno concessi per un
periodo non inferiore ad anni 5, e non superiore ad anni 15, alle condizioni e con i
benefici previsti dalla legge regionale n.26/ 87. Il tasso di interesse agevolato non
può essere inferiore a quello previsto dalla legge n. 517/1975 (credito agevolato sul
commercio).
2 Le proposte per l'accesso ai mutui sa ranno esaminate da una apposita commissione
composta da un rappresentante del l'Ente Provincia, da un rappresentante del Comune in cui
risiede il richiedente il mutuo, un rappresentante degli editori ed un rappresentante
sindacale designato tra le Organizzazioni Sindacali di categorie più rappresentative a
livello regionale.
Art. 19
(Norme transitorie)
1 Ai fini e per gli effetti dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono
intendersi coloro che sono titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore
della legge 5 agosto 1981, n. 416, veniva svolta attività di vendita dei quotidiani e
periodici.
2 Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche
coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua,
alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche senza titolo
autorizzativo.
3 Decorso il termine di due anni fissato dall'art. 28, II comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 apri le 1982, n. 268, senza che i titoli di rivendite di
quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti
necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore
attività di vendita.
4 Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei
requisiti previsti dallo art. 7 e con la priorità stabilita dal l'art. 9 della legge. Le
autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto previsto dall'art. 4 sentite le
rappresentanze delle associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 5. Trascorsi 30 giorni
dal ricevimento della richiesta il parere si intende favorevole.