(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1988, n. 5
Norme in materia di bonifica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 marzo 1988, n. 14)

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge definisce gli scopi dell'attività di bonifica nella regione, stabilisce le azioni e gli interventi mediante i quali essa si realizza e disciplina il funzionamento degli organismi che devono attuarla.

Capo I
PIANI DI BONIFICA

Art. 2
(Opere pubbliche di bonifica)

1. Sono opere pubbliche di bonifica gli interventi finalizzati alla difesa, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica classificati al successivo articolo 14.

Art. 3
(Piano regionale per la bonifica)

1. Gli indirizzi generali da eseguire per il conseguimento delle finalità della bonifica nella Regione sono definiti da un piano regionale per la bonifica e l'irrigazione da approvarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 4
(Programmi poliennali)

1. Fino a quando non sarà adottato il piano di cui al precedente articolo,gli interventi di bonifica sono attuati in base a programmi poliennali approvati dal Consiglio regionale su proposta del la Giunta.

Art. 5
(Piani comprensoriali di bonifica)

1. Per ciascun comprensorio delimitato deve essere redatto a cura dei consorzi sentiti gli Enti locali interessati, il piano comprensoriale di bonifica coordinato con gli altri piani e programmi di assetto e sviluppo del territorio.

2. Il piano è formulato sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui al precedente articolo 3, se già approvato dal Consiglio.

Art. 6
(Contenuti del piano comprensoriale di bonifica)

1. Il piano comprensoriale di bonifica contiene l'indicazione degli interventi incentivi e vincoli necessari alla tutela, all'assetto ed allo sviluppo del territorio rurale.

2. In particolare deve tendere ad assicurare:

- la conservazione e la razionalizzazione del suolo;

- la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua e delle reti idrauliche di colo ad esclusione dei bacini interregionali di cui al D.P.C.M. 22 novembre 1977;

- la tutela e la utilizzazione delle risorse idriche;

- la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi;

- lo sviluppo delle comunicazioni al servizio dell'agricoltura.

3. A tal fine, il piano delimita:

- le aree la cui utilizzazione debba comunque essere limitata a causa delle condizioni idrauliche e geologiche, stabilendo idonei coefficienti per le diverse utilizzazioni possibili;

- le zone che hanno una lata suscettività per le produzioni agricole di qualità pregevole e comunque di rilevante interesse economico; ed indica:

- le opere pubbliche di bonifica;

- le altre azioni occorrenti per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo per cui è predisposto.

4. I piani comprensoriali di bonifica dovranno inoltre indicare le opere direttamente connesse alle finalità e funzionalità delle opere pubbliche, di interesse particolare dei singoli fondi

5. Queste ultime opere sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi fruendo del contributo pubblico nella misura prevista dalla legge.

Art. 7
(Modalità di approvazione dei piani comprensoriali)

1. Il piano comprensorio di bonifica è pubblicato mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo dei Comuni interessati.

3. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del predetto avviso gli interessati possono prendere visione del piano.

4. Le osservazioni devono essere presentate al Consorzio di Bonifica che ha redatto il piano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il Consorzio provvederà a trasmettere al Presidente della Giunta regionale le predette osservazioni unitamente alle proprie controdeduzioni.

6. La raccomandata deve essere spedita entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma.

7. Il piano, su proposta della Giunta regionale, è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 8
(Revisione dei piani di bonifica)

1. I piani comprensoriali hanno vigore a tempo indeterminato; possono tuttavia essere modificati dagli stessi Consorzi di bonifica anche su proposta delle Province, delle Comunità montane dei Consorzi dei Comuni interessati.

2. Le proposte di revisione seguono le stesse procedure di cui al precedente articolo.

Capo II
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO  DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA

Art. 9
(Programmi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica si provvede sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

2. Gli enti consegnatari e gestori delle opere avanzano all'Assessorato all'Agricoltura, entro il mese di novembre di ogni anno, le richieste di intervento, accompagnandole con le relative perizie

3. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.

4. Le singole perizie incluse nel programma di cui ai comma precedenti, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta e la loro esecuzione è affidata all'ente presentatore secondo le condizioni e norme fissate in apposito disciplinare.

Art. 10
(Concorso regionale nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, gli oneri di manutenzione di cui al precedente articolo sono a totale carico della Regione.

2. Dopo la dichiarazione di compimento, la misura del concorso regionale nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica, ad esclusione delle opere idrauliche, di navigazione interna e stradali che restano a totale carico del bilancio regionale, è fissata con legge regionale.

Art. 11
(Pronti interventi)

1. Nei casi in cui un intervento manutentorio debba essere attuato con urgenza tale da non consentire la tempestiva presentazione ed approvazione delle perizie, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, su richiesta dell'ente interessato, potrà autorizzare l'impegno dei fondi programmati nei limiti di lire centomilioni per ogni intervento.

2. L'ente concessionario, entro quindici giorni dal telegramma di autorizzazione dovrà presentare all'Assessorato predetto il processo verbale del sopralluogo effettuato prima dell'inizio dei lavori congiuntamente al funzionario regionale delegato e la perizia giustificativa dei lavori di cui sia stata iniziata l'esecuzione.

Art. 12
(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici e di mantenere il contributo degli utenti entro limiti di sopportabilità, la Regione concorre nelle spese di esercizio e manutenzione degli impianti.

2. Alla concessione dei contributi regionali si provvede sulla base di perizie annuali proposte dagli enti interessati entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce lo esercizio irriguo.

3. Le perizie sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

4. La loro esecuzione è affidata all'en te presentatore secondo condizioni e norme fissate in apposito disciplinare

5. L'importo dei contributi concessi potrà essere erogato in favore dell'ente con le seguenti modalità:

- 50% dopo l'approvazione della perizia

- 50% dopo che i lavori e le forniture abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della perizia.

Art. 13
(Progettazione ed esecuzione opere pubbliche di bonifiche)

1. Per la progettazione e la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica la Regione si avvale dei Consorzi di Bonifica, sentiti gli enti locali interessati.

2. Al consorzio di bonifica che esegue le opere restano affidati la manutenzione e l'esercizio delle stesse.

Capo III
COMPRENSORI DI BONIFICA

Art. 14
(Delimitazione dei comprensori di bonifica)

1. La Regione, con propria legge, entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta di delimitazione di cui al successivo articolo 40, provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica includendovi i territori compresi nei bacini idrografici interessati alla irrigazione, sia in atto che programmate, nonché le aree di valorizzazione agricola connesse.

2. Tali delimitazioni saranno effettuate tenendo conto della necessità di attua re interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità.

3. I Comuni, le Comunità montane, le Province ed i Consorzi di Bonifica operanti nella Regione,saranno chiamati ad esprimere il loro parere sulla proposta di delimitazione deliberata dalla Giunta regionale.

4. Il parere deve pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di trasmissione della pro posta, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

Capo IV
DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 15
(Consorzi di Bonifica)

1. I Consorzi di Bonifica, persone giuridiche pubbliche a termine dell'articolo 862 C.C. sono retti da uno statuto deliberato dal Consiglio dei delegati di cui al successivo art.20 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del la Giunta stessa.

2. La Giunta regionale ha facoltà di restituire per riesame il deliberato del Consiglio dei delagati al fine di rendere i singoli statuti aderenti ai principi fissati dalla presente legge e da al tre norme di legge o regolamento ovvero per dare agli statuti uniformità sul piano regionale.

Art. 16
(Riordino dei Consorzi)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli enti locali ed i consorzi interessati,sarà attuato un riordino dei Consorzi ed una revisione dei loro perimetri mediante fusione e/o rettifica degli attuali limiti, in modo da adeguare le strutture consortili alla nuova classificazione dei comprensori e da costituire organismi efficienti e funzionali al nuovo ruolo consortile.

2. Le proposte di delimitazioni dei peri metri dei consorzi sono pubblicate ed approvate con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'articolo 7 per il piano comprensoriale di bonifica.

Art. 17
(Uffici e servizi comuni)

1. I Consorzi, per motivi di efficienza e di economicità di gestione, possono proporre alla Regione l'istituzione o la soppressione di uffici o servizi comuni.

2. In mancanza di proposte da parte dei consorzi e nell'ambito di una razionalizzazione generale dei servizi comuni, la Regione vi provvede d'ufficio.

3. I provvedimenti di cui ai commi prece denti vengono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione alla Giunta stessa.

Art. 18
(Organi dei consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono amministrati dai seguenti organi, il cui funzionamento è disciplinato dallo Statuto:

- Assemblea dei consorziati;

- Consiglio dei delegati;

- Deputazione amministrativa;

- Presidente;

- Collegio dei revisori dei conti.

Art. 19
(Assemblea dei consorziati e modalità di elezione del Consiglio)

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonché dagli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

2. Per le elezioni del Consiglio ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

3. Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in tre sezioni. Alla prima sezione sono assegnati i minori contribuenti fino alla concorrenza del primo terzo della contribuenza complessiva; alla seconda i minori contribuenti non appartenenti al la prima sezione fino alla concorrenza del secondo terzo della contribuenza complessiva; alla terza sezione tutti gli altri. Ad ogni sezione è attribuito un terzo dei consiglieri da eleggere

4. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione.

5. Lo Statuto stabilirà ogni altra modalità per l'esercizio del diritto di voto, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle minoranze.

Art. 20
(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è costituito da 15 componenti elettivi e da 5 componenti di diritto. Sono componenti elettivi quelli eletti dall'assemblea del proprio seno. Sono componenti di diritto:

a) tre rappresentanti dei Comuni;

b) il rappresentante della Regione;

c) il rappresentante del personale.

2. I rappresentanti di cui alla lettera a) saranno designati dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada per almeno un decimo nel perimetro consortile, in apposita riunione da convocarsi a cura del Sindaco del Comune che ha la maggiore superficie consorziata.

3. Il verbale della riunione sarà redatto dal Segretario del Comune del cui territorio ha luogo l'adunanza.

4. Il rappresentante della Regione sarà designato dalla Giunta regionale.

5. Il rappresentante del personale sarà designato a scrutinio segreto, dall'assemblea dei dipendenti.

6. Le designazioni anzidette dovranno essere fatte al Consorzio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni. Trascorso tale termine il Consiglio potrà utilmente funzionare e deliberare anche se nessuna designazione sia pervenuta.

7. Sono comunque valide le designazioni che perverranno anche oltre il termine. È ammessa la revoca e la sostituzione dei componenti di diritto del Consiglio

8. Il Consiglio dura in carica 5 anni.

Art. 21
(Elezione del Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa)

1. I membri del Consiglio eletti dalla Assemblea, da convocarsi in apposita riunione dal Presidente uscente entro 15 giorni dalla notifica alla Presidenza della Giunta regionale dei risultati delle elezioni, con separate votazioni eleggono nel loro seno il Presidente del Consorzio e tre membri della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

Art. 22
(Composizione della Deputazione Amministrativa)

1. La Deputazione è formata:

- dal Presidente;

- dal Vice Presidente e dagli altri due componenti eletti dal Consiglio;

- dal rappresentante della Regione.

Art. 23
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio tra non consorziati.

2. I membri effettivi devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti o tra persone di particolare competenza in materia amministrativa e contabile.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto dal Collegio medesimo scegliendo fra i membri effettivi che hanno diritto al voto.

4. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dallo Statuto.

Art. 24
(Impugnazione dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro 30 giorni decorrenti dal l'ultimo giorno di pubblicazione.

2. Per la sospensione delle deliberazioni di cui al comma precedente, per l'istruttoria e la decisione del ricorso in opposizione, si applicano le disposizioni contenute nel capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

 4. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo, nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Capo V
COMITATO REGIONALE PER LA BONIFICA E COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI  CONSORZI

Art. 25
1. Comitato regionale per la bonifica

2. È istituito presso l'Assessorato Agricoltura il Comitato regionale per la bonifica.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, per un quinquennio e comunque non oltre la durata della legislatura.

4. È presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o, per sue espressa delega, da un dipendente regionale componente del Comitato.

5. È composto:

- dal responsabile del servizio bonifica ed irrigazione dell'Assessorato Agri coltura;

- dal responsabile del servizio di controllo sugli Enti sub-regionali in agricoltura;

- da un dirigente dell'Assessorato dell'Agricoltura laureato in scienze agrarie ed esperto in materia di bonifica ed irrigazione;

- da un dirigente dell'Assessorato ai Lavori Pubblici laureato in ingegneria idraulica;

- da un dirigente dell'Assessorato all' Urbanistica ed all'assetto del territorio;

- da un dirigente dell'Assessorato alla Programmazione;

- da un dirigente della Ragioneria regionale;

- da un dirigente dell'Ufficio Legale regionale;

- da un esperto designato dal Comitato regionale di Coordinamento dei Dottori in scienze agrarie ed in scienze forestali;

- da un esperto designato dall'Unione regionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari;

- da un esperto designato dalla organizzazione regionale dell'UNCEM.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore ad "Esperto".

7. Il funzionamento del Comitato regionale per la bonifica è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 26
(Funzioni del Comitato regionale per la bonifica)

1. Il Comitato regionale per la bonifica dà parere consultivo non vincolante comunque obbligatorio sui seguenti argo menti:

- piano di bonifica;

- programmi poliennali;

- delimitazione dei comprensori di bonifica;

- delimitazione dei perimetri consortili;

- regolamenti in materia di bonifica ed irrigazione;

- statuti e regolamenti dei Consorzi di bonifica;

- ogni altro argomento che attenga all' organizzazione ed all'economia della bonifica.

2. Il Comitato regionale per la bonifica svolge altresì le funzioni già attribuite alle competenze dei soppressi comitati provinciali per la bonifica integrale istituiti dall'articolo 6 del Decreto Legge 18 novembre 1929,n.2071 convertito nella legge 31 marzo 1930,n. 279.

Art. 27
(Commissione di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica)

1. È istituita, presso l'Assessorato al l'Agricoltura la Commissione di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura ed è composta dai seguenti dipendenti:

- il Segretario Generale della Giunta regionale;

- il Responsabile dell'Ufficio Legale della Regione;

- il Responsabile della Ragioneria regionale;

- il Responsabile del servizio che presiede alle attività di bonifica ed irrigazione;

- il Responsabile del servizio di controllo sugli atti degli Enti sub-regionali in agricoltura con funzione anche di Segretario;

- un Dirigente dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 28
(Approvazione dei regolamenti di amministrazione dei Consorzi di bonifica)

1. Le deliberazioni dei Consorzi di bonifica concernenti i regolamenti di amministrazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 29
(Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica)

1. Sono sottoposte al visto di legittimità della Commissione di controllo di cui all'articolo 27 le deliberazioni dei Consorzi di bonifica aventi per oggetto:

a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;

b) il rendiconto consuntivo;

c) la contrazione dei prestiti;

d) le assunzioni di personale nelle forme di legge per la esecuzione in amministrazione diretta di opere in concessione;

e) le determinazioni degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;

f) l'autorizzazione a stare in giudizio

g) l'affidamento di incarichi a liberi professionisti;

h) la recezione dei contratti collettivi di lavoro.

2. Limitatamente alle deliberazioni concernenti gli argomenti di cui ai punti a) e b), il controllo della Commissione si esercita anche sul merito.

3. Nei casi di urgenza, l'autorizzazione a stare in giudizio può essere data con provvedimento immediatamente esecutivo dal Presidente del Consorzio.

4. Il provvedimento cessa di avere efficacia dal momento della mancata ratifica da parte dell'organo collegiale competente a termini di statuto,ovvero dal momento dell'annullamento della deliberazione di ratifica da parte della Commissione di controllo.

5. Di tutte le altre deliberazioni dei Consorzi, va trasmessa copia alla Commissione di controllo contestualmente alla pubblicazione e comunque entro sette giorni dalla loro adozione. In mancanza, le deliberazioni perdono efficacia fin dall'inizio.

6. Se dall'esame di tali deliberazioni la Commissione rilevi irregolarità, ne sospende l'esecuzione e ne riferisce al la Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 30
(Provvedimenti consortili esecutivi per decorrenza di termine)

1. Le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente divengono esecutive se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 (venti) giorni della loro ricezione, con provvedimento motivato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi.

2. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma la Commissione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

3. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Art. 31
(Modalità del funzionamento del Comitato regionale per la bonifica e della Commissione di controllo)

1. Il Comitato regionale per la bonifica e la Commissione di controllo degli atti del Consorzio sono convocati dal Presidente.
 

2. Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi, o in caso di urgenza di almeno 24 ore.

3. Per la validità delle adunanze è necessario la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presidenti.

5. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Capo IV
TRASFERIMENTO ALLE COMUNITÀ MONTANE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA MONTANA

Art. 32
(Soppressione dei Consorzi di bonifica montana)

1. I Consorzi di bonifica montana operanti nella Regione e costituiti a norma dell'articolo 16 della legge 25 luglio 1952, n.991, sono soppressi.

2. Contestualmente cessano di esercitare le funzioni di bonifica montana e di forestazione l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.C.) e gli altri enti delegati ai sensi della citata legge n.991/1952 e dell'articolo 662 del R.D. 13 febbraio 1933,n.215 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le funzioni di bonifica montana esercitate dai Consorzi di bonifica montana da quelli di bonifica integrale e dall' E.S.A.C. sono trasferite, nelle more dell'approvazione della legge sul riordino delle autonomie locali, alle Comunità montane che le esercitano su tutto il territorio di loro competenza entro i limiti stabiliti dalla legge e dai rispettivi statuti.

4. Limitatamente al Consorzio di Bonifica Montana del Monte Poro, il cui territorio non è attribuibile ad alcuna Comunità Montana, le funzioni ed il personale sono trasferiti, nelle more della revisione dei perimetri di cuiall'art. 16 della presente legge, ai Consorzi di Bonifica Raggruppati".

Art. 33
(Trasferimento di funzioni)

1. Nel caso in cui, dopo l'approvazione delle nuove delimitazioni dei perimetri vi siano funzioni di bonifica montana ricadenti in territori non compresi in Comunità montane, le stesse vengono assegnate alle Comunità montane limitrofe.

Art. 34
(Nomina commissari liquidatori)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvederà con proprio decreto,al la nomina di commissari per la liquidazione dei soppressi Consorzi di bonifica montana.

2. I Commissari, da scegliersi tra i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, curano tutti gli atti necessari per la liquidazione dei soppressi enti ed in particolare compiono la ricognizione dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali degli enti soppressi, rassegnando al Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla notifica del decreto di nomina,un rapporto sui risultati degli accertamenti compiuti, in conformità alle indicazioni contenute nel decreto stesso.

3. Per gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 32, negli stessi termini e con analoghe modalità, vengo no nominati commissari straordinari per l'accertamento dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali limitatamente alle funzioni di bonifica montana

4. Le attività di liquidazione da parte dei commissari dovranno concludersi entro sei mesi dalla notifica del decreto di nomina.

Art. 35
(Procedure)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del rapporto commissariale, con proprio decreto trasferisce alle Comunità montane interessate, sentiti i rispettivi presidenti, tutti i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali sia degli enti soppressi sia degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 32.

2. Dalla data di emissione del decreto di cui al comma precedente, le Comunità montane esercitano a tutti gli effetti le funzioni ed i compiti loro trasferiti, assumendo la titolarità dei rapporti giuridici.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni in carica dei Consorzi di bonifica montana e, per quanto attiene alle funzioni di bonifica montana, degli altri enti di cui al precedente articolo 32, non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva approvazione della Giunta regionale.

Art. 36
(Trasferimento di funzioni a più Comunità montane)

1. Qualora il Consorzio di bonifica montana operi in zone ricadenti in più Comunità montane, le sue funzioni sono trasferite alle Comunità montane secondo la loro competenza territoriale.

2. La regolazione tra gli enti interessa ti dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di soppressione.

Art. 37
(Gestione congiunta dei servizi)

1. Su conforme parere della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate, il Presidente della Giunta regionale potrà disporre la gestione congiunta dei servizi di bonifica montana di più Comunità limitrofe quando il comprensorio di bonifica montana e del relativo Consorzio si estenda sul territorio di due o più Comunità e sullo stesso comprensorio sia operante un solo Consorzio di bonifica montano dotato di organizzazione tecnico-amministrativa funzionalmente non divisibile. In tal caso la gestione congiunta dei servizi di bonifica montana sarà disciplinata da apposito regolamento deliberato dalle Comunità interessate.

Art. 38
(Patrimonio personale)

1. Il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato con provvedimenti formali in base ai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti da Consorzi di bonifica,in servizio al 31 dicembre 1986, " e quello assunto a seguito dell'espletamento e superamento delle prove relative ai concorsi le cui procedure siano state avviate prima del 31 dicembre 1986," che abbia prestato servizio continuativo fino all'entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra situazione giuri dica attiva o passiva dei soppressi Consorzi di bonifica montana e, per la par te afferente alla bonifica montana, degli altri enti di cui al precedente art 32 sono trasferiti alle Comunità monta ne competenti per territorio.

2. Al personale trasferito ai sensi del comma precedente sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione o, in mancanza, per il personale regionale.

3. Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno "ad personam", pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

4. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che al momento della soppressione presti la propria opera presso il Consorzio di bonifica montana, passa alla Comunità montana competente per territorio e rimane alle dipendenze di quest'ultima fino alla scadenza del termine previsto nel contratto medesimo.

5. Il rapporto lavorativo del personale trasferito ai sensi del comma precedente ed ogni obbligazione derivante dal cessato rapporto di lavoro con i Consorzi soppressi continuamente con gli enti stessi che salvaguardino la qualifica professionale, il trattamento normativo ed economico preesistente.

Capo VII
NORME TRANSITORIE E VARIE

Art. 39
(Criteri di riparto quote di partecipazione dei privati al costo delle opere pubbliche di bonifica)

1. I criteri di ripartizione tra i beneficiari delle spese per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione sono pubblicati mediante deposito, per estratto, nell'Albo dei Comuni territorialmente interessati per la durata di trenta giorni.

2. Dell'avvenuto deposito viene data notizia anche mediante avviso nel B.U.R.. Nei trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare all'Assessorato all'Agricoltura le proprie osservazioni.

3. I criteri sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

4. Gli oneri a carico dei consorziati nelle spese di gestione dei Consorzi di bonifica sono da questi imposti in base a piani annuali da riparto, allegati al bilancio di previsione e contestualmente approvati.

5. La riscossione avviene mediante ruoli di contribuenza resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza.

Art. 40
(Nomina dei commissari straordinari)

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R. i Consorzi dovranno provvedere a formulare le proposte di delimitazione dei propri nuovi perimetri ed entro novanta giorni decorrenti dalla data della loro approvazione dovranno procedere:

a) all'adeguamento degli statuti vigenti alle norme contenute nella presente legge secondo lo schema che sarà diramato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura;

b) a convocare l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio.

2. In caso di mancato rispetto di uno dei termini di cui al presente articolo la Giunta regionale provvederà allo scioglimento delle amministrazioni inadempienti ed alla nomina di commissari che, negli stessi termini, provvederanno agli adempimenti di cui ai commi precedenti.

3. La Regione provvederà a nominare commissari, per le stesse finalità di cui al comma precedente, anche nel caso in cui, dopo l'avvenuta nuova perimetrazione, non dovesse esserci coincidenza territoriale delle nuove situazioni rispetto a quelli preesistenti.

Art. 41
(Partecipazione della Regione alla spesa per i servizi pubblici di bonifica)

1. Nella fase straordinaria di costruzione delle principali opere di bonifica, al fine di garantire la corretta esecuzione dei programmi e di evitare che siano superati i limiti di sopportabilità della contribuenza a carico degli immobili soggetti ad obblighi di bonifica, la Regione potrà concorrere nella spesa per il funzionamento dei servizi di bonifica in misura non eccedente il 30 per cento del suo ammontare risultante dal bilancio e ritenuta ammissibile a contributo in relazione alle strette finalità.

2. Non sono ammesse a contributo le spese facoltative e di rappresentanza e le spese per il personale per la parte eccedente i trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il contributo è concesso, a domanda dell'Ente, con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

4. Alla sua erogazione si provvede fino al 70 per cento nel corso dell'esercizio cui il contributo si riferisce e per il residuo importo in base alle risultanze del conto consuntivo approvato.

Art. 42
(Approvazione dei progetti di opere pubbliche di bonifica)

1. I progetti e le perizie concernenti opere pubbliche di bonifica sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per i progetti e le perizie di importo superiore ai 700 milioni il decreto sarà emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. È prescritto, in ogni caso, il parere del Comitato regionale per la bonifica.

Art. 43
(Vigenza dei comprensori esistenti fino all'approvazione dei nuovi perimetri)

1. Fino a quando non saranno definiti i perimetri ed i nuovi comprensori e dei Consorzi, restano in vigore a tutti gli effetti quelli esistenti.

Art. 44
(Assunzione a carico della Regione degli oneri gravanti sui territori declassificati)

1. Gli oneri consortili che, in base ai criteri di reparto vigenti alla data di approvazione della presente legge fanno carico ai territori che verranno scorporati dai comprensori di bonifica a seguito del riordino previsto dal precedente articolo 16, saranno assunti a carico del bilancio regionale con modalità e tempi da fissare con successivo provvedimento.

Art. 45
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 600 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n.1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 che viene ridotta di pari importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 2231102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione "Spese per la soppressione dei Consorzi di bonifica montana e per il trasferimento alle Comunità montane delle relative funzioni" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 600 milioni.

3. Ai fini degli interventi di cui agli articoli 10,12 e 41 della presente legge, la copertura finanziaria sarà assi curata successivamente con apposita normativa.

4. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.281 - sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.