LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 8
Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi
sociali - Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione
educativa e culturale - Inquadramento del personale
dei centri soppressi - Modifiche ed integrazione alla legge regionale 28
marzo 1975, n. 9
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 giugno 1979, n. 16)
Art. 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i
centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali trasferiti alla Regione
Calabria con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 in attuazione dell'articolo 4 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853.
2. Dalla stessa data cessano di avere efficacia le convenzioni tra la Regione e gli enti
gestori dei centri (MCC, UNLA, ENAIP,CIF, EISS).
Art. 2
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale promuove le iniziative e gli atti necessari per la compilazione degli inventari
dei beni mobili ed immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
presso i centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali ed acquisiti al
patrimonio regionale.
2. Gli inventari devono essere distinti per sede ed elencare distintamente i beni mobili
ed immobili riconducibili alle funzioni di cui all'art. 47 del DPR. 24.7.1977, n. 616,
ovvero a quelle previste dall'art. 49 dello stesso decreto
Art. 3
1. La Regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni
di cui all'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977,n.616,delega ai comuni sede dei disciolti centri
di servizi sociali e centri di servizi culturali indicati nella tabella A) allegata alla
presente legge, l'esercizio delle funzioni, in materia di promozione educativa e
culturale, necessarie per il conseguimento, attraverso la utilizzazione del personale e
dei beni dei soppressi centri dei seguenti scopi:
- promozione e svolgimento, d'intesa con la scuola e con gli organi collegiali di cui alla
legge 30 luglio 1973, n. 477, di iniziative volte a favorire l'uso del patrimonio
culturale della regione e la gestione sociale delle biblioteche, l'attività didattica dei
docenti e la ricerca degli allievi;
- organizzazione di cicli culturali per la sensibilizzazione della comunità regionale
verso i più importanti problemi di ordine economico e sociale;
- collaborazione tecnica con le istituzioni presenti nel territorio per favorire la
realizzazione dei programmi e per la formazione di animatori volontari.
2. Ai comuni di cui al comma precedente saranno consegnati tutti i beni inventariati ai
sensi del precedente art. 2. I beni riconducibili alle funzioni di cui all'art.47 del
citato D.P.R. 616 verranno definitivamente acquisiti al patrimonio dei comuni destinatari,
mentre gli altri beni saranno trasferiti in uso.
3. Nel caso di rifiuto da parte di alcuno dei comuni di cui al I c. del presente art.,
delega e trasferimento di beni avranno luogo in favore di altri comuni singoli o associati
individuati con deliberazione della Giunta regionale su conforme parere della competente
commissione consiliare.
Art. 4
1. I comuni destinatari della delega esercitano le funzioni delegate con la presente legge
coordinandole con quelle previste dall'art. 47 del D.P.R. 24.7. 1977, n. 616 ed operando
in base a programmi annuali o pluriennali redatti con metodo largamente partecipativo.
2. A tal fine i comuni delegati devono stabilire organici rapporti di consultazione e di
collaborazione con gli altri comuni, singoli o associati, con le comunità montane, con i
consigli scolastici distrettuali, con le organizzazioni sindacali e con le altre forze
sociali organizzate operanti negli ambiti territoriali cui si riferiscono i programmi.
3. I comuni delegati devono preferibilmente associarsi con i comuni di cui al precedente
c. ai fini della redazione e dell'attuazione di programmi organici interessanti aree
territoriali ottimali
4. I programmi deliberati dal consiglio del comune delegato, o dai consigli dei Comuni
associati, sono trasmessi entro il 30 novembre alla Regione, Assessorato alla Pubblica
Istruzione.
5. L'attuazione può essere sospesa, con deliberazione motivata dalla Giunta regionale,
solo nel caso di accertato contrasto dei programmi con gli indirizzi della politica
regionale del settore o con le direttive emanate in materia dal Consiglio regionale.
6. Nel caso di cui al comma precedente la Giunta regionale richiede ai comuni singoli o
associati, previa fissazione di un termine, le modificazioni o le integrazioni che ritenga
necessarie.
7. Nei confronti dei comuni che non adempiano o ritardino l'esercizio delle funzioni
stabilite con il presente art., la Regione farà luogo all'intervento sostitutivo previsto
dall'art. 13 della legge regionale 15-12-1973, n. 18.
Art. 5
1. Per garantire il coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge tra i
diversi ambiti territoriali e con quelle direttamente svolte dalla Regione in materia di
promozione educativa e culturale,é istituito un apposito servizio presso il dipartimento
regionale dei servizi sociali.
2. Al servizio sono assegnate,con la procedura di cui al successivo art. 8, cinque unità
appartenenti al personale dei disciolti centri, una delle quali abbia svolto le mansioni
di dirigente e le altre quattro quelle di collaboratore presso i centri medesimi.
3. Il Consiglio reg.le, con propria deliberazione, determina le funzioni ed emana le
direttive per l'attività del servizio istituito ai sensi del prec. I comma
Art. 6
1. Il personale utilizzato presso i disciolti centri, ai sensi dell'art. 13 della legge
regionale 3.6.1975, n.29 che vi presta servizio, con rapporto continuativo ed a tempo
pieno, da data anteriore all'entrata in vigore della suddetta legge, è immesso nel ruolo
unico del personale della Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dagli art. 73 e 74 del la legge
regionale 28 marzo 1975, n. 9 nelle qualifiche funzionali previste dalla stessa legge,
sulla base delle qualifiche riconosciute dagli enti gestori convenzionati e secondo i
criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella "B" allegata alla presente
legge.
3. Gli interessati devono presentare alla Regione domanda di inquadramento entro il
termine di g. 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata
presentazione nei termini della domanda é causa di decadenza senza necessità di apposita
pronunzia.
4. Il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'art. 78 della legge regionale
28 marzo 1975, n. 9 ed all'art. 3 della legge regionale 15 settembre 1978, n. 19, è
aumentato di 61 unità.
5. La tabella "A" allegata alle citate leggi regionali n. 9 e n. 19 e
concernente i contingenti numerici provvisori del personale è così modificata:
Livelli Qualifiche Contingenti
1 livello Dirig. di sett. 65
2 livello Funzionario 186
3 livello Collaboratore 477
4 livello Assistente 452
5 livello Agente tecnico 522
6 livello Commesso 289
7 livello Operaio 22
Totale 2.013
Art. 7
Art. 8
1. Il personale di cui al precedente art. 6 che intenda essere assegnato al servizio di
cui all'art. 5 della presente legge deve farne espressa richiesta nella domanda da
presentare ai sensi del 3 comma del citato art. 6.
2. La Giunta regionale forma una graduatoria tra i richiedenti tenuto conto dei requisiti
e dei criteri indicati dall'art. 70 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
3. Il personale è assegnato al servizio di coordinamento osservando l'ordine della
graduatoria e con il medesimo provvedimento con cui ne viene disposto l'inquadramento ai
sensi dell'art. 6 della presente legge.
Art. 9
1. In attesa della emanazione dei provvedimenti di inquadramento il personale dei
disciolti centri continua a prestare servizio presso le sedi dei centri medesimi, cui
risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge, godendo a carico
della Regione, del medesimo trattamento economico già praticato dagli enti gestori
convenzionati.
2. Fino a quando non saranno formulati i programmi operativi ai sensi del precedente art.
4, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e d'intesa con i
comuni sedi dei soppressi centri, adotta programmi provvisori da realizzare utilizzando i
beni ed il personale già appartenenti ai disciolti centri.
Art. 10
1. I fondi che annualmente la Regione destina agli interventi di cui alla presente legge
devono essere ripartiti come segue:
a) in ragione del 70% per lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni di cui
all'art. 47 del D.P.R. n. 616 del 1977;
b) in ragione del 30% per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 49 del D.P.R. n.
616 del 1977.
2. Il 30% dei fondi di cui alla lettera a) viene ripartito fra i comuni di cui all'art. 3
della presente legge per far fronte alle spese di mantenimento dei beni trasferiti dalla
Regione e per l'esercizio delle funzioni derivanti dall'applicazione dell'art. 47 del
citato D.P.R. n. 616.
3. Il restante 70% è destinato a sostegno ed allo sviluppo del sistema bibliotecario
nell'intera regione.
4. Tale riparto viene effettuato annualmente con delibera della Giunta regionale previo
parere delle commissioni consiliari competenti, e le somme attribuite ai comuni non sono
sostitutive di quelle ordinariamente assegnate per analoghe finalità.
Art. 11
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi spettanti alla
Regione ai sensi dell'art.8 del la legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. La spesa annuale sarà determinata in ciascun esercizio finanziario ed, a partire
dall'anno 1979, con la legge di approvazione del bilancio della Regione La misura dei
fondi di cui al primo comma del precedente art. 10 non potrà, comunque, essere superiore
al 35% della spesa globale sostenuta, nell'anno 1978 per il funzionamento dei centri
soppressi.
Art. 12
1. È abrogato l'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29.
Art. 13
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA "A"
Comuni sede dei centri di servizi culturali e sociali
1) Comune di Lamezia Terme - centro di servizi culturali;
2) Comune di Paola - centro di servizi culturali;
3) Comune di Gioia Tauro - centro di servizi culturali;
4) Comune di Villa S. Giovanni - centro di servizi culturali;
5) Comune di Crotone - centro di servizi culturali;
6) Comune di Montalto Uffugo - centro di servizi culturali;
7) Comune di Corigliano - centro di servizi culturali;
8) Comune di Chiaravalle C. - centro di servizi culturali;
9) Comune di Bovalino - centro di servizi culturali;
10) Comune di Taurianova - centro di servizi culturali;
11) Comune di Vibo Valentia - centro di servizi culturali;
12) Comune di Roggiano Gravina - centro di servizi culturali;
13) Comune di Siderno - centro di servizi culturali;
14) Comune di S. Giovanni in Fiore - centro di servizi culturali e servizi sociali;
15) Comune di Serrastretta - centro di servizi sociali;
16) Comune di Seminara - centro di servizi sociali;
17) Comune di Castrovillari - centro di servizi sociali.
TABELLA "B"
Carriere e qualifiche di provenienza Livello retributivo e funzionale della amministrazione regionale
(per memoria) Dirigente di settore
Direttore del centro Funzionario
Operatore sociale e culturale Collaboratore
(per memoria) Assistente
(per memoria) Agente tecnico
(per memoria) Commesso
(per memoria) Operaio