LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n.7
Partecipazione della Regione alla Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico
della Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 maggio 1984, n.28)
Art. 1
(Natura giuridica della società)
1. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, è autorizzata a
promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni
denominata "Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della
Calabria" e, in forma abbreviata "FINCALABRA S.p.A." alla quale possono
partecipare Enti pubblici compresi gli Enti locali, aziende a partecipazione statale,
istituti di credito, compagnie di assicurazioni e soggetti privati.
2. La FINCALABRA S.p.A. nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118
della Costituzione, ha lo scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione
economica della Regio ne, allo sviluppo economico e sociale della Calabria.
Art. 2
(Finalità)
1. In conformità dei principi e dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 1, la
FINCALABRA S.p.A., opera:
- mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie nelle società di capitali, nelle
società cooperative e nei consorzi di piccole e medie imprese già costituiti o da
costituirsi che svolgono, sul territorio regionale, attività in armonia con le linee
tracciate dal piano di sviluppo economico della Regione;
- mediante la prestazione di assistenza finanziaria anche sotto forma di cessioni di
fideiussioni ed altre garanzie sussidiarie a favore delle società cui partecipa;
- mediante la fornitura di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa alle
imprese operanti nel territorio regionale;
- mediante la promozione e l'assunzione di partecipazioni in organismi aventi lo scopo
di gestire o di dotare di servizi e attrezzature adeguate le aree destinate ad attività
economiche;
- mediante l'effettuazione di tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e
finanziario ritenute dal Consiglio di amministrazione necessarie ed opportune, con
esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme
soggette
alla applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.
"2. La
Fincalabra S.p.A. persegue gli obiettivi di cui allarticolo 1 anche attraverso
lassunzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ed
allorganizzazione dei servizi necessari allo sviluppo della regione ed in
particolare:
aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive;
servizi di formazione di quadri aziendali;
applicazioni economiche alla ricerca;
consulenze e servizi di mercato nonché consulenze finanziarie per le iniziative di
interesse regionale;
iniziative per favorire attività economiche in forma associata.".
Art. 3
(Prescrizioni inderogabili)
1. Per la costituzione della FINCALABRA S.p.A. dovranno essere osservate le seguenti
condizioni:
a) la Regione deve assumere e mantenere nella società una partecipazione azionaria non
inferiore al 51 per cento del capitale sociale;
b) è riservata al Consiglio regionale la nomina:
- della metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione e tra essi del
Presidente; - di due sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, e di un Sindaco
supplente;
c) gli interventi operativi della FINCALABRA S.p.A. dovranno essere preferibilmente
indirizzati verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportano maggiore
possibilità di occupazione;
d) dovranno essere esclusi interventi in qualsiasi forma aventi il fine di sostenere o
riassestare imprese manifesta mente improduttive;
e) nelle società cui la FINCALABRA S.p.A. assume partecipazioni, alla stessa dovrà
essere assicurata una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio
sindacale proporziona le alla quota del capitale sottoscritto
Art. 4
(Capitale sociale)
1. La Regione deve sottoscrivere all'atto della costituzione della FINCALABRA S.p.A. la
maggioranza assoluta delle azioni e deve esercitare il diritto di opzione allo scopo di
mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.
2. Il capitale sociale della FINCALABRA S.p.A. viene inizialmente fissato in lire 5
miliardi e suddiviso in n. 5.000 azioni di valore nominale unitario di L 1 milione. I
successivi aumenti di capitale dovranno essere approvati dal Consiglio regionale, con
apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
(Garanzie regionali)
1. Le obbligazioni, che dalla costituenda società finanziaria siano emesse con
l'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile,
possono essere garantite dalla Regione.
2. Per la concessione della garanzia si provvederà con apposita legge regionale.
Art. 6
(Relazioni periodiche)
1. La FINCALABRA S.p.A. deve presentare entro il 15 di giugno di ogni anno alla Giunta
regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di
verificarne la compatibilità con il programma economico regionale.
2. La FINCALABRA S.p.A. deve inoltre presentare ogni semestre alla Giunta regionale una
relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.
Art. 7
(Bilancio consuntivo)
1. Il bilancio consuntivo dell'esercizio della società corredato dalle relazioni del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del
codice civile, alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.
Art. 8
(Rappresentanza regionale)
1. Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'Assemblea
della FINCALABRA S.p.A. e di voto è esercitato dal Presidente della Giunta regionale o
dall'assessore da lui delegato in conformità alle direttive deliberate dalla Giunta.
Art. 9
(Costituzione della società)
1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di
rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della
società.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire
2.550.000.000, si provvede quanto a lire 1.500.000.000, per l'esercizio 1984, e quanto a
lire 1.050.000.000, per l'esercizio 1985, rispettivamente a carico del corrispondente
capitolo 6121201 dello stato di previsione della spesa dei bilanci 1984 e 1985.
2. La compatibilità finanziaria sarà definita in sede di approvazione del bilancio
della Regione relativo all'esercizio 1984, dell'annesso bilancio pluriennale 1984-1986 e
della legge finanziaria che lo accompagna.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.