LEGGE REGIONALE 15 aprile 1975, n. 10
Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali - Modifiche e integrazione della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 aprile 1975 n.19 )

Art. 1

1. In favore dei consiglieri che ne facciano richiesta e dei loro familiari a carico, sempre che gli stessi non usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede a stipulare, nel rispetto delle leggi dello Stato, apposita convenzione per l'assicurazione contro le malattie con un ente mutualistico di diritto pubblico scelto a trattativa privata.

2. I contributi da corrispondere all'ente sono posti a carico per il 30% dei singoli consiglieri e per il 70% del bilancio del Consiglio.

3. Entro i novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede ad approvare apposito regolamento di esecuzione.

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente "norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Calabria" è così modificato: "Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per causa dipendente dall'esercizio del mandato, l'ammontare dell'assegno vitalizio è liquidato nella misura non inferiore al 40% delle indennità di cui al successivo art. 12 senza avere riguardo ad eventuale minor periodo di contribuzione".

Art. 3

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente "norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Calabria" è così modificato: "Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di integrare il versamento stesso per il tempo occorrente a con seguire il diritto all'assegno vitalizio che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e l'età minima prevista nella presente legge".

Art. 4

1. L'art. 12 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente "Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Calabria" è sostituito dal seguente: "L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde (di cui all'art.1, 2 comma, lettera f, ed all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 "Indennità dei consiglieri") pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione Percentuale sull'indennità mensile lorda

5 30
6 32
7 34
8 36
9 38
10 40
11 42
12 44
13 46
14 48
15 50
16 52
17 54
18 56
19 58
20 ed oltre 60

Art. 5

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972, concernente "Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Calabria" è così modificato: "L'assegno di reversibilità è liquidato in percentuale sul la misura prevista per gli assegni vitalizi, senza avere riguardo al periodo di contribuzione, se la morte avviene per causa di servizio".

Art. 6

1. All'art. 22 della legge regionale n. 8 del 15 dicembre 1972,concernente "Norme sulla previdenza dei consiglieri del la Regione Calabria" è aggiunto il seguente comma: "I benefici di cui alla presente legge si applicano, comunque, a far tempo dal giorno dell'assunzione dell'ufficio da parte dei singoli consiglieri regionali

Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, previsti in L. 1.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati al Cap. 1 Tit. I Sez. I del bilancio della spesa per il 1974, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli. A norma della legge 27 febbraio 1955 n. 64 la disponibilità di bilancio di cui al cap. 1 potrà essere utilizzata nell'esercizio in corso, e ferma restando l'attribuzione di detta disponibilità all'esercizio 1974 la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.