LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 26
Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo
in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1984, n. 69)
Art. 1
(Finalità della legge soggetti ed opere annessi alle agevolazioni)
1. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale della Calabria, la
Regione può concedere, agli enti pubblici territoriali, agli enti e società a prevalente
capitale pubblico ai privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori,
ed a chiunque eserciti attività rivolta alla valorizzazione e razionale utilizzo del
patrimonio idrico termale le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione
delle seguenti iniziative:
a) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazioni, e protezione delle
esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
b) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento vasche,
maturazione fanghi e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale; ammodernamento e/o integrazioni di quelle esistenti;
c) costruzione, ricostruzioni, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di
stabilimenti di cure termali compresi quelli integrati di strutture para-termali,
fisiochine-siterapiche e pneumoterapiche;
d) acquisto, rinnovo di integrazione di apparecchiature medicali che impieghino
acque minerali per uso termale e relativi impianti e di apparecchiature
medico-diagnostiche di laboratorio;
e) costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture
recettive e servizio diretto degli stabilimenti termali;
f) rinnovo o miglioramento degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla
precedente lettera;
g) realizzazione di strutture per l'occupazione del tempo libero, nell'ambito
del compendio termale;
h) organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a
promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale e le località termali
Art. 2
(Provvidenze - contributi in conto capitale)
1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:
a) contributi in conto capitale nella misura massima del 40% sulla spesa
riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a) - b) - c) - d) e) - f)
- g) - h) - del precedente art. 1;
b) contributo costante in c/capitale, nella misura annua del 10% per 15
annualità, sulla spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alle lettere b) - c)
- e);
2. La spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della determinazione delle
annualità costanti non può superare il 50% della valutazione data alle iniziative della
Giunta regionale.
Art. 3
1. Le domande per l'ammissione ai contributi indirizzati alla Regione Calabria
Assessorato al Termalismo debbono essere presentate, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le domande dovranno essere corredate da:
- progetto di massima dell'opera, o del piano di ricerche e/o studi muniti
delle prescritte autorizzazioni;
- relazione tecnico-economica illustrativa; anche in rapporto agli effetti
occupazionali;
- preventivo dettagliato dei costi con le indicazioni di tempi di attuazione;
- impegno a realizzare le opere previste e a non diversificare sino al completo
ammortamento del mutuo ed ogni caso per almeno venti anni, la destinazione di uso delle
opere immobiliari ammesse a contributo e per almeno 13 anni la destinazione dei beni
strumentali;
- piano economico di gestione ed ammortamento, nonché ove si tratti di
trasformazione o di ampliamento, relazione economica di gestione dell'ultimo quinquennio
con i relativi bilanci consuntivi;
- dichiarazione relativa ad eventuali provvidenze richieste o ottenute dallo
Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.
- copia degli atti amministrativi da cui risulti il diritto della istanza
all'utilizzo del bene patrimoniale in disponibile regionale.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Termalismo incaricato
della istruttoria delle pratiche propone alla Commissione consiliare competente per
l'approvazione in piano di riparto entro il 30 settembre.
4. Le opere e le iniziative devono, comunque, essere realizzate dopo la
domanda di contributo.
Art. 4
(Concessione dei contributi)
1 I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che esprimerà il proprio
parere entro il termine di 30 gg. dal provvedimento di Giunta. Tra scorso tale termine si
intenderà acquisito favorevolmente. La deliberazione di concessione stabilisce:
- la spesa riconosciuta ammissibile;
- la percentuale del contributo;
- le modalità di erogazione;
- il termine di ultimazione delle opere;
- ogni altro documento necessario a legittimare il diritto al contributo.
2. Il termine di ultimazione delle opere ammesse a contributo è stabilito in 3
anni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di concessione.
3. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta motivata della ditta
beneficiaria dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al
Termalismo.
Art. 5
(Non cumulabilità dei benefici)
1. Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili,
per le medesime opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o
altre leggi regionali.
"2. Il divieto di cui al precedente comma non si
applica qualora si tratta di trasferimenti dello Stato o della Regione, a
favore degli enti pubblici interessati, per il finanziamento della quota a
loro carico."
Art. 6
1. All'erogazione dei contributi su proposta dell'Assessore al Termalismo
provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione ad opere finite e collaudate o
ad iniziativa realizzata e documentata.
Art. 7
(Collaudazione delle opere)
1. Per gli enti pubblici territoriali, il collaudo delle opere di cui all'art.1
della presente legge sarà effettuato a cura degli Enti medesimi.
2. Gli stessi per la liquidazione dovranno avanzare istanza all'Assessorato al
Termalismo corredata dal certificato di collaudo con esito favorevole.
3. Per i soggetti diversi di cui al 1) comma del presente articolo il collaudo
delle opere di cui all'art.1 della presente legge, sarà effettuato con spese a carico dei
soggetti beneficiari.
4. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Termalismo provvederà
alla nomina del collaudatore.
Art. 8
1. La concessione del contributo può essere revocata:
a) quando l'opera o la iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto
o al programma indicato nella delibera di concessione;
b) quando prima che siano trascorsi 13 anni dalla data di concessione di
contributo, venga mutata la destinazione dei beni o vengono ad essere apportate modifiche
di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale può disporre ogni accertamento.
3. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su autorizzazione della Giunta stessa e l'Amministrazione regionale provvede al recupero
delle somme erogate, in uno alle spese ed agli interessi avvalendosi delle leggi vigenti
in materia.
Art. 9
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire
un miliardo si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 6124206 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.
Art. 10
1. La Regione Calabria per la realizzazione delle strutture termali previste
dalla presente legge si avvarrà anche dei contributi CEE sulla base di quanto previsto
dalla normativa comunitaria.
Art. 11
1. Con successivo atto amministrativo, la Regione entro 6 mesi
dall'approvazione della presente legge, sentiti i Comuni, individuerà i comprensori
ecologicotermali con le caratteristiche urbanistiche e le strutture ed attrezzature
necessarie allo sviluppo del turismo termale, lo sport e il tempo libero.
Art. 12
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.