LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 7
Adeguamento ed integrazione delle provvidenze concesse in favore degli hanseniani - Legge regionale 17 maggio 1976, n. 13.
(Pubbl. in boll. Uff. 2 giugno 1979, n. 16)Art. 1
1. L'indennità integrativa giornaliera di lire 2.500 prevista dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 13 in favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen è elevata, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, a lire 4.500.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 280.000.000 per l'anno 1978 si provvede per lire 180.000.000 con i fondi stanziati al cap.4343101"Sussidio integrativo a carico della Regione in favore de gli infermi hanseniani e spese per ricoveri in Istituti dei figli minori a carico" del bilancio di previsione 1978 e per lire 100.000.000 da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al cap. 7001101 del predetto stato di previsione "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione" e contemporaneo aumento del capitolo 4343101 di uguale importo.
2. Per gli esercizi successivi e per gli importi di volta in volta previsti dalla legge di approvazione del bilancio si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la imputazione ai corrispondenti capitoli.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.