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(Vedi testo storico)
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- LEGGE REGIONALE 11 agosto 1986, n. 34
- Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 ag. 1986, n. 49)
(Legge abrogata - a decorrere dal 1
gennaio 2000 - dall'art. 37 bis della L.R.14/2000)
( - n.d.w.-Restano
fermi le obbligazioni di carattere pluriennale, eventualmente assunte ai
sensi della normativa di cui al precedente comma 1, per mutui o limiti di
impegno già autorizzati e regolarizzati al 31.12.1999, fino alla loro
completa estinzione ed
i contributi eventualmente già concessi ai sensi della
normativa di cui al precedente comma 1, purché siano stati assunti al 31.12.1999 impegni
giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti beneficiari e sia stata rispettata
l'intensità del relativo regime di aiuto a finalità regionale, vigente per il periodo di
programmazione 1994-1999).