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storico)
LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1979, n. 2
Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli
eventi sismici del marzo e aprile 1978.
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 febbraio 1979, n.5)
Art. 1
1. Per provvedere alle più urgenti esigenze di tutela della pubblica incolumità nelle
zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eccezionali eventi sismici del marzo
e aprile 1978, la Giunta regionale, in aggiunta agli interventi già disposti o in corso
di adozione con gli ordinari fondi di bilancio, è autorizzata a disporre anche mediante
delega ai comuni interessati, ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 10
novembre 1975, n. 31, interventi di urgenza fino ad un limite massimo di spesa di lire
mille milioni.
2. La Giunta regionale provvede in base a progetti funzionali alle urgenti esigenze di
consolidamento di abitati nei comuni di Samo, Roccaforte del Greco, San Luca e San
Lorenzo, la cui stabilità risulta notevolmente aggravata dagli eventi sismici suddetti.
3. È autorizzata, a tal fine, la complessiva spesa di lire 4.500 milioni così suddivisa:
Comune di Samo lire 1.500 milioni
Comune di San Luca lire 1.000 milioni
Comune di Roccaforte del Greco lire 1.000 milioni
Comune di San Lorenzo lire 1.000 milioni
Art. 2
1. Per provvedere alla ricostruzione, al riattamento ed al ripristino degli edifici
pubblici o di uso pubblico o di al tre opere pubbliche di interesse degli enti locali,
nonché per la concessione di contributi per la ricostruzione, il riattamento o il
ripristino di fabbrica ti privati distrutti o danneggiati dagli eventi di cui al
precedente articolo, è assegnata, ai seguenti comuni della provincia di Reggio Calabria,
la somma per ciascuno indicata:
Roccaforte del Greco lire 1.500 milioni
San Lorenzo lire 1.500 milioni
Bruzzano Zeffirio lire 2.000 milioni
Palizzi lire 1.500 milioni
Samo lire 1.500 milioni
Condofuri lire 1.500 milioni
Bagaladi lire 500 milioni
Bova Marina lire 500 milioni
Caraffa del Bianco lire 500 milioni
Casignana lire 500 milioni
Montebello Jonico lire 500 milioni
Sant'Agata del B. lire 500 milioni
Staiti lire 500 milioni
Reggio Calabria lire 500 milioni
2. "E' assegnata al Comune di Bova
la somma di lire 2 miliardi per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio
sia pubblico che privato del centro storico"
Art. 3
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di
ciascuno dei comuni indicato nel precedente articolo 2, nei limiti dello stanziamento,
determina con propria delibera:
a) la spesa che, eventualmente si intende destinare alla ricostruzione, riattamento o
ripristino di opere pubbliche o di edifici di uso pubblico, con specificazioni dei singoli
interventi e dei relativi importi;
b) la spesa che eventualmente si intende utilizzare per acquisizione ed urbanizzazione di
aree del territorio comunale indicate in elaborato grafico allegato alla delibera, da
destinare per la assegnazione di suoli a privati destinatari di contributi per la
ricostruzione di immobili urbani distrutti, ove non sia possibile la ricostruzione in
sito;
c) la spesa che s'intende destinare per la concessione di contributi a privati proprietari
di fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per la ricostruzione, il
riattamento od il ripristino degli stessi.
Art. 4
1. Le deliberazioni dei Consigli comunali, nella parte relativa alla lettera b) del
precedente articolo 3, concernenti le scelte delle aree, costituiscono adozione di
strumento urbanistico nel caso in cui il comune ne sia sprovvisto
2. Le stesse deliberazioni, qualora per le aree indicate sia prevista diversa destinazione
nello strumento urbanistico vigente, costituiscono adozione di variante allo strumento
medesimo
Art. 5
1. Agli interventi da attuarsi nei limiti della spesa ammessa e sulla base dei
deliberati dei comuni ai sensi delle norme di cui alle lettere a) e b) dello articolo 3 si
applicano le norme di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive
modificazioni.
Art. 6
1. I comuni indicati all'articolo 2 della presente legge, nei limiti di spesa dagli
stessi deliberata ai sensi della normativa di cui alla lettera c) dello articolo 3, sono
autorizzati a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa occorrente per la
ricostruzione, il riattamento od il ripristino di fabbricati di proprietà privata di
qualsiasi natura e consistenza.
2. La ricostruzione può essere effettuata in sede più adatta del territorio comunale e
con strutture e dimensioni diverse, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.
3. Ai fini di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso ciascun comune è insediata una commissione composta dal sindaco,
che la presiede, da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal
consiglio, da un tecnico in servizio presso gli uffici regionali del Genio civile,
designato dal Presidente della Giunta regionale dal tecnico comunale, ove esista e da un
rappresentante sindacale scelto dal Consiglio comunale tra una terna proposta dalle
organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.
4. Entro 60 giorni. dalla data d'entrata in vi gore della presente legge, il Consiglio
comunale adotterà, con propria delibera un regolamento per la determinazione del
punteggio ai fini della formazione della graduatoria dei privati possessori di fabbricati
colpiti dal sisma, aventi diritto al contributo sulla base del le disposizioni contenute
nel D.P.R. n. 1035/1978.
5. La commissione, sulla base delle domande intese ad ottenere il contributo per
ricostruzione, riattamento o ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma,
formerà entro 30 giorni. dalla data di approvazione definitiva del regolamento di cui al
precedente comma, una graduatoria degli ammessi al beneficio.
Art. 7
1. I contributi previsti dal precedente articolo 6 per ricostruzione, riattamento o
ripristino di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione possono
essere concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
a) nella misura del 90%, quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del
sinistro di non più di 3 vani ed accessori;
b) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del
sinistro, di 4 o 5 vani ed accessori;
c) nella misura del 70% negli altri casi
2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente,
qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto
edilizio urbano o questi siano distrutte o perdute si provvede tramite l'ufficio tecnico
erariale.
3. "L'ammontare del
contributo per la ricostruzione non può superare la somma di lire 51 milioni, calcolata
con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 15 milioni per
ciascuna unità immobiliare e quello del contributo per riadattamento o ripristino, non
può superare la somma di lire 27 milioni calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione
della originaria somma di lire 8 milioni, per ciascuna unità immobiliare".
4. Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta a favore dei
beneficiari, un'anticipazione pari al 30% del contributo stesso.
5. Il rimanente importo fino alla concorrenza del 90% dell'ammontare del contributo,
determinato ai sensi dei commi precedenti, è corrisposto in base a stati di avanzamento.
Il residuo 10% viene corrisposto ad avvenuto collaudo dei lavori da eseguirsi a cura del
comune entro 60 giorni dal ricevimento dell'avvenuta comunicazione di ultimazione dei
lavori.
Art. 8
1. Le domande per la concessione di contributi previsti dall'articolo precedente,
corredate di una stima tecnica di massima del danno subito e degli interventi da
effettuare, debbono essere presentate ai comuni interessati entro il termine perentorio di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La delibera di adozione del regolamento di cui al IV comma dell'articolo 6 fisserà il
termine entro il quale i beneficiari del contributo dovranno presentare la necessaria
documentazione.
3. Entro i successivi novanta giorni, a cura dei comuni stessi, verranno pubblicati gli
elenchi - graduatoria approvati dal Consiglio comunale con delibera con la quale si
determina l'ammontare dei singoli contributi concessi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti elenchi, i privati
beneficiari di contributi presenteranno all'ufficio tecnico comunale per i provvedimenti
di competenza gli occorrenti elaborati tecnici vistati dall'ufficio del Genio Civile di
Reggio Calabria. ai fini delle norme in materia di edilizia asismica.
Art. 9
1. I comuni inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 2, e che, ai sensi
dell'articolo 3, abbiano deliberato la destinazione, parziale o totale, del finanziamento
regionale per la concessione di contributi a privati proprietari di fabbricati colpiti dal
sisma, entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da
parte dei privati interessati, trasmetteranno ai competenti uffici della Giunta regionale
gli elenchi graduatoria formati dalla commissione di cui al precedente articolo 6,
debitamente approvati dal Consiglio comunale.
2. In detti elenchi graduatoria dovranno risultare le generalità complete dei privati
riconosciuti ammissibili a contributo e gli importi del danno accertato e del contributo
concesso dal comune per ciascuna unità immobiliare.
3. Entro il limite di spesa assegnato con la presente legge al comune e dallo stesso
destinata per contributi a privati e nei limiti della disponibilità posta dallo Stato a
disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 4 bis aggiunto al D.L. n. 225 del 1978
con legge 27 luglio 1978, n. 394, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, provvede ad accreditare al comune anticipazione di spesa ai fini della erogazione
dei ratei del contributo concesso a termini del precedente articolo 7.
Art. 10
1. L'area di sedime del fabbricato distrutto, ove la ricostruzione del fabbricato
avvenga su suolo assegnato dal comune gratuitamente, resterà acquisita al patrimonio
comunale che la destinerà ad usi di interessi generali.
Art. 11
"Per provvedere alle
indilazionabili esigenze di trasferimento del centro abitato di Ferruzzano,
particolarmente colpito dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978, il Comune interessato
è autorizzato a bandire, entro novanta giorni, nei limiti di spesa assegnata,
appalti-concorso perla progettazione ed esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme
vigenti e di quelle dettate nei successivi articoli della presente legge.
2. Per la realizzazione dell'intervento è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi.
3. Per provvedere alle indilazionabili esigenze di ristrutturazione e ricostruzione del
centro abitato di Bova, gravemente colpito dagli eventi sismici, il Comune è autorizzato,
previ gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2/1979, a concedere
ai privati cittadini aventi diritto, contributi finalizzati alla ricostruzione degli
alloggi demoliti a causa degli eventi calamitosi.
4. Detti contributi sono limitati agli alloggi occupati all'epoca degli eventi richiamati.
5. I contributi potranno essere concessi fino all'ammontare massimo dei parametri
contenuti nell'articolo 7, 1° comma, lettere a, b e c della citata legge regionale n.
2/1979."
Art. 12
"Qualora il fabbricato non possa
essere ricostruito nello stesso sito di quello demolito in quanto cause di carattere
tecnico-geologico lo impediscano, l'Amministrazione comunale potrà concedere, a domanda
degli interessati, unitamente al contributo per la ricostruzione, anche un lotto di
terreno urbanizzato che dovrà essere compreso all'interno del nuovo perimetro urbano.
2. Nell'ipotesi che l'Amministrazione non possa provvedere direttamente alla concessione
del lotto di terreno, al privato avente diritto potrà essere concesso a titolo di
incentivo per l' acquisizione e l'urbanizzazione del lotto, un ulteriore contributo
forfettario di lire 10 milioni.
3. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi.
4. Il Consiglio comunale di Bova è autorizzato, nel limite massimo di spesa di lire 500
milioni da prelevarsi dai 2,5 miliardi di cui al precedente comma, ad operare interventi
secondo i criteri e le modalità previsti dalla stessa legge regionale n. 2/1979 per la
ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati ricadenti sul
territorio rurale distrutti o danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 della legge
regionale stessa"
Art. 13
1. Gli elaborati presentati dalle imprese saranno esaminati da una commissione
giudicatrice così composta:
1) ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria che la presiede;
2) da un geologo, designato dall'ordine professionale;
3) da un esperto urbanista, designato dall'Istituto superiore di architettura di Reggio
Calabria;
4) da tre tecnici designati dal Consiglio comunale di cui uno espresso dalla minoranza.
2. Alla successiva realizzazione delle o pere i comuni provvederanno applicando le
disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli alloggi realizzati dai comuni, sa ranno assegnati in proprietà agli aventi diritto
ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia residenziale.
Art. 14
1. Qualora per il trasferimento del centro abitato non esista un'area idonea già
prescelta da commissioni incaricate dalla Regione a seguito della legge regionale 31
agosto 1973 n.16 e successive modificazioni, il consiglio del comune interessato, prima di
indire l'appalto-concorso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
indicherà l'area occorrente al nuovo insediamento e trasmetterà immediatamente la
delibera alla Giunta regionale.
2. Per la verifica dell'idoneità dell'area indicata, la Giunta regionale, nei successivi
15 giorni, insedierà apposita commissione tecnica composta da sette componenti dei quali
quattro nominati dalla Giunta medesima e tre designati dal comune interessato.
3. La commissione nominata ai sensi del presente articolo, entro 30 giorni
dall'insediamento, rassegnerà la propria relazione al Presidente della Giunta regionale
che la inoltrerà al comune interessato.
4. Nei successivi 15 giorni il Consiglio comunale delibererà in via definitiva circa la
destinazione dell'area ritenuta idonea dalla commissione anzidetta.
Art. 15
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive
L.30.000 milioni, si farà fronte con la pari somma stanziata dallo Stato ed assegnata
alla Regione Calabria con D.L. 26.5.1978, n. 223 modificata con legge 27 luglio 1978,
n. 394.
Art. 16
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.