LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 28
Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
(Pubbl in Boll Uff. 9 giugno 1975, n. 32)Art. 1
1. L'amministrazione regionale č autorizzata ad erogare, per l'anno 1975, ed in attesa che la materia della assistenza venga disciplinata con legge regionale, nei limiti della spesa complessiva di cui al successivo art. 3 e con le modalitā previste dalla presente legge, contributi finanziari al comitato regionale e alle sezioni provinciali per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi previsti dalla legge istitutiva dell'ente nazionale sordomuti 21 agosto 1950, n. 698, ed agli istituti per sordomuti operanti nella Regione.
Art. 2
1. Le domande di contributo, corredate da una relazione illustrativa, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate alla Regione entro il 15 settembre, per il tra mite del comitato regionale dello ente nazionale sordomuti.
2. Il comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti trattiene il 10% della somma globalmente destinata alle sezioni provinciali per il funzionamento degli uffici e degli organi regionali del l'ente.
3. I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa tenuto conto dell'attivitā svolta e del numero degli assistiti e dei programmi.
Art. 3
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge č autorizzata la spesa di 100 milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lo anno 1975 e per la somma di lire 100 milioni con imputazione sul Cap.1227 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1975 al Tit. I - Sez. III - Rubr. II con la denominazione "Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti" e con lo stanziamento di lire 100 milioni da prelevarsi mediante diminuzione dal fondo iscritto al Cap. 297 del predetto stato di previsione "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", che presenta la necessaria di sponibilitā.