LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. 22
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1975.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 giugno 1975, n.30)Art. 1
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di contributi erariali attribuiti alla Regione, ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1975.
Art. 2
1. È approvato in lire 225.860.716.311 lo stato di previsione dell'entrata del la Regione per l'anno finanziario 1975, annesso alla presente legge (tabella A)
Art. 3
1. È approvato in lire 225.860.716.311 lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1975, annesso alla presente legge (tabella B)
Art. 4
1. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1975 entro i limiti dello stato di previsione indicato nell'art. 3.
Art. 5
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, annesso alla presente legge.
Art. 6
1. Per gli effetti di cui all'art.40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa (appendice n. 1).
2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato, ove occorra, a disporre un decreto, prelevamenti dal fondo di riserva di cui al cap. 288 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a disporre con decreto, nei limiti di cui all'art. 136 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, prelevamenti di somme dal fondo per spese impreviste di cui al cap. 296 e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo.
2. I decreti di cui al precedente comma saranno sottoposti, entro 30 giorni dal la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, al Consiglio regionale per la convalida.
Art. 8
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a disporre con decreto l'iscrizione nei competenti capitoli dello stato di previsione della entrata e di quello della spesa, dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 9
1. Il fondo di cui al cap. II dello stato di previsione della spesa, tit. I Sez. I - Rubr. II, verrà somministrato dal presidente della Giunta regionale previo parere della Giunta medesima.
Art. 10
1. Fino a quando non sia diversamente di sposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.
Art. 11
1. È approvato il bilancio dell'azienda foreste demaniali per l'anno 1975, annesso allo stato di previsione della spesa (appendice 2).
Art. 12
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.