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storico)
LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 4
Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra
uomo e donna.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio 1987, n.6)
Art. 1
1. È istituita presso il Consiglio regionale della Calabria la commissione
regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, con
l'obiettivo di promuovere l'effettiva uguaglianza rimuovendo le discriminazioni ed ogni
ostacolo di fatto limitativo della parità, in conformità all'articolo 3 della
Costituzione Italiana.
Art. 2
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la commissione
svolge le seguenti funzioni:
a) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in ambito
regionale; raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile;
b) manifesta di propria iniziativa o a richiesta il proprio orientamento in or
dine alle iniziative legislative e normative in genere riguardanti diretta mente o
indirettamente la condizione della donna; suggerisce le opportune ed eventuali modifiche
alla disciplina legislativa regionale che interessa le donne, in particolare in materia di
lavoro, sanità, servizi sociali, educazione comunicazione di massa famiglia, diritti
civili, al fine, di conformarla all'obiettivo di uguaglianza sostanziale;
c) promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione femminile
contribuendo all'elaborazione ed alla verifica di codici di comportamento diretti sia a
specificare le regole di condotta conformi agli obiettivi della parità di diritti e di
opportunità, sia ad individuare e rimuovere le manifestazioni, anche indirette, di
discriminazione;
d) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso al lavoro ed a
concentrare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne;
e) riferisce sull'applicazione da parte degli enti pubblici e privati delle
normative di parità e in particolare di quelle afferenti il lavoro e la sicurezza
sociale;
f) promuove e assicura una adeguata presenza femminile nelle nomine di
competenza regionale.
Art. 3
1. La commissione è eletta dal Consiglio regionale con le modalità previste
dalla normativa regionale vigente.
2. È composta da tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e
donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, giuridico,
culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile.
3.
"E’ altresì componente a tutti gli
effetti della Commissione la Consigliera o il Consigliere regionale di parità,
nominato a norma dell'art. 47, comma 1, della legge 17.05.1999 n. 144".
Art. 4
1. La commissione dura in carica tre anni ed elegge a maggioranza assoluta una
Presidente ed una Vicepresidente.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione si avvale del
supporto organizzativo e burocratico del Consiglio regionale.
Art. 5
1. La commissione opera in piena autonomia adottando una propria organizzazione
interna, con articolazione in sezioni o gruppi di lavoro e l'eventuale apporto di esperti
disponibili per qualunque forma di collaborazione.
Art. 6
1. La commissione invia entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente del
Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività
svolta corredata da osservazioni e proposte.
2. La relazione è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale entro
successivi trenta giorni per l'esame e l'adozione degli eventuali conseguenti
provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della
Giunta.
3. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7
1. La commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge e per le successive
rinnovazioni entro lo stesso termine decorrente dalla scadenza di cui all'art. 4.
"2. Le indennità di carica, i
gettoni di presenza, il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese, spettanti ai componenti la Commissione, sono stabiliti con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.";
"3. Gli emolumenti di cui al precedente comma decorrono dalla data
di insediamento della Commissione.".
Art. 8
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per
l'anno 1987 in lire 50 milioni, si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con l'istituzione di un apposito capitolo
di bilancio sulla previsione di spesa per l'anno 1987, con la denominazione "Spese
per promuovere l'effettiva uguaglianza dei diritti e pari opportunità tra uomo e
donna".
2. Per gli esercizi successivi la spesa occorrente sarà determinata con la
legge di approvazione di bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l' accompagna.