(Vedi testo storico)
 
LEGGE REGIONALE 11 agosto 1986, n. 34
Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 ag. 1986, n. 49)

(Legge abrogata -  a decorrere dal 1 gennaio 2000 - dall'art. 37 bis della L.R.14/2000)

( - n.d.w.-Restano fermi le obbligazioni di carattere pluriennale, eventualmente assunte ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, per mutui o limiti di impegno già autorizzati e regolarizzati al 31.12.1999, fino alla loro completa estinzione ed i contributi eventualmente già concessi ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, purché siano stati assunti al 31.12.1999 impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti beneficiari e sia stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto a finalità regionale, vigente per il periodo di programmazione 1994-1999).