LEGGE REGIONALE 11 luglio 1986, n. 28
Ricezione turistica all'aria aperta.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 giugno 1986, n. 43)

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi-camping, in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983.

2. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

3. Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

4. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernotta mento.

5. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

6. Sono villaggi-camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non pi&ugravedell'80% dei posti equipaggio.

7. L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, di mora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

8. I complessi turistici di cui al presente art. possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

9. Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

10. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

11. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purchè la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri 100 ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

12. È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonchè consentite di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonchè sugli arenili.

13. I complessi di cui al presente art. devono possedere i requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 2
(Norme urbanistiche e concessione edilizia)

1. I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

2. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi del la legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

4. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2' e 3' comma del presente art., può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

5. In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

6. Le aree di cui al 2' comma del presente art. e quelle relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

7. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge n. 326 del 28 marzo 1958, insistono su un'area del lo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi alla aria aperta.

8. In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% del la superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

9. In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

10. Entro otto giorni dalla scadenza del termine di 270 giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi 90 giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

11. Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

12. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

13. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati al l'atto dell'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo i principi sanciti dall'art. 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

14. L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

15. I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

Art. 3
(Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Le domande intese ad ottenere il nulla-osta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente art..

2. Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di Comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

3. I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente art.: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

4. La domanda deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;

- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato al l'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;

4) la seguente documentazione tecnica:

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dal l'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

- planimetria generale in scala idonea e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura ivi compresi i settori nei quali ricado no i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;

6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto al le linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

 I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente art. devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

 Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui allo art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4
(I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o lo intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nulla-osta rilasciati dagli enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato da presentare al Sindaco.

Art. 5
(L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei
nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

1. La domanda intesa ad ottenere la autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;

2) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426;

- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;

- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;

- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'articolo 3 della presente legge;

- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;

3) nulla-osta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;

4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la mescita di bevande super alcoliche (oltre i 21'), dovrà essere richiesta alla autorità competente con apposita domanda.

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui al la presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S..

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell' evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6
(La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;

2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi-camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare della autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base de gli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1' gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro 30 giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT.

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 7
(Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e  funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale)

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 8
(La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati  all'entrata in vigore della legge regionale)

1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

2. Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente art. 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli enti allo uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 9
(La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

3. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio,è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

4. La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

5. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio,può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

6. Nel caso in cui il titolare di una azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20% della superficie complessiva già in uso.

7. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.

8. Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico-ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito al l'art. 2 della presente legge.

Art. 10
(La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente art., è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare

2. Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

3. Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

4. Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11.6.1971, n.426.

5. Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni al tra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

6. Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

7. Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dello intero complesso.

8. Il titolare dell'autorizzazione allo esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

10. La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare della autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

11. Il titolare dell'autorizzazione allo esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato, altresì, trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

12. Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assi curare la custodia del complesso, curandone la continuità.

13. Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli ISTAT.

Art. 11
(I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo-invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

2. È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

3. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

4. Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

5. Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

Art. 12
(La registrazione e la notifica delle persone alloggiate)

1. All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

2. Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

3. Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifiche di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

4. Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

5. Le III copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'art. 109,3'comma del T.U. delle leggi di P.S devono essere conservati per 1 triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

Art. 13
(Le tariffe nei complessi ricettivi alla aria aperta)

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni, in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

2. I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

3. Le tariffe e le indicazioni di cui al 1' comma del presente art. devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplice copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

4. I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2' comma del presente art., entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'entrata in esercizio.

5. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono uniformate come di seguito:

1) "tariffa persone per notte" (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: "tariffa adulti per notte" e "tariffa bambini fino a 5 anni per notte";

2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.); 3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

6. Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L.e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

7. I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce" e sono commisurate alla potenza impegnata.

8. Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

9. L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo, all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

10. Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del complesso.

Art. 14
(Obbligo di esposizione al pubblico)

1. È fatto obbligo al titolare del complesso esporre, all'ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

2. All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;

- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;

- le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;

- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;

- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;

- il regolamento interno del complesso

Art. 15
(I campeggi mobili)

1. Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che non superino in estensione i 5.000 metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme-igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

2. Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco lo atto di assenso del proprietario.

3. I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco.

4. Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

5. I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

Art. 16
(Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.

2. Restando ferme le competenze della autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autoritàsanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali.

Art. 17
(Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione)

1. Ai sensi dell'art. 60 lett. c) del D. P.R. 616/1977, gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività in violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

Art. 18
(Disciplina transitoria dei periodi)

1. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di apertura dei complessi ricettivi alla aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quinto dell'art. 11 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
(Le sanzioni)

1. Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a 3.000.000.

2. In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art.1 sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, al la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 10.000.000 e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

4. La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

5. L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dall'art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

6. Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, l'applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 4.000 fino a L. 20.000 per ogni persona ospitata in eccedenza.

8. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 500.000.

9. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti,è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

10. Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

11. Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di L. 5.000.000.

12. Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

13. In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzate: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, 2' comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla revoca dell'autorizzazione.

14. Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente art., sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.