(Vedi testo
storico)
LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 27
Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 maggio 1985, n. 42)
Art. 1
(Obiettivi)
1. Al fine di concorrere all'attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione e dell'art.
56 dello Statuto regionale, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente legge le modalità di esercizio
delle funzioni attribuite ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il
diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica,
culturale e del l'innovazione tecnologica al sistema formativo regionale.
2. I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti
finalità:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che determinano il
condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola materna e lo assolvimento
dell'obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento e di
emarginazione;
b) favorire il compimento dell'obbligo da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai
vari gradi di istruzione;
c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli alunni capaci e meritevoli, ma di
disagiate condizioni economiche;
d) assicurare la piena funzionalità educativa delle scuole ubicate nelle aree interne o
in zone depresse, predisponendo adeguati servizi collettivi;
e) assicurare ai minori portatori di handicaps l'inserimento nelle normali strutture
scolastiche garantendo loro l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed ogni possibile
facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore;
f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la sperimentazione e
l'innovazione educativa e didattica, incentivando un più stretto collegamento tra i vari
ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale;
g) fornire adeguati supporti all'attività di orientamento della scuola e dei distretti
scolastici, sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il compimento dell'obbligo
scolastico, sia in ordine ai processi di transizione della scuola al lavoro;
h) concorrere all'elevamento del livello culturale medio della popolazione, sostenendo
organici progetti di promozione educativa e culturale.
3. La Regione predispone, inoltre interventi:
- per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica ed educativi proposti dagli
organi scolastici competenti;
- per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al raccordo tra scuola, F.P. e
mondo del lavoro;
- per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola
elementare nel quadro del potenziamento degli asili nido.
4. La Regione cura il coordinamento dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio
con i servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi.
5. Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere perseguito il
coordinamento e l'integrazione con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale,
relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare la massima economicità ed
efficienza.
Art. 2
(Programmazione)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione indice,
con periodicità triennale, la conferenza sulle politiche per l'attuazione del diritto
allo studio, ai fini dell'individuazione di priorità e di obiettivi da realizzare con
apposito piano triennale.
2. La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale degli interventi effettuati nel
settore e l'attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse.
3. La conferenza, indetta nel mese di settembre, è presieduta dall'Assessore regionale
alla Pubblica Istruzione; ad essa partecipano gli Enti locali, la Sovrintendenza
scolastica, l'IRRSAE, i Provveditorati agli Studi, i Consigli scolastici provinciali, i
Distretti scolastici, le Università della Calabria e le istituzioni scolastiche. La
conferenza avanza proposte sul coordinamento dei servizi previsti dalla presente legge con
quelli socio-sanitari e culturali, nel più ampio quadro della programmazione economica
regionale.
4. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione triennale
generale e sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale e del parere
espresso dalla Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte presentate dai
Comuni e dalle Province, formula entro il mese di dicembre il programma triennale degli
interventi di competenza, definendo la politica regionale di sviluppo dei servizi, secondo
bacini di utenza e di strutture.
5. La priorità nella destinazione delle risorse è rivolta al riequilibrio delle aree
territoriali.
6. Per l'espletamento delle funzioni amministrative la Giunta regionale assegna
all'Ufficio un organico di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di un'apposita
graduatoria redatta dalla Giunta regionale, che tenga conto dei requisiti di provata
qualificazione professionale.
Art. 3
(Istituzione dell'Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi)
1. È istituito nell'ambito del dipartimento per i servizi sociali un "Ufficio
regionale di ricerca sui processi formativi"; esso si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri di
ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l'IRRSAE e con gli organi
collegiali delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Sono compiti dell'Ufficio:
1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, definendo
gli indicatori necessari per la priorità negli interventi;
2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di
evasione presenti nella scuola dell'obbligo;
3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche per progetti di attività
extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente;
4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto indice
di degrado sociale;
5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attività didattiche degli
operatori scolastici e del sistema formativo nonché sussidi in favore di soggetti
portatori di handicaps, avvalendosi dell'apporto di enti specializzati nel settore;
6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in collegamento con
l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un archivio
dei dati raccolti;
8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di sperimentazione
didattica e di innovazione educativa, di concerto con l'IRRSAE.
3. L'Ufficio si avvale di:
a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui problemi del diritto allo studio
e dei processi formativi;
b) un esperto in scienze statistiche;
c) un esperto in informatica;
d) un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
e) un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro;
f) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità
g) un rappresentante all'Assessorato ai Servizi Sociali;
h) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti.
4. Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle lett. a), b), e c) è di
consulenza professionale ed è regolato da apposita convenzione che ha durata triennale,
salvo riconferma.
Art. 4
(Tipologia degli interventi)
1. A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I e II
grado sono attuati i servizi di mensa e di trasporto.
2. Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei libri di testo è gratuita ed
avviene secondo le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare disagio economico, viene
fornita l'intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici;
l'attribuzione è effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo di
comodato.
4. Agli alunni portatori di handicaps è fornito in relazione ad esigenze di carattere
economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la
frequenza e l'apprendimento.
5. Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione del sistema scolastico
e formativo attraverso:
a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato, delle attività integrative,
di progetti di sperimentazione programmati dai competenti organi scolastici ai sensi del
disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R 31 maggio 1974, n. 419;
b) il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche per attività extra scolastiche,
regolarmente deliberati dai competenti organi scolastici e di norma legati a specificità
del territorio;
c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici, di informatica, cineteche,
audiovideoteatrali, attività sportive e musicali;
d) la realizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente;
e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico;
f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità di cui
all'art. 1.
6. La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale e culturale dei figli degli
emigrati attraverso interventi educativi ed integrativi della scuola e della società,
avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla CEE nel settore specifico e nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del 16-5-1981.
Art. 5
(Destinatari degli interventi)
1. Gli interventi volti a facilitare lo accesso, la frequenza e la qualificazione del
sistema scolastico e formativo sono attuati in favore degli alunni del le scuole statali e
non statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le persone in stato di
detenzione, nonché i minori ospiti di case di rieducazione ed i minori appartenenti a
comunità di nomadi.
2. Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono
dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi del precedente art.
4, da parte dei Comuni.
3. Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi, all'orario e calendario
scolastico delle corrispondenti scuole statali, nonché prevedendo la costituzione degli
organi collegiali della scuola ai sensi del D.P.R. 616/ 1974.
4. Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei servizi previsti nella lett. c)
di cui al precedente articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti
locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali, secondo la normativa vigente.
Art. 6
(Contribuzione dell'utenza)
1. Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei
servizi con contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle
fasce di reddito individuate dai Comuni.
2. Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola
materna e dell'obbligo le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche.
3. Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli
della scuola secondaria superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti al
conseguimento di titoli di studio, che versino in condizioni economiche disagiate.
4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di
reddito e delle fasce di contribuzione.
Art. 7
(Interventi per studenti capaci e meritevoli)
1. Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all'interno della regione sia
dell'obbligo che della scuola media di II grado non presenti nel Comune di residenza e
raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento o per tempi di
percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti o semigratuiti in convitti o pensionati
compresi quelli nazionali o ricevere contributi a totale o parziale rimborso delle spese
sostenute per lo alloggio e il vitto fuori della propria residenza.
2. I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti per concorso che viene bandito
annualamente dal Comune sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso determina
la condizioni ed i requisiti di reddito di merito ed i criteri di priorità in base alle
distanze della scuola dalla sede di residenza. Il beneficio viene confermato annualmente
sulla base dell'esito positivo degli studi fino al compimento del corso legale; Possono
essere previste eccezioni in casi di particolare condizione di disagio.
3. Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con priorità in favore degli alunni
degli istituti professionali di Stato.
4. I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali di Stato possono essere
utilizzati nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni della scuola
dell'obbligo; la Giunta regionale determina le categorie di beneficiari e le modalità di
fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie intese con le autorità scolastiche
competenti.
Art. 8
(Assistenza socio-sanitaria)
1. I servizi di assistenza socio-medicopsichica sono
effettuati dalle Unità Sanitarie
Locali in base alla vigente normativa statale e regionale.
2. Tali servizi devono riguardare:
a) la prevenzione primaria e secondaria
b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine e grado con riferimento a
corsi di aggiornamento per in segnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni;
c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per gli
obblighi di legge.
3. Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicaps nella comunità
scolastica sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tal fine.
Art. 9
(Attività svolte direttamente dalla Regione)
1. Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle
necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione
adulta interessata, nonché degli operatori scolastici e culturali, la Regione:
a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante scambio di esperienze con i
Distretti scolastici gli organi collegiali della scuola; lo IRRSAE e le Università della
Regione;
b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l'effettiva situazione del sistema
scolastico e formativo regionale; cura la pubblicazione e la diffusione di esse e delle
esperienze didattiche ed educative più significative delle scuole calabresi;
c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui problemi didatticoformativi e
culturali, anche in collaborazione con le altre Regioni e con Enti ed associazioni
regionali e nazionali di provata competenza;
d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari e realizza un sistema
informativo statistico;
e) assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di
contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e
personale non docente della scuola statale e non statale.
f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori del sistema formativo
regionale d'intesa con L'IRRSAE e le autorità scolastiche interessate;
g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo studio e provvede alla
ripartizione dei fondi tra i Comuni per il conseguimento delle finalità previste dalla
presente legge;
h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione didattica,anche con riferimento
alle nuove tecnologie educative e all'informatica, nonché a progetti di crescita
culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione della coscienza civile e
democratica con riferimento a temi di rilevanza sociale quali la mafia, la droga, la pace;
i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa quotidiana e periodica.
Art. 10
(Compiti delle Province)
1. la Regione delega alle Province le funzioni di promozione e coordinamento degli
interventi di educazione permanente e ricorrente in particolare per:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;
b) attività educative formative per persone che si trovano all'interno di istituzioni
assistenziali, sanitarie e detentive.
2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni e dei distretti scolastici, formulano
un piano annuale tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale per il
diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei corsi.
3. L'attuazione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) è di competenza dei
Comuni.
Art. 11
(Compiti dei Comuni)
1. Ai Comuni in forma singola o associata compete:
- esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
- attuare gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge;
- attribuire gli assegni di studio;
- realizzare e programmare l'utilizzazione da parte delle scuole di strutture
extrascolastiche, ricreative, culturali e sportive; degli strumenti della ricerca e della
comunicazione culturale di laboratori per la sperimentazione scientifica, per la
tecnologia, per le arti visive ed espressione, per la lettura storica e geo-economica del
territorio.
2. I Comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti l'informazione
sessuale, la conoscenza dei beni culturali presenti sul territorio e la sensibilizzazione
della popolazione scolastica ai temi della difesa dell'ambiente.
Art. 12
(Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali)
1. I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento alle competenze di cui
all'art. 12 del D.P.R. 416/1974, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte
di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano entro il
mese di febbraio ai Comuni ricadenti nel proprio territorio, all'Unità Sanitaria Locale e
agli altri Enti, per quanto di loro competenza.
2. Concorrono alla programmazione degli interventi per l'orientamento professionale.
3. Inviano annualmente all'Assessorato regionale alla P.I. una relazione dello stato di
attuazione del diritto allo studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento dei
servizi e per il loro coordinamento a livello territoriale.
Art. 13
(Piano annuale comunale)
1. I Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte dei Consigli di Circolo o di
Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali, deliberanno entro il 15 marzo il piano
d'interventi nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo,
tenendo conto delle priorità fissate dal Programma regionale triennale, delle risorse
assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.
2. Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata alla Regione - Assessorato alla
P.I. e alla Cultura - entro il 30 aprile.
Art. 14
(Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per le iniziative
di educazione permanente)
1. L'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, ricevuti i piani
annuali dei Comuni, sentiti i pareri e le proposte della Consulta di cui al successivo
art. 20, verificata la rispondenza dei piani e delle proposte alle finalità della
presente legge, sottopone all'approvazione della Giunta regionale il Piano regionale
annuale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, relativo all'anno
scolastico successivo, sentito il parere della Commissione del piano.
2. La Giunta regionale provvede all'attribuzione ai Comuni dei fondi previsti nel Piano
regionale entro il 10 settembre, onde consentire l'attuazione degli interventi, dei
progetti e delle proposte in armonia con la programmazione di Circolo e di Istituto.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono all'Assessorato regionale alla
P.I. e alla Cultura una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati
raggiunti nell'anno scolastico precedente.
Art. 15
(Uso delle strutture)
1. In attuazione dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e della
legge n. 517 del 4-8-1977, art. 12 per conseguire le finalità di cui alla presente, e per
consentire una utilizzazione ottimale delle strutture scolastiche al servizio della
comunità interessata possono essere stipulate apposite convenzioni tra gli Enti locali e
le autorità scolastiche.
Art. 16
(Modalità di attuazione dei servizi di trasporto)
1. Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono verificate in
apposita conferenza di servizio indetta per aree territoriali congiuntamente dagli
Assessorati regionali all'Istruzione ed ai Trasporti.
2. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni di viaggio per gli studenti
che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza ed i
contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus.
3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche fuori del
territorio comunale per attività scolastiche o comunque educative programmate per gli
alunni stessi.
Art. 17
(Servizi di mensa)
1. I servizi di mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai Comuni laddove ha
sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all'attività didattica, sia in
funzione delle esigenze degli studenti pendolari.
2. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche
provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.
Art. 18
(Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale)
1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli organi collegiali della
scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita, superiore, capaci e
meritevoli, che si trovino nelle medesime condizioni di disagio economico.
2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione di biblioteche di classe.
Art. 19
(Assegni di studio)
1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da parte degli alunni capaci e
meritevoli delle scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti e gli ostacoli
di natura economica e sociale, sono istituiti assegni di studio per contribuire alle spese
di viaggio, alloggio e mensa.
2. Ogni Comune, secondo le direttive emanate dalla Regione e contenute nel piano annuale
per l'attuazione del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito concorso e
stabilisce i requisiti per l'individuazione dei beneficiari.
Art. 20
(Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione
permanente)
1. È costituita, la Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione
permanente, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale sulle materie di cui
alla presente legge. La Consulta opera presso l'Assessorato regionale alla P.I. ed alla
Cultura ed è così composta:
1) dall'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura che la presiede;
2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o da loro delegati;
3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico provinciale, designato dai
medesimi;
4) dal Sovrintendente scolastico regionale;
5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi;
6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo della Provincia;
7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della scuola
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge designati dalla Giunta
regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente;
10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo dell'IRRSAE;
11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali designati, uno per
ciascuno, dai Provveditori agli studi, nell'ambito delle indicazioni dei Consigli
scolastici distrettuali della provincia;
12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze della Educazione della Università
della Calabria;
13) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, con funzioni di
Segretario;
14) un rappresentante dell'Ufficio di cui al precedente art. 3.
"Fa altresì parte della Consulta regionale per il diritto allo studio e
per l'educazione permanente, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale sulla
materia per l'attuazione del diritto allo studio, un rappresentante delle Federazioni del
le scuole non statali".
2. Per la trattazione di problemi
specifici, l'Assessore al ramo ha facoltà di integrare la Consulta, di volta in volta,
con altri esperti, in numero non superiore a tre.
3. La Consulta si dà un regolamento per il proprio funzionamento e può articolarsi in
commissioni di lavoro.
4. Ai membri della Consulta fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione, nella
misura dovuta al dirigente di settore.
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta si intende regolarmente costituita purché siano stati nominati la metà
più uno dei componenti.
Art. 21
(Edilizia scolastica)
1. La Regione, nell'ambito del piano triennale per il diritto allo studio, formula un
piano di settore per l'edilizia scolastica.
2. Il piano, definito d'intesa tra gli Assessorati regionali alla P.I. ed ai LL.PP.
prevede:
- un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali;
- un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l'attribuzione di
contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai Comuni e dalle
Province, per la costruzione di edifici scolastici.
Art. 22
(Istituzione dei fondi)
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di interventi per l'attuazione del
diritto allo studio unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento. La Giunta
regionale determina annualmente entro il mese di giugno, su conforme parere della
competente Commissione permanente, i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione
dei fon di ai Comuni. "Qualora la competente commissione non provveda entro 60
giorni dalla richiesta il parere si intende favorevolmente acquisito"
2. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge per l'attuazione del
diritto allo studio sono istituiti:
a) il fondo per l'attuazione degli interventi di competenza dei Comuni stessi ai sensi del
D.P.R. 24-7-1977, n. 616
b) il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del
sistema scolastico;
c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato.
Art. 23
(Finalizzazione dei fondi regionali)
1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle Istituzioni ed Associazioni possono
essere utilizzati soltanto per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Regione, a mezzo dell'Assessorato alla P.I. esercita le funzioni di vigilanza e di
verifica, al fine di garantire l'aderenza degli interventi effettuati alle finalità della
presente legge.
3. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull'attuazione degli
interventi a favore degli alunni delle scuole statali e non statali, la
Regione sulla base delle segnalazioni delle scuole interessate, rivolge
preciso invito al Comune ad ottemperare ai suoi obblighi nel termine di 60
g.
4. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si sostituisce al Comune
inadempiente ed assegna direttamente al l'organo gestore della scuola interessata mediante
il piano annuale regionale, dell'anno successivo a quello in cui si è verificato
l'inadempimento il contributo non utilizzato in favore degli alunni, conguagliandoli con
quelli dovuti, per lo stesso anno.
5. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente si ripete d'ufficio fino a quando
il Comune stesso non si fa carico con atto formale di provvedere a tutti gli interventi
spettanti nello esercizio delle funzioni attribuitegli.
"I fondi destinati ai comuni per gli interventi previsti dall'art. 4, let. a),
b), d)., ed e), possono essere accreditate direttamente alle istituzioni scolastiche
beneficiarie, previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi."
Art. 24
(Disposizione finale)
1.
Art. 25
(Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 32 miliardi per l'anno 1985 si
provvede con lo stanziamento previsto al Cap. 3313101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1986 la corrispondente
spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la
legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.