LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 12
Corresponsione "una tantum" al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1979.
(Pubbl. in Bollettino Uff. 10 dic. 1979, n. 31)Art. 1
1. Ai dipendenti della Regione Calabria viene corrisposta una somma "una tantum" di L. 250.000 lorde, in proporzione al servizio prestato nell'anno 1979.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 713.250.000, si provvede con la disponibilità esistente sui capitoli 1001104 e 1003104, a seconda che trattasi di personale addetto agli uffici del Consiglio o della Giunta regionale, dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.