LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. 5
Misure di salvaguardia del Pollino Proroga legge regionale 8 settembre 1977, n. 25
(Pubblicata in Boll. Uff. 2 giugno 1979, n. 16)

Art. 1

1. Il termine di cui all'art.1°,comma.1°, della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 recante: "Misure di salvaguardia del Pollino" è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 2

1. I termini di cui al comma 2° dell'art 3 della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 sono prorogati di altri sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.