LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n.7
Partecipazione della Regione alla Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 maggio 1984, n.28)

 

Art. 1
(Natura giuridica della società)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni denominata "Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria" e, in forma abbreviata "FINCALABRA S.p.A." alla quale possono partecipare Enti pubblici compresi gli Enti locali, aziende a partecipazione statale, istituti di credito, compagnie di assicurazioni e soggetti privati.

2. La FINCALABRA S.p.A. nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione, ha lo scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della Regio ne, allo sviluppo economico e sociale della Calabria.

Art. 2
(Finalità)

1. In conformità dei principi e dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 1, la FINCALABRA S.p.A., opera:

- mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie imprese già costituiti o da costituirsi che svolgono, sul territorio regionale, attività in armonia con le linee tracciate dal piano di sviluppo economico della Regione;

- mediante la prestazione di assistenza finanziaria anche sotto forma di cessioni di fideiussioni ed altre garanzie sussidiarie a favore delle società cui partecipa;

- mediante la fornitura di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa alle imprese operanti nel territorio regionale;

- mediante la promozione e l'assunzione di partecipazioni in organismi aventi lo scopo di gestire o di dotare di servizi e attrezzature adeguate le aree destinate ad attività economiche;

- mediante l'effettuazione di tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenute dal Consiglio di amministrazione necessarie ed opportune, con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.

"2. La Fincalabra S.p.A. persegue gli obiettivi di cui all’articolo 1 anche attraverso l’assunzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ed all’organizzazione dei servizi necessari allo sviluppo della regione ed in particolare:
aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive;
servizi di formazione di quadri aziendali;
applicazioni economiche alla ricerca;
consulenze e servizi di mercato nonché consulenze finanziarie per le iniziative di interesse regionale;
iniziative per favorire attività economiche in forma associata.".

Art. 3
(Prescrizioni inderogabili)

1. Per la costituzione della FINCALABRA S.p.A. dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione deve assumere e mantenere nella società una partecipazione azionaria non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) è riservata al Consiglio regionale la nomina:

- della metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione e tra essi del Presidente; - di due sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, e di un Sindaco supplente;

c) gli interventi operativi della FINCALABRA S.p.A. dovranno essere preferibilmente indirizzati verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportano maggiore possibilità di occupazione;

d) dovranno essere esclusi interventi in qualsiasi forma aventi il fine di sostenere o riassestare imprese manifesta mente improduttive;

e) nelle società cui la FINCALABRA S.p.A. assume partecipazioni, alla stessa dovrà essere assicurata una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale proporziona le alla quota del capitale sottoscritto

Art. 4
(Capitale sociale)

1. La Regione deve sottoscrivere all'atto della costituzione della FINCALABRA S.p.A. la maggioranza assoluta delle azioni e deve esercitare il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.

2. Il capitale sociale della FINCALABRA S.p.A. viene inizialmente fissato in lire 5 miliardi e suddiviso in n. 5.000 azioni di valore nominale unitario di L 1 milione. I successivi aumenti di capitale dovranno essere approvati dal Consiglio regionale, con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5
(Garanzie regionali)

1. Le obbligazioni, che dalla costituenda società finanziaria siano emesse con l'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile, possono essere garantite dalla Regione.

2. Per la concessione della garanzia si provvederà con apposita legge regionale.

Art. 6
(Relazioni periodiche)

1. La FINCALABRA S.p.A. deve presentare entro il 15 di giugno di ogni anno alla Giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale.

2. La FINCALABRA S.p.A. deve inoltre presentare ogni semestre alla Giunta regionale una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.

Art. 7
(Bilancio consuntivo)

1. Il bilancio consuntivo dell'esercizio della società corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.

Art. 8
(Rappresentanza regionale)

1. Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'Assemblea della FINCALABRA S.p.A. e di voto è esercitato dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato in conformità alle direttive deliberate dalla Giunta.

Art. 9
(Costituzione della società)

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.550.000.000, si provvede quanto a lire 1.500.000.000, per l'esercizio 1984, e quanto a lire 1.050.000.000, per l'esercizio 1985, rispettivamente a carico del corrispondente capitolo 6121201 dello stato di previsione della spesa dei bilanci 1984 e 1985.

2. La compatibilità finanziaria sarà definita in sede di approvazione del bilancio della Regione relativo all'esercizio 1984, dell'annesso bilancio pluriennale 1984-1986 e della legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.