LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1975, n. 13
Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle Aziende concessionarie di autoservizi.
(pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1975. n. 24)Art. 1
1. Ai dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, il cui tratta mento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione), è erogato, per l'anno 1975, dalla Regione Calabria, in nome e per conto dello Stato a titolo di anticipazione e salvo conguaglio sui futuri miglioramenti, un aumento della retribuzione mensile di lire 70.000 al lordo degli oneri riflessi
Art. 2
1. La Giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità e di criteri della stessa stabiliti, e sulla base dei libri paga e matricola alla erogazione alle singole aziende delle somme necessarie per l'anticipazione dello aumento di cui al precedente articolo 1.
Art. 3
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1975 l'anticipazione di lire 1.200 milioni a carico dell'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione "Anticipazione per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi regionali (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente".
2. Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di lire 1.200 milioni di cui al precedente comma sarà introitato nell'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione del l'entrata per l'anno 1975 con la denominazione "Rimborso di fondi anticipati per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi regionali (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente".
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua ubicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.